| POLITICA ECONOMICA E
STRUTTURA CONTRATTUALE SEMINARIO AREA PROGRAMMATICA LAVORO SOCIETA RIMINI 15 16 APRILE 2004 Legge 30 e Contrattazione Questa
comunicazione non si occuperà dellintera materia del mercato del lavoro. Allapposito seminario sul mercato del lavoro, è
demandato lapprofondimento sulla materia, in particolare per quello che attiene la
regionalizzazione del collocamento, la sua liberalizzazione, la legalizzazione dellintermediazione
di manodopera, lorientamento e la formazione, compresa lanalisi delle funzioni
che potrebbero essere svolte da enti bilaterali. Al seminario specifico deve anche essere rimandata la
riflessione sulla certificazione dei rapporti dimpiego. Il rifiuto esplicitato e
reiterato della CGIL ad accettarla (rifiuto che interamente condividiamo) sottoporrà a
stress da concorrenza da parte di altre organizzazioni sindacali, le nostre
strutture di servizi e le nostre categorie
Su questo varrà appena possibile la pena
di soffermarsi, perché nel mantenimento di questa posizione (il rifiuto di farsi
strumento della certificazione) è riposta la capacità di tenuta della CGIL come
sindacato di resistenza e di contrattazione, contro lidea di un sindacato dei
servizi, appendice di una articolazione corporativa delle tutele e delle rappresentanze. In questa sede intendo richiamare quelle parti della Legge
30/2003 (la legge di controriforma del mercato del lavoro) e del Decreto legislativo
(Dgls) 276/03 (cioè del decreto dattuazione delle norme contenute nella Legge 30),
dei decreti e delle circolari con i quali il Ministro del Lavoro e il Governo intervengono
con nuovi istituti o su istituti rispetto ai quali la contrattazione aveva, ha o non ha
più o potrebbe avere peso. In questo contesto, non va dimenticato il Dgls 368/01, che è
il decreto legislativo che recepì lintesa separata con CISL e UIL sui contratti a
termine. Alcune considerazioni andranno fatte anche su un accordo
sindacale confederale di attuazione della Legge 30 (quello sui contratti di inserimento
dell11 febbraio 2004). Dellaccordo sullartigianato non parlerò perché
le note lì contenute sul mercato del lavoro e sulla bilateralità rimandano alla
discussione di impianto che ho escluso in premessa. Il giudizio della CGIL sulla Legge 30, frutto bacato dellintesa
separata con CISL e UIL, è netto e non richiede tra noi grandi discussioni. Come area
programmatica, abbiamo condiviso lidea che nella Legge 30 gli elementi di
discontinuità con il pacchetto Treu siano prevalenti e comportino un salto di qualità in
negativo, rispetto alle precedenti politiche di precarizzazione negli accessi al lavoro.
Ovviamente, a differenza di altri che il pacchetto Treu hanno sostenuto e difeso
come esempio di flessibilità contrattata e regolata (sic!) -, mettiamo laccento
anche sugli elementi di continuità, nella consapevolezza della continuità di scuola, di
dottrina e di pratica legislativa dei provvedimenti sul mercato del lavoro tra i governi
di centrosinistra e centrodestra. Nella legge 30 anche gli elementi di continuità sono peggiori,
perché condizionati dalla unilateralità degli orientamenti assunti e quindi non temperati
dal confronto con il sindacato (la CGIL ovviamente!). Sono in continuità lestensione
dei rapporti di lavoro precari (flessibilizzazione del part-time, lavoro a
chiamata, lavoro intermittente, lavoro condiviso, estensione del lavoro interinale nella
nuova dizione di lavoro somministrato), la rimodulazione dei contratti dapprendistato,
il passaggio dei contratti di formazione lavoro (cfl) a contratti dinserimento
(cdi). Sono altresì in continuità le politiche di liberalizzazione
del collocamento e le funzioni assegnabili alla bilateralità. Dietro queste ultime cè
la dottrina sociale neocorporativa che sta alla base delle teorie concertative e della
pratica sindacale della CISL, come ben sanno tutti quelli tra noi che si occupano di
mercato del lavoro e di formazione e si confrontano con la mole di servizi che
caratterizza lattività confederale cislina. Ma peccheremmo di ingenuità se non
tenessimo a mente che anche parte della nostra attività (quella svolta dai servizi e
negli uffici vertenze) può essere recettiva rispetto alle innovazioni della legge. Ma la
discontinuità è il fatto prevalente e costituisce il nocciolo duro della nuova legge e
riguarda direttamente il tema del nostro seminario: la nuova normativa esplicita lidea
del superamento del vincolo contrattuale collettivo per la determinazione del ricorso alle
fattispecie lavorative in oggetto e perfino per la definizione dei compiti affidati alla
bilateralità, che pure sarebbe strumento i cui compiti derivano dalla contrattazione tra
le parti. Nella esperienza della nostra generazione, il quadro
legislativo ha fatto da cornice alla contrattazione, stabilendo, per lo meno fino agli
ottanta, le fondamenta sulle quali la contrattazione collettiva ha costruito condizioni
migliori. Ora, al contrario, dovrebbe essere la legislazione a sostituirsi alla
contrattazione, là dove quella non sia capace di attuare le norme di liberalizzazione.
Infine, la legge prevede esplicitamente che le intese contrattuali possano anche essere
sottoscritte solo da una parte dei soggetti contrattuali, incentivando le intese separate. Lottimo lavoro prodotto per conto della CGIL nazionale da
Claudio Treves e Alessandro Genovesi (Le norme attuative della legge 30,
supplemento a Rassegna n. 36 del 2003) e il precedente, sempre degli stessi
autori (La controriforma del mercato del lavoro suppl. a Rassegna n. 11
del 2003) ha chiarito al meglio come la nuova legislazione persegua questo obiettivo e
contemporaneamente ha tradotto in indicazioni pratiche lobiettivo della CGIL di
riaffermare, contro la Legge 30, la potestà e la priorità della contrattazione, in primo
luogo della contrattazione nazionale interconfederale e di categoria. La linea di contrasto della CGIL si articola in modo
condivisibile su diversi piani e prevede diversi strumenti. Il punto di partenza è la lotta per labrogazione
della Legge 30. Ho detto lotta e non richiesta, perché la richiesta
presuppone un atteggiamento attendista verso futuri scenari (una nuova maggioranza, un
nuovo governo
) e rinunciatario per il presente, mentre lotta significa
indicare modalità concrete di contrasto per arrivare allobiettivo, più forti e
più consapevoli, con maggiore capacità di convinzione. Solo labrogazione della
Legge 30 potrà rendere permanenti i risultati positivi eventualmente conseguiti sul piano
contrattuale e annullare le conseguenze di una legislazione che comunque farà danni (e
danni sta già cominciando a fare)! Nel Dgls 276, ci sono tre blocchi di questioni sulle quali è
possibile e necessario intervenire a livello di accordi interconfederali o a livello
contrattuale. Un primo blocco incide direttamente sullorganizzazione
del lavoro nelle aziende e interviene per favorire la destrutturazione dei rapporti di
lavoro nel posto di lavoro: la somministrazione a tempo indeterminato di manodopera, gli
appalti di servizio, la normativa sul trasferimento dazienda e sulla cessione di
ramo dazienda. Con la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato e con la
nuova legislazione sugli appalti di servizi, si tende a separare condizioni e destini dei
lavoratori allinterno dello stesso posto di lavoro, mentre con la normativa sul
trasferimento dazienda si creano le condizioni per aggirare tutta la normativa
attuale sulle tutele legata al numero di addetti (articolo 18!). Lunica via duscita è di ripristinare per via
contrattuale norme che rendano non esigibile il ricorso alla somministrazione di
manodopera a tempo indeterminato o che intervengano a disciplinare ex novo le fattispecie
che consentono il ricorso alla somministrazione di manodopera a tempo determinato e/o agli
appalti di servizi. Non credo sia un mistero per nessuno di voi che in questi anni,
la pratica delle esternalizzazione ha mietuto vittime in tutte le aziende medie e grandi e
quello che contestiamo è già prassi consolidata per le manutenzioni, il pulimento, ecc. Occorre
dunque avere una linea di contrasto a priori, per impedire lintroduzione di queste
nuove forme, e a posteriori, per imporre sia il rispetto delle condizioni contrattuali e
normative dellazienda madre, quanto lassunzione nella stessa del personale
utilizzato. Si rinnova la necessità che nella contrattazione aziendale si
tengano assieme le rivendicazioni di tutti i lavoratori che operano in azienda, non solo
di quelli dellazienda madre e che la CGIL garantisca la sinergia e il raccordo tra
le categorie interessate, così come la consapevolezza delle RSU. Ugualmente è necessario contrastare per via contrattuale le
nuove tipologie di lavoro che sono totalmente inaccettabili (lavoro intermittente e lavoro
ripartito). Si tratta di renderle impraticabili attraverso la definizione contrattuale
della loro non utilità in ogni singolo comparto. Mentre sempre per via contrattuale
bisogna ricondurre le tipologie di lavoro già esistenti (i contratti di lavoro a tempo
determinato, quelli a tempo parziale) o assimilabili a quelli esistenti finora (nuove
tipologie di contratto dapprendistato, contratti di inserimento e di reinserimento)
entro gli ambiti di tutele che già erano previsti, in particolare per quello che riguarda
gli obblighi formativi (apprendistato e cdi), la volontarietà (tempo parziale), le
opportunità di trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Laccordo interconfederale per la disciplina dei contratti
di inserimento, siglata l11 febbraio tra CGIL, CISL e UIL e associazioni padronali
sta in questa logica. Esso ha risposto a due esigenze: puntare a introdurre criteri di
stabilizzazione, simili a quelli che esistevano per i cfl, affidare alla contrattazione di
categoria durata, inquadramento e possibilità concrete di stabilizzazione. Ne sono
evidenti anche i limiti: in particolare, esso ripercorre la strada già intrapresa con i
contratti di apprendistato di prevedere che la formazione obbligatoria, invece di essere a
carico delle imprese, sia a carico pubblico. Ma questo è un altro discorso, che
riprenderemo in altra sede
La circolare 9/04 del Ministero del Lavoro sul part-time, a
firma dello stesso Ministro ci fa chiaramente intendere come il Governo intenda prevenire
la possibilità che intese contrattuali limitino i danni introdotti dalla Legge 30 e dal
suo Decreto applicativo. Il decreto prevedeva già che tutti i livelli contrattuali (senza
gerarchia tra nazionale e di secondo livello) abbiano titolarità in materia, rimuoveva i
divieti sui contratti a termine, veniva esteso il ricorso allorario supplementare. Nella circolare si pone laccento sulla possibilità di
applicare le normative per semplice accordo individuale, si esalta la possibilità di
definire in sede aziendale normative difformi da quelle contrattuali e si interviene a
stravolgimento di tutta la prassi consolidata in materia di lavoro a tempo parziale. Se ne ricava che i contratti nazionali di categoria devono
prendere in considerazione tutta la materia e rinnovare le condizioni in esse previste (in
qualche caso bisognerebbe migliorarle!) e soprattutto ricostruire la gerarchia tra il
primo e il secondo livello di contrattazione! Il terzo blocco è quello relativo agli enti bilaterali. Qui la questione è molto semplice. La CGIL si oppone allestensione
per silenzio-assenso dei nuovi compiti agli enti bilaterali esistenti. I compiti degli
enti bilaterali derivano dalla contrattazione di categoria e dagli accordi
interconfederali. Gli accordi sono chiamati a ribadire le funzioni fino ad oggi assegnate.
Laccordo sullartigianato non ribadisce le funzioni, si pronuncia per una loro
nuova definizione. Non va bene e contraddice lorientamento dellorganizzazione.
Ma cè il problema che ci sono già enti bilaterali (nel
turismo e nel commercio, per esempio) con funzioni e compiti molto ampi che possono
facilmente adattarsi alle indicazioni della legge 30. Anche su questo bisogna intervenire
a livello di intese. Per concludere questa riflessione. Con la legge 30 non è
possibile fare come gli struzzi, mettendo la testa sotto la sabbia. Non basta ignorarla,
per renderla inesigibile. Essa è articolata in modo tale che lassenza di intese
contrattuali, permette liniziativa unilaterale del Governo. Per di più, essendo
figlia del patto per lItalia e della sua stagione prevede, esplicitamente la
possibilità di intese separate. Dunque, la linea di contrasto della legge 30 passa per la
capacità contrattuale di contrastarne lapplicazione, prevedendo che le intese
contrattuali ne escludano lapplicazione totale o parziale in esplicito, rafforzino
le tutele e i diritti che la legge mette in forse, costruendo una gerarchia tra fonte
legislativa, fonte contrattuale nazionale e fonte contrattuale di secondo livello, nella
quale il livello nazionale sia lelemento di omogeneità e salvaguardia. Quello che rende difficile il tutto è che bisogna evitare la
logica della riduzione del danno e quella dellaccordo a tutti i costi. Cosa che è più facile a dirsi, che a farsi. |