Risarcibile il danno
biologico per eccesso di straordinari
(Cassazione 1307/2000) |
L'azienda ha l'obbligo
di evitare eccessivi carichi di lavoro ai dipendenti
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| La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha
stabilito che rientrano nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro per
danno cosiddetto biologico quelle lesioni allintegrità psicofisica del
lavoratore provocate da un eccessivo carico di lavoro straordinario continuativo,
richiesto, ad esempio, dalla deliberata mancata integrazione dellorganico. Non
importa se il dipendente, colpito da infarto, sia un fumatore o presenti rischi
cardiovascolari congeniti: per ottenere il risarcimento il lavoratore deve solo
dimostrare, oltre al danno alla salute, che lazienda non ha adottato tutte le misure
di sicurezza necessarie per tutelare la sua integrità (come, ad esempio, procedere a
nuove assunzioni). La sentenza che di fatto riconosce la risarcibilità per danni
alla salute causati dalleccesso di straordinari ha respinto il ricorso
presentato dalla Fiera del Levante di Bari che non voleva riconoscere ad un suo dipendente
il risarcimento (determinato dai giudici di merito nella somma di circa 300 milioni) per
il danno biologico causato al lavoratore colpito da infarto dalleccesso di mansioni
a cui era stato sottoposto a causa della carenza di organico. Per la Suprema Corte,
infatti, il datore di lavoro non può esimersi dall"adottare tutte le misure
idonee a tutelare lintegrità psico-fisica del lavoratore, comprese quelle intese ad
evitare eccessività di impegno da parte di un soggetto che è in condizioni di
subordinazione socio-economica". (25 febbraio 2000) |
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