| L'infortunio in
itinere è indennizzabile - sentenza della Cassazione (Cass. 18 aprile 2000, n. 5063). E indennizzabile da parte dellInail
linfortunio subito da un lavoratore mentre, al termine della giornata, si reca in
auto a casa della sua fidanzata, dove ha stabilito dimora. Un indennizzo reso possibile
dalla "normalità del percorso". In questi termini si è espressa una recente
sentenza della Cassazione (Cass. 18 aprile 2000, n. 5063). Vediamo di che si tratta. Un
dipendente di un albergo subiva un incidente stradale mentre rientrava dal lavoro in auto
e si recava presso labitazione della sua compagna. Chiedeva quindi allInail
lindennizzo per infortunio sul lavoro, facendo presente che, pur avendo la residenza
in una località distante circa 45 chilometri dal luogo di lavoro, da tempo aveva scelto
come dimora la casa della fidanzata, più vicina allalbergo, e che aveva informato
di ciò lazienda. LInail ha respinto la domanda. In sede giudiziaria, sia il
pretore che, in grado dappello, il tribunale di Treviso, hanno negato il diritto al
trattamento assicurativo, in quanto hanno ritenuto che la scelta del lavoratore di recarsi
presso il domicilio della sua fidanzata era stata operata "per soddisfare necessità
personali che non possono considerarsi connesse alla prestazione lavorativa".
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, richiamando la sua giurisprudenza,
secondo cui, in mancanza di una specifica norma di legge, linfortunio in itinere è
da ricomprendere nella tutela assicurativa obbligatoria, in quanto sia riconducibile alla
comune ipotesi dinfortunio avvenuto "in occasione di lavoro", secondo la
previsione dellarticolo 2 del dpr 30 giugno 1965 n. 1124. In particolare,
lindennizzabilità dellinfortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con
mezzo proprio, la distanza tra la sua abitazione e il luogo di lavoro postula: a) la
sussistenza di un nesso causale tra il percorso seguito e levento, nel senso che
tale percorso costituisca quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria
abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e
attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni
personali e in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità delluso del
veicolo privato per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi
orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della
possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza
tra tali luoghi sia ragionevole (Cass. 4 novembre 1994, n. 9099).
Nel caso in esame, ha affermato la Corte, i giudici dappello hanno immotivatamente
escluso linfortunio sottoposto al loro esame dalla tutela assicurativa obbligatoria
con la semplice osservazione che la scelta di tornare al luogo di dimora, invece di quella
di tornare nel luogo di residenza, al termine della settimana lavorativa e alla vigilia di
un giorno festivo, costituiva rischio elettivo del lavoratore. In tal modo, ha osservato
la Corte, il tribunale non solo non ha tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra
specificati, in particolare di quello indicato alla lettera a), e non ha preso in
considerazione neppure lesistenza in concreto dei requisiti di cui alle lettere b) e
c), ma è incorso anche nel denunciato vizio di motivazione. È infatti contraddittorio
affermare che sarebbe stato indennizzabile un infortunio occorso sulla strada verso la
propria residenza, al contrario di quello avvenuto sul percorso verso la propria dimora
(ben più vicina al luogo di lavoro e resa nota al datore di lavoro). |