L’impugnazione del licenziamento di un lavoratore può essere proposta dal sindacato anche senza il mandato dell’interessato – La procura è invece necessaria per l’avvocato

L’impugnativa del licenziamento individuale deve essere proposta per iscritto dal lavoratore o dall’associazione sindacale cui egli aderisce, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’atto di recesso del datore di lavoro.
L’impugnativa può provenire anche da un rappresentante volontario, che in questo caso deve essere munito (anche se avvocato) di specifica procura scritta.
La procura non è richiesta, invece, nel caso in cui l’impugnativa provenga dalla organizzazione sindacale, in forza del potere di rappresentanza ex lege riconosciuto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 (Cassazione Sezione Lavoro n. 11697 del 5 settembre 2000, Pres. Spanò, Rel. Filadoro).