| Decreto
Part-time
Decreto legislativo varato il
28-1-2000 dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time
ARTICOLO 1
Definizioni
1.Nel rapporto di lavoro subordinato lassunzione può avvenire a tempo pieno o a
tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per "tempo pieno" lorario normale di lavoro di cui allarticolo
13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o
leventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" lorario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello
indicato nella lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui
la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione allorario
normale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in
relazione al quale risulti previsto che lattività lavorativa sia svolta a tempo
pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dellanno;
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative
svolte oltre lorario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dellarticolo
2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui
allarticolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, con
lassistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo
nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si
svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del
comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali, di svolgimento della specifica
prestazione lavorativa a orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere
retributivo della stessa.
4. Le assunzioni a termine di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive
modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei
commi 2 e 3.
ARTICOLO 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1.Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli
effetti di cui allarticolo 8 comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare
comunicazione dellassunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla
stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti
collettivi di cui allarticolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto a
informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale,
sullandamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso
al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è continuata puntuale indicazione della
durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dellorario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e allanno. Clausole difformi sono
ammissibili solo nei termini di cui allarticolo 3, comma 7.
ARTICOLO 3
Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
1.Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dellarticolo
2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nellarticolo 1, comma 3,
che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno; ove
la determinazione è effettuata in sede di contratto collettivo territoriale o aziendale
è comunque rispettato il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata
lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere a un lavoratore
a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attese delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto
previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima
del 10 per cento della durata settimanale dellorario di lavoro a tempo parziale
riferita a periodi non superiori a un mese e da utilizzare nellarco di più di una
settimana.
3. Leffettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il
consenso del lavoratore interessato. Leventuale rifiuto dello stesso non costituisce
infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la facoltà
per i contratti collettivi di cui al comma 2, di applicare una percentuale di
maggiorazione sullimporto della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in
relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito
dallarticolo 4, comma 2 lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono
anche stabilire che lincidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli
istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata covenzionalmente mediante
lapplicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la
singola ora di lavoro supplementare.
5.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento
di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività
lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed
eventuali successive modifiche e integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui
allarticolo 1, comma 3, i limiti trimestrale e annuale stabiliti dalla legge 27
novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della
prestazione lavorativa a tempo parziale.
6.Le ore di lavoro supplementari di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai
sensi del comma 2 comportano lapplicazione di una maggiorazione del 50 per cento
sullimporto della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I contratti
collettivi di cui allarticolo 1, comma 3, possono elevare la misura della
maggiorazione; essi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al
lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel
proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non
meramente occasionale.
7.Ferma restando lindicazione nel contratto di lavoro della distribuzione
dellorario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e allanno, i
contratti collettivi, di cui allarticolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro
interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola
collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le
modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione,
rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dellarticolo 2,
comma 2.
8.Lesercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore
un preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il diritto a una
maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata da
contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.
9.La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del
comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto
scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione
della data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle
modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma 11.
10.Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore
potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia
lindicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere
familiare; b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio
sanitario pubblico; c) necessita di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o
autonoma. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi
almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì
accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. I contratti
collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalità per lesercizio
della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e
possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa
essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di
rinunciare al preavviso.
11.Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e
lesercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non
possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12.A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di lavoro
di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata,
ai sensi dellarticolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo
patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a
tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13.Leffettuazione di prestazioni lavorative
supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità
di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo
parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine,
limitatamente a quelle previste dallarticolo 1. comma 2, lettera b), della legge 18
aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui allarticolo 1, comma 3, applicati
dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo
svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione a
altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.
14.I centri per limpiego e i soggetti autorizzati allattività di mediazione
fra domanda e offerta di lavoro, di cui rispettivamente gli articoli 4 e 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati a
offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai
commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del contratto di
lavoro. Per i soggetti di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento
valutabile ai fini dellapplicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del
medesimo articolo 10.
15.Ferma restando lapplicabilità immediata della disposizione di cui al comma 3, e
clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di
lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque per un
periodo non superiore a un anno.
ARTICOLO 4
Principio di non discriminazione
1.Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno
favorevole al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello
inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dai
contratti collettivi di cui allarticolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a
tempo parziale.
2. Lapplicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo
pieno comparabile in particolare per quanto riguarda limporto della retribuzione
oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di
astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di
conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie
professionali; lapplicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro; laccesso a iniziative di formazione professionale
organizzate dal datore di lavoro; laccesso ai servizi sociali aziendali; i criteri
di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di
lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui
allarticolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova
e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora
lassunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda
limporto della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
limporto della retribuzione feriale; limporto dei trattamenti economici per
malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta ferma la
facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui
allarticolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo
parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata
in misura più che proporzionale.
ARTICOLO 5
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto
a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con
lassistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nellunità
produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si
applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a
riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in
attività presso unità produttive site entro 100 Km dallunità produttiva
interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni
equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista lassunzione, dando
priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di precedenza
nellassunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal
lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore
anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della
pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a
darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dellimpresa, ed a
prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del
rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto
del datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui
allarticolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con
riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dallarticolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del ministro del Lavoro e della
previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione
alla durata dellorario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore
dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici
economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo,
assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale a incremento degli organici
esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti
la stipula dei predetti contratti.
ARTICOLO 6
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1.In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si
renda necessario laccertamento della consistenza dellorganico, i lavoratori a
tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione
allorario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi
dellarticolo 1, con arrotondamento allunità della frazione di orario
superiore alla metà di quello pieno.
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