Risarcibile il danno biologico per eccesso di straordinari
(Cassazione 1307/2000)

L'azienda ha l'obbligo di evitare eccessivi carichi di lavoro ai dipendenti

 

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che rientrano nella responsabilità contrattuale del datore di lavoro – per danno cosiddetto biologico – quelle lesioni all’integrità psicofisica del lavoratore provocate da un eccessivo carico di lavoro straordinario continuativo, richiesto, ad esempio, dalla deliberata mancata integrazione dell’organico. Non importa se il dipendente, colpito da infarto, sia un fumatore o presenti rischi cardiovascolari congeniti: per ottenere il risarcimento il lavoratore deve solo dimostrare, oltre al danno alla salute, che l’azienda non ha adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare la sua integrità (come, ad esempio, procedere a nuove assunzioni). La sentenza – che di fatto riconosce la risarcibilità per danni alla salute causati dall’eccesso di straordinari – ha respinto il ricorso presentato dalla Fiera del Levante di Bari che non voleva riconoscere ad un suo dipendente il risarcimento (determinato dai giudici di merito nella somma di circa 300 milioni) per il danno biologico causato al lavoratore colpito da infarto dall’eccesso di mansioni a cui era stato sottoposto a causa della carenza di organico. Per la Suprema Corte, infatti, il datore di lavoro non può esimersi dall’"adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore, comprese quelle intese ad evitare eccessività di impegno da parte di un soggetto che è in condizioni di subordinazione socio-economica".

(25 febbraio 2000)