| LA NATURA ANTISINDACALE DEL
LICENZIAMENTO PUO ESSERE ACCERTATA MEDIANTE PRESUNZIONI Quando le ragioni organizzative addotte per
giustificare il provvedimento risultano inesistenti (Cassazione Sezione Lavoro n. 11487
del 1° settembre 2000, Pres. Santojanni, Rel. Lupi).
V.S.,
dipendente della Ditta Autolinee Saquella con mansioni di autista, rappresentante
sindacale, è stato licenziato una prima volta nel maggio 1990 per la partecipazione ad
uno sciopero. In seguito ad unazione giudiziaria promossa dal sindacato, egli è
stato reintegrato nel posto di lavoro. Nellottobre dello stesso anno lazienda,
che aveva meno di 16 dipendenti, lo ha nuovamente licenziato con motivazione riferita ad
esigenze organizzative, affermando che aveva deciso di dotarsi di unofficina per le
riparazioni degli automezzi e di assumere un meccanico, con conseguente necessità di
eliminare il posto di lavoro di V.S.
Il
lavoratore ha impugnato il secondo licenziamento sostenendo che anchesso aveva
natura discriminatoria ed antisindacale in quanto, tra laltro, le ragioni
organizzative addotte non erano sufficienti a giustificarlo.
Il Pretore
di Benevento ha dichiarato la nullità del licenziamento e, applicando lart. 3 della
legge n. 108 del 1990 ha ordinato la reintegrazione di V.S. nel posto di lavoro, in base
allart. 18 St. Lav., applicabile anche alle aziende con meno di 16 dipendenti nel
caso di licenziamenti discriminatori intimati a cagione dellattività sindacale
svolta dal lavoratore.
Questa
decisione è stata confermata in grado di appello dal locale Tribunale, che ha ritenuto
infondata la giustificazione di natura organizzativa addotta dallazienda ed ha
ravvisato nel provvedimento un intento antisindacale; lassunzione di un meccanico e
lapprontamento di una officina ha osservato il Tribunale - non erano
incompatibili con il mantenimento in servizio di un autista di linea e che non vi era
alcuna allegazione in ordine alla diseconomicità della linea cui era addetto V.S. e ad un
rapporto costo/benefici favorevole allassunzione di un meccanico ed alla
soppressione del posto di V.S.
In mancanza
di tali prove e in considerazione dei precedenti dissidi sindacali e del licenziamento
discriminatorio, annullato con provvedimento giurisdizionale non impugnato, in mancanza di
prova di un giustificato motivo oggettivo, il Tribunale ha concluso che doveva ritenersi
discriminatorio anche il secondo licenziamento, quale espressione ulteriore
dellintento di non volere mantenere in servizio lunico dipendente che svolgeva
attività sindacale.
La Suprema
Corte (Sezione Lavoro n. 11487 del 1° settembre 2000, Pres. Santojanni, Rel. Lupi) ha
rigettato il ricorso dellazienda, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia
correttamente accertato lintento discriminatorio del licenziamento, basandosi non
solo sullinesistenza di uneffettiva ragione organizzativa ma anche su altri
elementi presuntivi, costituiti dalla qualità di rappresentante sindacale di V.S.,
dallopposizione dellimpresa allattività sindacale sfociata nel
precedente licenziamento discriminatorio e dallannullamento di questo. Il Tribunale
ha quindi ritenuto la prova dellintento discriminatorio sulla base di presunzioni
gravi e concordanti in conformità della previsione dellart. 2729 cod.
civ. che regola il valore probatorio delle presunzioni semplici. |