| VISTO
larticolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, concernente il danno
biologico ai fini della tutela dellassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dellINAIL n. 133 del 23/3/2000,
concernente ladozione della "tabella delle menomazioni, della "tabella
indennizzo danno biologico" e della "tabella dei coefficienti" e i relativi
criteri applicativi;
VISTE, inoltre, le
delibere del Consiglio di amministrazione dellINAIL n.188 del 19/4/2000 e n.297 del
15/6/2000, concernenti rispettivamente la ratifica del provvedimento n.8 del 12/4/2000,
del Presidente dellINAIL, in merito alla modifica della "tabella delle
menomazioni", e le variazioni alla "tabella dei coefficienti", tabelle
adottate con la delibera n.133 del 23/3/2000 citata;
VISTA la nota
dellINAIL del 12 maggio 2000, con la quale, tra laltro, lIstituto
dichiara, di non poter, allo stato degli atti, determinare laddizionale sui premi
necessaria a finanziare i maggiori oneri derivanti dalla disciplina del danno biologico,
non essendo ancora dato di valutare esattamente il gettito dei premi, determinato dalle
nuove tariffe dei premi previste dallarticolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n.38;
RITENUTA
lopportunitą di procedere allapprovazione della "tabella delle
menomazioni", della "tabella indennizzo danno biologico" e della
"tabella dei coefficienti", con i relativi criteri applicativi, e di rinviare la
determinazione della misura e delle modalitą delladdizionale sui premi e
contributi, necessarie ai fini della copertura dellonere finanziario, ad un
successivo decreto ministeriale su delibera del Consiglio di amministrazione
dellINAIL;
SENTITO il parere del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica reso con la nota del
13 /6/2000;
DECRETA
Articolo 1
Sono approvate la
"tabella delle menomazioni", la "tabella indennizzo danno biologico" e
la "tabella dei coefficienti" e i relativi criteri applicativi nel testo annesso
al presente decreto, di cui formano parte integrante.
Articolo 2
La misura e le modalitą
delladdizionale sui premi e contributi, di cui al comma 12 dellarticolo 13 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, saranno determinate con successivo decreto
ministeriale.
Roma 12/7/2000 |