DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n.645.
Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Art.1
Campo di applicazione
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 2
Linee direttrici
Con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui allarticolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni e integrazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla commissione dellUnione Europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui allarticolo 1 e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con lattività svolta dalle predette lavoratrici.
Con la stessa procedura di cui al comma 1 provvedere ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, in conformità alle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dellUnione Europea.
Art. 3
Divieto di esposizione
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, di cui allart. 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.1204, includono anche tutti quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro che sono indicati nellallegato II.
Art.4
Valutazione e informazione
Fermo restando quanto stabilito dallarticolo 3, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.1204, come integrato dallarticolo 3, e fermo restando quanto stabilito dallarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.1206, il datore di lavoro, nellambito ed agli effetti della valutazione di cui allarticolo 4, coma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni , valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui allarticolo 1, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui allallegato I nel rispetto delle linee direttrici stabilite con i decreti di cui allarticolo 2, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Lobbligo di informazione stabilito dallarticolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, comprende quello di informare e le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione di cui al comma 1 e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Art. 5
Misure di protezione e prevenzione
Qualora i risultati della valutazione di allarticolo 4, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici di cui allarticolo 1, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché lesposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o lorario di lavoro.
Ove la modifica delle condizioni o dellorario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dallarticolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n.1204, dandone contestuale informazione scritta allispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, anche ai fini di quanto stabilito dallarticolo 5, primo comma, lettera c), della legge n.1204 del 1971, come integrato dallarticolo 3.
Linosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui allarticolo 31, primo comma, della legge n.1204 del 1971.
Art. 6
Lavoro notturno
In materia di lavoro notturno, per le lavoratrici di cui allarticolo 1, restano ferme le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.
Art. 7
Esami prenatali
Le lavoratrici gestanti di cui allarticolo 1 hanno diritto s permessi retribuiti per leffettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante lorario di lavoro.
Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza o successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e lorario di effettuazione degli esami.
Art. 8
Aggiornamenti allegati
1. Con la procedura di cui allarticolo 2, comma 1;possono essere modificati o integrati gli elenchi di cui agli allegati I e II in conformità alle modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 9
Disposizioni finali
Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 dicembre 1971, n.1204, nonché da ogni altra disposizione in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
ALLEGATO 1
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALLART. 4
A. Agenti
Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti
movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari
rumore
radiazioni ionizzanti
radiazioni non ionizzanti
sollecitazioni termiche
movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia allinterno sia allesterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi allattività svolta dalle lavoratrici di cui allart.1.
Agenti biologici
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dellart. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nellallegato II.
Agenti chimici
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nellallegato II:
sostanze etichettate R40; R45; R46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nellallegato II
agenti chimici che figurano nellallegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni ed integrazioni;
mercurio e i suoi derivati
medicamenti antimitotici
monossido di carbonio
agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo
Processi
Processi industriali che figurano nellallegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
Condizioni di lavoro
Lavori sotterranei di carattere minerario.
ALLEGATO II
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALLART. 3
Lavoratrici gestanti di cui allart. I
Agenti:
agenti fisici:
lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
agenti biologici:
toxoplasma;
virus della rosolia,
a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c)agenti chimici:
piombo e i suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dallorganismo umano.
Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
Lavoratrici in periodo di allattamento di cui allart. 1.
Agenti:
agenti chimici:
piombo e i suoi derivati , nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dallorganismo umano.
2.Condizioni di lavoro:
lavori sotterranei di carattere minerario.
Lavoratrici in periodo di allattamento di cui allart. 1.
Agenti :
agenti chimici:
lavori sotterranei di carattere minerario