Le organizzazioni sindacali non hanno il potere di disporre dei diritti acquisiti dei lavoratori – In mancanza di uno specifico mandato

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi non hanno il potere di disporre di un diritto del singolo lavoratore da lui già acquisito – come quello di rimanere in servizio e non essere collocato a riposo prima del compimento dei 65 anni di età (in difetto naturalmente di altre, diverse e legittime, cause risolutive) – senza un preventivo specifico mandato del titolare a disporre e in difetto, comunque, di una successiva ratifica anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato.
Il nostro ordinamento riconosce alle organizzazioni sindacali – secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo Statuto dei Lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro – la funzione di stipulare contratti collettivi di lavoro, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie individuali, di svolgere opera di promozione sociale, ma non attribuisce alle medesime organizzazioni alcun potere di rappresentanza in ordine ad atti dispositivi di diritti soggettivi acquisiti e incidenti su posizioni giuridiche già consolidate, in difetto di un’espressa previsione normativa in tal senso e comunque di uno specifico mandato dei singoli associati (Cassazione Sezione Lavoro n. 8215 del 16 giugno 2000, Pres. Mercurio, Rel. Filadoro).