| Violenza da "mobbing" sul posto di lavoro
1. Lauspicata attenzione della magistratura per il
mobbing Dopo analisi sociologiche internazionali (1) e nazionali (2) , dopo indagini dottrinali
giuslavoristiche (3), dopo la presentazione di proposte e disegni di legge per la
prevenzione e repressione del fenomeno (4), dopo inchieste televisive (quantunque mal
condotte (5) e quindi deludenti e diseducative), il mobbing approda nelle aule
giudiziarie, ad opera di quei pochi lavoratori e lavoratrici che - superando le
sacche di omertà dei colleghi aziendali e quindi le difficoltà probatorie -
hanno avuto il coraggio di iniziare azioni di risarcimento di danni da dequalificazione e
da pregiudizio subito nello stato di salute
psico/fisica, in conseguenza delle vessazioni, delle angherie, dellemarginazione,
della sotto utilizzazione o inedia lavorativa, dei controlli ossessivi, della
disinformazione scientifica e delle persecuzioni disciplinari di cui sono stati fatti oggetto dai propri superiori (c.d. mobbing
verticale) e dai loro colleghi, tradizionalmente con lavallo ed il sostegno,
anche in forma di colpevole indifferenza, dei superiori (c.d. mobbing
orizzontale). Prima in data 16 novembre 1999
(in causa Erriquez c. Ergom Materie Plastiche SpA (6) e poi in
data 30 dicembre 1999 (in causa Stomeo c. Ziliani SpA, il Tribunale di Torino (in veste di
giudice unico del lavoro di 1° grado) ha emesso due decisioni dirette a sanzionare invero con una somma
secondo noi inadeguata ma simbolicamente deterrente, liquidata a titolo di risarcimento di danno a favore delle ricorrenti - le prevaricazioni, le denigrazioni, le offese alla
dignità, la dequalificazione professionale ed il danno biologico subito da due
lavoratrici, entrambe risoltesi a rassegnare le dimissioni dalle rispettive aziende. La prima lavoratrice era stata confinata a lavorare ad una
stampatrice in un locale angusto, inibente il contatto con i colleghi, e costretta a
subire le bestemmie e le ingiurie indirizzatele dal caporeparto nei momenti in cui questi
veniva richiesto di interventi per guasto macchina, con la conseguenza di cadere in sindrome
depressiva di tipo reattivo con agorafobia occasionante una assenza prolungata dal
lavoro per diversi mesi; la seconda lavoratrice, a seguito di sollecitazione alle
dimissioni effettuata in un colloquio pressante direttamente dal titolare dellazienda dopo aver questi
appreso che il di lei convivente si era impiegato in unazienda concorrente, era rimasta così turbata da cadere in uno stato
di crisi psicologica (con ricorso allopera del neurologo durante la conseguente
caduta in malattia prolungata per sindrome depressiva di tipo reattivo), era
stata nel corso della malattia sostituita nel lavoro (di impiegata allufficio
estero, con compiti di interprete e di traduzioni tecniche in lingua straniera) da una neo
assunta dallesterno, infine destinata (al rientro dalla malattia) a compiti
dequalificanti di magazzino, rivelatisi talmente insopportabili da indurla alle
dimissioni. Nelle due similari decisioni, il giudice del
lavoro del Tribunale di Torino ha stabilito: Il mobbing (dal
verbo inglese to mob, attaccare, assalire), designante in etologia il
comportamento di alcune specie di animali, solite circondare minacciosamente un membro del
gruppo per allontanarlo, è riscontrabile anche nelle
aziende quando si versa in presenza di ripetuti soprusi da parte dei superiori ed, in
particolare, di pratiche dirette ad isolare il dipendente dallambiente di lavoro e,
nei casi più gravi, ad espellerlo; pratiche il cui effetto è quello di intaccare
gravemente lequilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa
e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino
suicidio. Il datore di lavoro tenuto ex art. 2087 c.c. a garantire
lintegrità fisio/psichica dei propri dipendenti e, quindi, ad impedire e
scoraggiare con efficacia contegni aggressivi e vessatori da parte di preposti e
responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti è chiamato a rispondere del
risarcimento del danno sofferto (sia biologico sia da dequalificazione professionale) da
liquidarsi in via equitativa, più interessi legali e trasmissione degli atti di causa
alla Procura della Repubblica per le valutazioni e le eventuali iniziative del caso in
relazione a quanto accertato in corso di giudizio. Come ha
riconosciuto Cass. 20 aprile 1998, n. 4012 (7) in una fattispecie di lavoratore bancario
colpito da grave malattia nervosa in seguito a tre rapine nella Filiale ove operava
favorite dal mancato approntamento aziendale delle misure di sicurezza tecnologicamente
più avanzate e quindi da violazione
dellart. 2087 c.c. nel caso in cui ad un inadempimento datoriale si
accompagnino per il lavoratore pregiudizi alla salute (depressione, infarti, ecc.), il
lavoratore può agire congiuntamente per il risarcimento del danno biologico
(lesione dellintegrità psico-fisica) e per il risarcimento del danno
morale che lart. 2059 c.c. ricollega alla ricorrenza di un reato
perché la violazione datoriale delle norme a tutela della salute (art. 2087 c.c.) come
della professionalità (art. 2103 c.c.), quando determini casualmente danni
allintegrità psico-fisica, attualizza il reato di lesioni personali
colpose ex art. 590 c.p. atteso che le lesioni colpose costituiscono
proprio quella fattispecie criminosa tipica, procedibile dufficio (art. 590 c.p.),
che giustifica il risarcimento dei danni morali (art. 2059 c.c. e 185 c.p.)(così Cass. n. 4012/1998,
cit.). Resta
pacificamente autonoma e praticabile disgiuntamente lazione penale (diversa da quella risarcitoria in sede civile per
i danni morali) nei confronti dei responsabili aziendali (superiori) e/o dei colleghi
mobber (responsabili di aver posto in essere pratiche vessatorie ed
emarginanti, determinative di dequalificazione e forzata inattività, fonte di pregiudizi
alla salute), ai fini dellirrogazione delle pene restrittive della libertà
personale ex art. 590 c.p. Naturalmente il lavoratore o la lavoratrice
si debbono ben guardare da intraprendere iniziative giudiziarie, sia in sede civile che
penale, caratterizzate dalladdebito di mobbismo (o di molestie sessuali)
se non hanno la ragionevole certezza di poter provare (anche per testi) gli addebiti,
perché come ha avuto modo di sancire la Cassazione nella recente decisione
dell 8 gennaio 2000, n. 143 (in causa Filonardi c. Henkel SpA (8) limpossibilità di provare
gli addebiti, pur in presenza di un inequivoco clima di omertà aziendale (giudizialmente
riconosciuto), legittima il datore di lavoro anche al licenziamento per vulnerazione del requisito
fiduciario insito nel rapporto di lavoro, a seguito di un addebito risoltosi in
diffamazione o denigrazione di un responsabile aziendale, anche in considerazione del
fatto che la patologia indotta (nella fattispecie, ed in via di normalità) dal mobbing aveva prodotto - ad avviso della Cassazione (n.d.r.) - uno stato di alterazione emotiva ma non una
malattia limitante la capacità di intendere e di volere della dipendente accusatrice. Le attuali decisioni del Tribunale di Torino (rese in sede
civile) erano state precedute da un analogo interessamento della magistratura penale
rivolto nei confronti dei c.d. confinati allinattività nella palazzina
Laf dellIlva di Taranto, ove da sede dellex laminatoio a freddo - divenuta poi
spettrale ricordo di unera finita - aveva ricominciato a ripopolarsi dal maggio 1997 (raggiungendo il numero di oltre
70 presenze allinizio del 1998), tramite linvio ad opera della Direzione
aziendale di impiegati che non
avevano accettato la richiesta di novazione del rapporto di lavoro
impiegatizio in quello di operaio, a parità di stipendio. Quel gruppo di ex
impiegati era finito per diventare una folla di nulla facenti, vagolanti nei lunghi
corridoi o stanziale con gli occhi fissi sui muri degli uffici spogli, ridefiniti
reparto confino (di infausta memoria ante Statuto dei lavoratori) o
palazzina lager o ufficio spauracchio, in considerazione
dellattesa finalità aziendale di piegare per tal via i riottosi alla soluzione dequalificante della reformatio in peius del loro
rapporto di lavoro, con trasformazione da impiegati in operai. Fino a che, nel novembre
1998, il locale procuratore della Repubblica
Francesco Sebastio è arrivato con i carabinieri, ha fatto uscire i 79 lavoratori presenti
e ha messo i sigilli sulla palazzina sequestrardola come possibile corpo di reato. Come
asserisce lestensore dellarticolo Professione nullafacente: pagati per
non lavorare, pubblicato su Correre Lavoro (supplemento del Corriere
della sera) del 21 gennaio 2000, p. 3 era quello il primo passo che ha
portato il 15 dicembre 1999 allapertura di un processo contro Emilio Riva, suo
figlio Claudio ed altri 10 dirigenti Ilva, con le imputazioni di tentata violenza privata
e di frode processuale. Un procedimento che per ora si è fermato alle premesse e che
verrà ripreso il 28 marzo 2000, ma che sicuramente rappresenta il primo processo per
mobbing, mai intentato contro un imprenditore. Naturalmente
lazienda nega il mobbing collettivo e sostiene trattarsi di un
reparto di attesa per dipendenti oramai privi di un posto di lavoro in Ilva,
lunico modo per evitarne il licenziamento. 2. Definizione
e caratteristiche del mobbing Con
levidenziazione delle statuizioni giuridiche e la rappresentazione di realtà
effettuali il lettore ha chiaramente percepito il fenomeno del mobbing,
ovverosia di quella subdola violenza che
viene attualizzata nei posti di lavoro, eminentemente a danno di impiegati e personale
direttivo particolarmente qualificato, e perciò stesso inviso ed osteggiato da coloro che
intendono mantenere uno stile di vita aziendale scadente, burocratizzato e
deprofessionalizzato. Non è tuttavia
superfluo un approfondimento di carattere scientifico e comparativo, al fine di mettere
più chiaramente in luce le caratteristiche di questa pratica vessatoria. Il mobbing oramai è una realtà studiata ed
assodata e si stima che in Europa oltre l8% dei lavoratori sia stato oggetto di
intimidazioni o soprusi da parte di persone in organico alla stessa azienda. Tradotto in
numeri ciò significa che i mobbizzati sono stati circa 12 milioni nel vecchio
Continente, di cui almeno un milione in Italia, ove lindagine sul fenomeno ha preso
piede molto più tardi. Si definisce mobbing dal verbo inglese to mob (significante
assalto di gentaglia o plebaglia), e dal latino mobile vulgus (che
significa appunto il movimento della gentaglia) laggressione
della gentaglia dufficio nei confronti del novellino, del più bravo e del più
ambizioso. Il vocabolo mobbing è molto usato anche nel mondo animale per
descrivere il comportamento di aggressione del branco nei confronti di un animale o
esemplare isolato. Si può quindi definire mobbing
quale violenza sul posto di lavoro la aggressione sistematica
posta in essere dal datore di lavoro o da un suo preposto o superiore gerarchico oppure
anche da colleghi o compagni di lavoro, con chiari intenti discriminatori e persecutori,
protesi ad emarginare progressivamente un determinato lavoratore nellambiente di
lavoro ed ad indurlo alle dimissioni, per ragioni di concorrenza, gelosia, invidia o di
altro comportamento o sentimento socialmente deprecabile. Per comprendere la violenza da mobbing bisogna
rifarsi alle indagini ed agli scritti del primo e del più autorevole studioso di questa
patologia: Heinz Leymann (nellopera Il contenuto e lo sviluppo del mobbing sul
lavoro, risalente al 1990, cui ha fatto seguito, nello stesso decennio, Il
mobbing sul lavoro e lo sviluppo delle malattie post-traumatiche da stress). Le indagini furono effettuate inizialmente in Svezia negli
anni 80 ed evidenziarono come il
mobbing sul lavoro (che ha come
corrispondente il bullismo tra gli studenti ed il nonnismo nella
vita militare) fosse una incisiva forma di prepotenza, vessazione, molestia e di stress
sociale sul posto di lavoro, che si caratterizzava sia
nelle forme minori dellisolamento sociale di una persona, nel tenerlo scientificamente alloscuro delle
informazioni aziendali indispensabili per lo svolgimento del lavoro, nel chiacchiericcio o
dicerie inventate su di esso a fini di screditamento, sia nelle manifestazioni più
pesanti consistenti nel privarlo di lavoro e lasciarlo inattivo e privo di ruolo, ovvero
nellassegnargli compiti ed incarichi al disotto o al disopra della sua
qualificazione professionale a fini di porlo in difficoltà, nelle minacce di cacciarlo
dallazienda o nelle violenze fisiche. Lintento ed il risultato finale delle
iniziative persecutorie da mobbing era (e resta) quello di indurre la vittima
a lasciare lazienda, tramite normalmente atto di dimissioni o pensionamento
anticipato in ragione dellinsostenibilità psicologica della situazione stressante. Leymann definisce il mobbing sul lavoro una
forma di terrorismo psicologico che implica un atteggiamento ostile e non etico posto in essere
in forma sistematica - e non occasionale o episodica da una o più persone,
eminentemente nei confronti di un solo individuo il quale, a causa del mobbing, viene a
trovarsi in una condizione indifesa e fatto oggetto di una serie di iniziative vessatorie
e persecutorie. Queste iniziative debbono ricorrere con una determinata frequenza
(statisticamente: almeno una volta alla settimana) e nellarco di un lungo periodo di
tempo (statisticamente: per almeno sei mesi di durata). A causa dellalta frequenza e
della lunga durata del comportamento ostile, questa forma di maltrattamento determina
considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali. La definizione di mobbing esclude dal suo campo i
conflitti temporanei e focalizza lattenzione sul momento in cui la
durata e lintensità del comportamento vessatorio determina condizioni patologiche
dal punto di vista psichiatrico o psicosomatico. In altre parole come dice Leymann
- la distinzione tra conflitto
sul lavoro e mobbing non consiste su ciò che viene inflitto alla
vittima e sul come viene
inflitto, ma piuttosto sulla frequenza e durata di qualsivoglia
trattamento vessatorio venga inflitto. Si distingue, infine, dal bullismo
studentesco o dal nonnismo
militare perché mentre queste ultime forme
di aggressione sono fortemente caratterizzate da atti di violenza o minaccia fisica, il
mobbing sul posto di lavoro raramente sfocia in violenza fisica ma è
caratterizzato da comportamenti subdoli e molto più sofisticati. Non è difficile per ciascuno di noi riscontrare nelle
innanzi sinteticamente riferite vessazioni la maggior parte delle forme di prevaricazione,
di sopruso e di aggressione tramite cui prende forma quella tipica violenza nei posti di
lavoro che va sotto il nome di mobbing. Patologia che ha determinato nel
nostro Paese una serie di siti Internet (9) dotati anche di forum in cui le
vittime si scambiano le loro esperienze (ove emerge una realtà drammatica nella Pubblica
amministrazione, nel settore del credito e, a scalare, nelle realtà industriali e commerciali del Paese), la costituzione di un
Movimento Italiano Mobbizzati Associati (10), la fondazione di una
Associazione di ricerca sul
mobbing, con compiti anche di assistenza legale (11), lattiva
operatività del Centro di disadattamento lavorativo operante presso la Clinica del Lavoro
di Milano (12), ed infine la presentazione di sei iniziative di legge sulla repressione
del mobbing, già citate in precedenza in nota 4. Queste ultime iniziative
(ancora insufficienti allo scopo repressivo, in quanto non configurano, esclusion fatta
per la p.d.l. n. 1813/96 dellOn. Cicu e per la p.d.l. n. 6667 dellOn.
Fiori, il mobbing quale reato penalmente rilevante) prevedono in sintesi (in
particolare il d.d.l. n. 4265/1999 e n. 4512/2000): a) la definizione di mobbing
consistente, in piena aderenza con quanto innanzi esposto, in violenze morali e
persecuzioni psicologiche
poste in essere da colleghi o superiori, con carattere
sistematico, duraturo ed intenso; b) la tipologia esemplificativa delle pratiche
strutturanti il mobbing, tra cui rientrano gli atti vessatori, persecutori, le
critiche ed i maltrattamenti verbali esasperati, loffesa alla dignità, la
delegittimazione dimmagine, la rimozione da incarichi già affidati,
limmotivata marginalizzazione (o esclusione) dalla normale comunicazione aziendale,
la sottostima sistematica dei risultati, lattribuzione di compiti molto al di sopra
delle possibilità professionali o della condizione fisica o di salute,in trasferimenti
non oggettivamente motivati ed in altri atteggiamenti di carattere manifestamente
vessatorio ed ingiustificato che modificano la personalità del lavoratore e che possono
indurlo ad abbandonare il lavoro(tramite
le dimissioni, n.d.r.); c) la responsabilità del datore di lavoro, quale capo
dellimpresa, per gli atti di mobbing posti in essere dai sottoposti; d) la
sanzionabilità disciplinare degli atti di mobbing orizzontale e il diritto
del vessato al risarcimento, dietro liquidazione equitativa giudiziale, del danno (morale,
biologico e professionale); d) limpugnabilità entro 6 mesi dalla cessazione del
rapporto, ex art. 2113 c.c., delle conseguenze per gli atti derivanti dalle violenze
psicologiche, ipotizzati nella variazione delle qualifiche, nelle mansioni, negli
incarichi, nei trasferimenti nonché nelle dimissioni determinate da azioni di violenza
morale e persecuzione psicologica. Al riguardo va detto che le proposte di legge n. 1813/1996,
n.6667/2000 e n. 6410/1999 sono state assegnate congiuntamente allesame della XI
Commissione Lavoro della Camera e nè già iniziata la discussione, che
peraltro e comera scontato ha
visto, nella seduta del 22 marzo 2000, prese di posizione partigiane e
frenanti da parte dei rappresentanti delle forze politiche di centro destra,
ad opera, prima, dellOn. le
imprenditrice Prestigiacomo (FI), che ha
asserito la necessità di evitare che si introducano delle normative che
prestino il fianco ad un utilizzo strumentale da parte dei lavoratori, legando le mani
agli imprenditori e quindi ostacolandoli nella loro funzione direttiva, e, poi, dellOn. le Lo Presti (AN) che,
nellassociarsi alle considerazioni dellOn. le Prestigiacomo, ha sostenuto che
bisogna evitare di introdurre paletti eccessivamente rigidi di intralcio alla
gestione discrezionale dellimprenditore (13). Nel rivendicare la conservazione del potere direttivo e
discrezionale per le imprese unitamente allesigenza di impedire un uso
strumentale dellemananda normativa da parte dei lavoratori, le forze della
conservazione dimenticano che finora sono stati i lavoratori le sole vittime di un
uso strumentale delle pratiche di mobbing da parte delle imprese, specie (ma
non solo) di quelle impegnate in fusioni e concentrazioni. Questultime, infatti, per privarsi di lavoratori scomodi e
ridurre la consistenza degli esuberi attraverso le dimissioni indotte, hanno utilizzato le
pratiche di mobbing come strategia di riduzione del personale, ammettendo
pubblicamente come ha fatto il Direttore Risorse umane della Zanussi nella
trasmissione di Rai due del 17 gennaio 2000, citata in nota 5 che lemarginazione e laccantonamento
da mobbing doveva considerarsi in una
certa misura fisiologico ed essere ritenuto male minore in un Paese come il
nostro in cui i licenziamenti discrezionali (o monetizzati) non sono consentiti (e per la
cui regressiva reintroduzione è stata approntata la consultazione referendaria Radicale
finalizzata alla soppressione dellart. 18 dello Statuto dei lavoratori, unitamente
alle varie proposte di legge abolitrici del diritto alla reintegrazione nel posto di
lavoro in caso di licenziamento ingiustificato ed introduttive, in alternativa, della
soluzione monetizzante che ci riporterebbe indietro alla situazione normativa degli anni
60). 3.
I danni allintegrità psichica
ed allo stato di salute in generale Le
iniziative di aggressione psicologica comportano per le vittime del mobbing
una serie di danni alla salute che consistono usualmente in: depressione, ansia, attacchi
di panico (sindrome DAP), ipertensione
arteriosa, difficoltà di concentrazione, dermatosi, tachicardia, tremori, oppressione
immotivata, mal di schiena, mal di testa o sensazione di testa compressa, sensazioni di nodo alla gola e di
fame daria, mani sudate,
sensazioni di caldo e di freddo agli arti, sensazioni di sbandamento e di difficoltà di
deambulazione, debolezza, disturbi gastro
intestinali, abbassamento delle difese immunitarie. Le
indagini di Leymann hanno portato ad accertare che in Svezia almeno il 15% dei suicidi è
riconducibile alle persecuzioni da mobbing. Una delle sindromi che più colpisce la vittima del
mobbing é la sindrome DAP o dattacchi di panico (con o senza
agorafobia). E una sindrome che determina improvvise paure immotivate, con attacchi
di panico violentissimi, con sensazione di morte imminente e contemporanea perdita del
controllo di se stessi, attacchi che si
esauriscono nel giro di 10 o 20 minuti (con frequenza giornaliera o settimanale) ma che
lasciano la vittima spossata e scossa al
punto tale da fargli temere con terrore la probabile reiterazione degli stessi e da
indurlo a comportamenti di evitamento di luoghi aperti o affollati (quali strade, piazze,
supermercati, ristoranti e simili) o di mezzi di locomozione (auto, treni, aerei, bus,
ascensori) dai quali allapprossimarsi dei sintomi della crisi di panico non può
allontanarsi e trovare unagevole via di fuga. Levitamento di questi usuali
presidi per lo svolgimento di una normale vita di relazione portano la vittima a
restringere il proprio ambito di spostamento urbano che, divenendo sempre più
circoscritto, lo inducono ad una condizione di c.d. arresti domiciliari, in
dipendenza diretta della preferenza per la permanenza nella propria abitazione che gli
garantisce sicurezza. Il soggetto può disimpegnare un minimo di incombenze di vita
sociale solo con laccompagnamento da parte di una persona (familiare, domestico,
ecc.) che gli trasferisce sicurezza e che lo rassicura con la sua presenza durante le
crisi di panico, nel corso delle quali la sensazione della vittima è quella di impazzire
improvvisamente con perdita del senso della ragione e del controllo su di se. La conseguenza disastrosa di tale sindrome (per
lo studio e la cura della quale è sorta una Associazione: Lidap Onlus (14) è che il
paziente perde totalmente la sua autonomia e versa in assenza di una persona di
supporto in difficoltà anche per il disimpegno delle normali attività di
sussistenza (fare la spesa, recarsi allufficio postale, in banca, ecc.), cosicché
la sindrome risulta fortemente invalidante. Il motivo per cui il mobbizzato
viene colpito dalle crisi di panico si spiega con il fatto che, per effetto delle
iniziative persecutorie ed emarginanti poste in atto nella sede di lavoro, il
mobbizzato inizia a macerarsi, pensa a cosa può aver fatto di male per
meritarsi lemarginazione, comincia a bussare a tutte le porte cercando di trovare
ragioni che non esistono e così facendo contrae o si induce inconsapevolmente ed a
livello subliminale dei sensi di colpa, perde il senso dellautostima e diventa
vulnerabilissimo, incapace di sostenere il confronto o
addirittura il colloquio con un proprio simile che inizia a temere considerando
ognuno homo homini lupus, in ragione del
suo vissuto lavorativo. Non è un caso che ad essere colpiti dal mobbing (e
conseguentemente dalla sindrome DAP) siano il più delle volte lavoratori professionali
con un curriculum di ottimo livello e dalle molteplici esperienze normalmente
provenienti da aziende esterne e non assunti ab initio dallazienda ove si immettono,
portatori quindi di una professionalità altamente concorrenziale per gli interni in
quanto maturata in altri contesti più
evoluti organizzativamente giacché proprio per questo motivo meno di altri
riescono ad adattarsi a vetusti metodi di
lavoro che non sono certamente i migliori ed i più efficienti per lazienda in cui
si vanno ad inserire. Queste loro capacità, lintegrità morale
di cui sono portatori e la scarsa (o nulla) propensione al compromesso (o come si dice a
comportarsi da uomini di mondo) non li rendono particolarmente simpatici ai
componenti del c.d. branco dei neo
colleghi, che si coalizzano nellaggredirli moralmente e psicologicamente, con grave offesa
alla loro dignità e pregiudizio per la loro salute. I colleghi gli fanno il vuoto
attorno, le comunicazioni e le informazioni aziendali vengono loro precluse (anche tramite
loccultamento materiale di circolari e veline o la mancata trasmissione di altra documentazione di lavoro), vengono evitati
quasi fossero degli appestati, alla loro comparsa i discorsi si interrompono,
lazienda (tramite indicazioni dei superiori gerarchici alle segretarie in ordine
alle modalità di smistamento della posta
aziendale di lavoro) li esclude dai flussi informativi, tenendoli alloscuro delle
notizie gestionali. Si sparge la voce che è inutile rivolgersi al mobbizzato
perché non è per sua colpa in grado di fornire alcuna spiegazione o
ausilio, lo si accredita come un incapace o un incompetente ed il gioco è fatto! Alle sue
spalle ghigna e avanza il branco o gentaglia
degli pseudo colleghi che come gli avvoltoi campa sulle altrui disgrazie che è
riuscito felicemente a determinare
guidati dal vecchio adagio mors tua vita mea, convinti che la ruota non potrà
mai girare anche a loro danno. Come ben ha
detto un autore (15),sarebbe il caso di ricordare loro, casomai fosse necessario,
che le cose spiacevoli non capitano solo agli
altri e che agli odierni fiancheggiatori capiterà senzaltro di trovarsi, prima o
poi, dallaltra parte della barricata e di subire le vessazioni degli allineati
dellultima ora, scherani del potente di turno. E a queste categorie di
persone, sovente super pagate, che i geni delle ristrutturazioni e i teorici degli esuberi
a un tanto al chilo intendono affidare il futuro delle aziende?. 4. Inutile
ironia degli insipienti Allapparire della sindrome e alla
denuncia del mobbing nel nostro Paese, non sono mancate le ironie e le
frecciate da parte di coloro che hanno frainteso la fisiologica e stimolante
competizione sul lavoro con la patologia del sopruso e della vessazione,
incidente sullintegrità della salute. Soggetti insensibili, miopi o sostenitori di ideologie
imprenditoriali tra cui si colloca a pieno titolo il Direttore risorse umane della
Zanussi, come si desume dallintervista della già citata inchiesta di Rai 2,
Teleanchio, del 17 gennaio 2000 - ostili
al diritto di salvaguardia della dignità dei lavoratori, sono giunti ad asserire (16) che
lultima trovata della filosofia buonista è il mobbing, il mal dufficio,
il malessere provocato dalle calunnie dei colleghi, dalle prepotenze dei capetti e dei
concorrenti, la maldicenza che ti ostacola la carriera, le piccole sevizie subite
quotidianamente sul lavoro, il doppiogioco del compagno. Importata dagli Stati Uniti,
questa malattia è diventata subito di moda, la Uil ha aperto uno sportello
mobbing, i medici del lavoro rilasciano certificati diagnostici e prescrivono
cure, gli esperti di diritto comparato ricordano che in Germania chi è vittima del
mobbing può chiedere il prepensionamento e in Scandinavia il
mobbing è addirittura un reato. Medici e sindacalisti, giornalisti e
professori vorrebbero che gli uffici italiani fossero dunque finalmente purificati dal
morbo del mobbing, niente più calunnie o invidie
Benché sgradevole,
stressante, doloroso e maleodorante, il mobbing è anche uno straordinario
strumento di selezione, lordalia medievale che rende forti e seleziona i migliori,
la dura strada dellapprendistato, della fatica, della rabbia. In qualche modo il
mobbing è la vita stessa di un ufficio, perché la maldicenza e la calunnia,
linvidia e il trabocchetto sono i mob, gli spasmi della violenza
subalterna, necessari al mediocre come alla seppia è necessario linchiostro per
nascondere e sfuggire nel buio allattacco dellanimale più feroce. Non esiste
persona di successo che non abbia incontrato e superato il mobbing, e che,
subendo il mobbing, non si sia forgiato. Ricordo bene un giovane giornalista
che quando arrivò nella redazione romana di un grande quotidiano fu subito sottoposto, da
capi e vicecapi, colleghi frustrati e vecchi inaciditi dallinsuccesso, a uno
stillicidio di violenze crasse e volgari, sottili e raffinate. Lo ricordo sullorlo
del panico, con il viso tirato e le mani sudate. Ma lo ricordo pure arrabbiato e
combattivo. Ad ogni mob che gli veniva sferrato diventava un po più
bravo: per superare le calunnie e violenze doveva
attrezzarsi, spostare il proprio limite, dimostrare, nella professione, di essere più
forte della piccola calunnia mediocre e della meschinità dei colleghi frustrati. E infine
senza il mobbing né Kafka né Svevo avrebbero scritto i loro capolavori e
senza mobbing Dino Buzzati non avrebbe neppure immaginato Il deserto dei
tartari, quel romanzo sul mobbing praticato (a quei tempi) al
Corriere della sera. Una storia che è un omaggio straordinario alla
maldicenza, alla calunnia, al dolore e alla miseria, insomma alla vita della gentaglia
dufficio. Le considerazioni sopra riferite meritano
solo questi pochi ma caustici commenti: non si deve certo auspicare o rimpiangere la
peste sol perché essa ha consentito al Manzoni dei Promessi sposi
di scrivere pagine di incomparabile bellezza. Anche i tentativi di stupro consentono alle
nostre donne di imparare laggressività, apprendere le tecniche di reazione,
temprare carattere e muscoli, ma non per questo dobbiamo inneggiare o tollerare la violenza sessuale! I sistemi per
temprarsi sono ben altri e debbono conformarsi ai principi della solidarietà e del
rispetto della dignità individuale. Nellaffermarsi e diffondersi di queste
pratiche di emarginazione e vessazione dei lavoratori solitamente i
meno accondiscendenti a piegarsi e quindi i più scomodi per le aziende - anche il Sindacato ha le sue responsabilità
attribuibili a sottovalutazione e, conseguentemente, ad inerzia nellassunzione di
iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno del mobbing In un sito Internet della Fim-Cisl Liguria,
nel corpo della Rivista elettronica Metallo pesante (17) ci siamo imbattuti in un articoletto di un certo Bracco (delegato
sindacale) dal titolo Il mobbing
non esiste? (note a margine di una polemica di costume), in cui si legge: Mobbing designerebbe un comportamento emarginatorio
(pesante o sottile a seconda delle scuole) ai danni di qualcuno da parte del
principale o del capo o di qualche gruppetto rampante. Molestie morali, insomma. Ora io
dico una cosa: se è un fenomeno così diffuso ed evidente come dicono avrei dovuto
notarlo anchio nelle vicende e negli ambienti quotidiani del lavoro. Avrei dovuto
osservare che il mio capo, che è un dirigente giovane, dinamico, moderno, formato a tener
sempre nel massimo conto il sociale, lo psicologico, lorganizzativo, pacifista tanto
convinto quanto discreto
si lascia andare a preferenze e a grossolanità
stilistiche.. ; la mia personale conclusione su questa faccenda é semplice e secca: il mobbing non
esiste. E soltanto uninvenzione di giornalisti alla ricerca di argomenti nuovi
per muovere le acque della polemica di costume e di psico/sociologi bramosi di spazio nei
convegni su tanti altri (veri) problemi del lavoro. O, più banalmente, di quei Cipputi,
Fantozzi e Bean sempre in cerca di un motivo per piagnucolare. Mi si potrebbe dire, poi,
che in America la cosa ha una sua forte appariscenza
Beh, daccordo:là sono in
tutto più avanti
. Chi scrive dubita seriamente che con questo
modo ironico e ilare di affrontare i problemi seri e reali, il Sindacato si attiri la simpatia dei lavoratori
e dei cittadini, anche se non vanno ignorate iniziative
invero sporadiche, intraprese da organizzazioni di categoria o strutture territoriali che invece dimostrano
attivismo e comprensione dellincidenza deleteria
che le pratiche di mobbismo aziendale (verticali, orizzontali o
ascendenti) possono avere sulle condizioni di lavoro e di vita (socio-familiare) dei
prestatori di lavoro. Mario Meucci
(pubblicato sulla rivista D&L, Riv. crit.
dir. lav. , n. 2/2000, p.275 ) NOTE
(1) Si vedano
in particolare i numerosi studi di Heinz Leymann, tra cui Mobbing and psychological terror
at workplaces, Violence and Victims, 1990, 5(2), 119-126; The Content and Development of
Mobbing at Work, in ZAPF e LEYMANN (Ed.), Mobbing and Victimization at Work. A Special Issue of The European
Journal of Work and Organizational Psychology, 1996; lo stesso H. Leymann cura anche un
sito Internet (The Mobbing Encyclopaedia), consultabile allindirizzo
http://www.leymann.se.:ivi, con riferimento alla letteratura in lingua inglese, ulteriori
riferimenti bibliografici; Marie-France Hirigoyen, Molestie morali. La violenza perversa
nella vita quotidiana., Torino, 2000. (2)
Si veda: Harald Ege, Mobbing. Cosè il terrore psicologico sul posto di lavoro,
Pitagora ed., Bologna 1996; Il Mobbing in Italia. Introduzione al mobbing culturale,
Pitagora ed., Bologna 1997; Stress e Mobbing, Pitagora ed., Bologna 1998; I numeri del
Mobbing, Pitagora ed., Bologna 1999; La violenza sul lavoro, in Rass. Sind. del
20.10.1998, Supplemento; Molestie morali e La fabbrica dei mostri, in Il Venerdì di
Repubblica, del 12.2.1999; Come soffre!E un caso ordinario di mobbing, in LEspresso
del 25.2.1999, p. 11; Benucci, Il fenomeno del mobbing:preliminari indicazioni
nellambito della valutazione medico legale, in sito Internet:
http.//www.eurom.it/medicina/mc/mc16_2_21.html; Il mobbing nelle organizzazioni
lavorative, in sito Internet http://www.edicom-mag.com/0997/art1.htm;
Palma, Il Mobbing, in sito Internet http://www.members.xoom.it/_XOOM/gpalma/mobbing.htm;
Gilioli & Gilioli Cattivi capi, cattivi colleghi, Milano (Modadori ed.) 2000. (3)Vedi
larticolo di M. Meucci, su Lavoro e
Previdenza Oggi 1999, 1953 dal titolo Considerazioni sul mobbing ed analisi del d.d.l. n.
4265 del 13 ottobre 1999, nonché Denari, La responsabilità diretta e personale nel
danno da mobbing , ibidem 2000,
5; R. Nunin, Alcune considerazioni in tema di Mobbing, in Italian Labour Law
e-Journal, n. 1/2000, in sito Internet: http://www.labourlawjournal.it; Matto, Il mobbing tra danno alla persona e lesione
del patrimonio professionale, in Dir.Rel. Ind. 1999, 491 e ss. (4) Proposta di legge n. 1813 del 9.7.1996 dellOn. Cicu
ed altri Norme per la repressione del terrorismo psicologico nei luoghi di
lavoro; proposta di legge n. 6410 del 30.9.1999 dellOn. Benvenuto ed altri,
Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione
psicologica; disegno di legge n. 4265
del 13.10.1999 dei Sen. Tapparo, De Luca,
Smuraglia ed altri, Tutela della persona che lavora da violenze morali e
persecuzioni psicologiche nellambito dellattività lavorativa; d.d.l. n. 4313 del 2 novembre 1999 diniziativa del
sen. Athos De Luca ed altri, Disposizioni a tutela dei lavoratori e delle
lavoratrici dalla violenza psicologica; proposta di legge n. 6667 dellOn.
Fiori del 5 gennaio 2000, Disposizioni per la tutela della persona da violenze
morali e persecuzioni psicologiche; disegno di legge n. 4512 del Sen. Tomassini ed
altri del 2 marzo 2000, Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla
persecuzione psicologica. Gli atti n. 1813, n. 6410 e n. 6667 sono stati assegnati
allesame della XI Commissione Lavoro della Camera in sede referente e nè già
iniziata la discussione. (5)
Si allude allinchiesta di Rai 2, Teleanchio, del 17 gennaio 2000 dal titolo
Fenomeno mobbing, condotta da Andrea Vianello che ha svilito con un atteggiamento di
ben percepita sudditanza psicologica nei confronti dei sostenitori della
insignificanza del mobbing,
considerato da rappresentanti del padronato fenomeno
entro certi limiti fisiologico e male minore rispetto al licenziamento
impraticabile nel nostro Paese - la
fenomenologia in questione, attirandosi molteplici proteste via e-mail. (6) Su Lavoro e
Previdenza Oggi n.1/ 2000, 154. (7) In Riv. it. dir. lav. 1999, II, 326. (8) In Guida al lavoro 2000, n. 4, p.21 (con nota
condivisibilmente critica di Gottardi) ed in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 3/2000, 565. (9)
I siti Internet più significativi che si occupano di mobbing sono: http://members.xoom.it/icebergpunta/index.html;
http://www.freeweb.org/associazioni/mobby2000/pr03.htm. (10)
MIMA, con sede in Roma, Via F. Meda 169 Presieduta
dallIng. Mirko Tosi: tel. 06/451.08.43; cell. 0339/22.32.038. (11)
PRIMA, con sede in Bologna, Via Tolmino, 14, diretta dal dr. Harald Ege, tel.
051/614.89.19; e-mail: harald.ege@iol.it; sito
Internet: http://hosting.iol.it/prima/. (12)
Diretto dal Dr. Renato Gilioli (con sede in Milano, Via San Barnaba 8, tel. 02/57.991) che
opera anche attraverso gruppi di auto aiuto
per le vittime del mobbing. (13)
Così dal Resoconto della seduta del 22.3.2000 della XI Commissione permanente (Lavoro
pubblico e privato) della Camera dei deputati, XIII Legislatura. (14)
Lidap Onlus, Via Piandarana, 4, La Spezia, tel. 0187/70.36.85, e-mail: lidap.@uol.it,
sito Internet: http://www.lidaponlus.org
, presieduta dalla Dr.sa Valentina Cultrera, che opera con lausilio di medici
psichiatri (specie dellUniversità di Firenze) e con gruppi di auto aiuto. (15)
Anteo, Mobbing, nuova forma di violenza , in
Milano Finanza inserto della FD del 27 aprile 1999. (16)
Così Merlo, in Il mal dufficio, ultima trovata della filosofia buonista, in
Sette, n. 47 del 26.11.1998, Supplemento del Corriere della sera. (17) Sito Internet: http://fimliguria.com/metallo/10.html. |