Lavoro Società Nota sull'ipotesi di accordo su contratto a tempo determinato a) Premessa Il Parlamento è tenuto a legiferare sulla materia entro Luglio 2001 se ritiene che la legislazione attuale non sia conforme ai contenuti della direttiva UE 70/1999. A questo proposito va subito precisato che l'attuale legislazione italiana appare conforme a quanto previsto dalla direttiva europea salvo la questione del computo dei lavoratori a termine ai fini dei diritti sindacali. L'ipotesi di intesa con il padronato dovrebbe diventare un "avviso comune" che le parti consegnano al Governo come base per il provvedimento legislativo che riguarderà tutto il mondo del lavoro sia privato che pubblico. La questione del contratto a termine è di fondamentale importanza perchè rappresenta lo strumento con il quale il Padronato intende vanificare l'art.18 dello Statuto dei Lavoratori. Va ricordato che tra i Referendum antisociali non ammessi al voto c'era quello sul tempo determinato che intendeva produrre effetti di liberalizzazione dello strumento. La CGIL aveva assunto la posizione nettamente contraria a qualsiasi strumento di flessibilità in uscita; non ci risulta all'oggi un cambiamento formale di linea su questo punto che dovrebbe, in ogni caso, essere preso nel direttivo nazionale. Questa vicenda aggiunge nuove motivazioni alla posizione da noi sostenuta per il Congresso subito. b) La normativa attuale La normativa sul contratto a tempo determinato è contenuta essenzialmente nella legge n.230 del 1962 e nell'articolo 23 della legge n.56 del 1987. Secondo la normativa attuale solo per alcune e specifiche causali è possibile la stipulazione di un contratto a termine; ne ricordiamo le principali: - stagionalità - sostituzione di assenti con conservazione del posto con definizione nel contratto del nome del sostituito - per lavoro di carattere straordinario od occasionale predeterminato nel tempo - alcuni altri casi specifici. Inoltre la legge prevedeva il rimando alla contrattazione nazionale per individuare eventuali specifiche causali aggiuntive e per fissare la percentuale massima ammissibile di contratti a termine in rapporto a quelli a tempo indeterminato. c) I contenuti del previsto "Avviso Comune" Per quanto è dato sapere, poichè non c'è ancora un testo e la sua stesura è affidata a Confindustria che lo presenterà alle controparti sindacali il giorno 24 c.m., l'accordo prevederebbe: - L'eliminazione delle causali sostituite dalla generica dizione "E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando questo sia determinato da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" - L'abrogazione del comma 1 dell'art.23 legge 56 sul rimando alla contrattazione per le fissazione della percentuale massima - L'introduzione di casi di esclusione - Diritto alla formazione - Introduzione del divieto alla possibilità di proroga qualora tra durata del contratto e proroga si superino i 36 mesi - Definizione di principio che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il rapporto normale di lavoro Come si vede si tratta di una liberalizzazione generalizzata dello strumento: l'eliminazione delle causali non compensa l'introduzione di alcuni casi di divieto ed insieme alla soppressione delle percentuali massime apre ad un uso dello strumento come contratto normale di lavoro vanificando l'impegnativa affermazione di principio, recepita dalla direttiva UE, secondo cui il "contratto a tempo indeterminato è la forma normale di rapporto di lavoro". Riguardo alla proroga c'è da osservare che l'effetto della nuova norma prevista sarebbe quello di definire normale la durata del contratto a termine da 18 a 35 mesi; ciò nettamente in contrasto con la natura di tale contratto che dovrebbe discendere da esigenze eccezionali e temporanee.
d) Considerazioni Non c'è alcuna necessità di cambiare così profondamente la legge anche perchè secondo la Corte Costituzionale la normativa attuale è conforme alla Direttiva UE. Ciò che dovrebbe essere fatto è una azione di "ordinaria manutenzione" della legge in particolare riguardo all'introduzione del lavoro interinale, lavorando sulle causali, per evitare sovrapposizioni tra i due strumenti. Si sarebbe dovuto lavorare per stabilire una connessione stringente tra causali e percentuale massima nel senso che l'introduzione di nuove causali determinasse un abbassamento della percentuale massima e vice versa. Si sarebbe dovuto precisare in qualche modo che la durata temporale di tale contratto deve corrispondere per ogni causale (ad es. stabilendo limiti temporali massimi per le principali causali) a garantire la il carattere di eccezionalità e temporaneità Si è invece scelta la strada, che non condividiamo, della liberalizzazione generalizzata che muta radicalmente lo strumento da eccezione ad "comune".
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