CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
TESTO COORDINATO DELLA LEGISLAZIONE
VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Legge 19 dicembre 1984 n.863 - Istituisce
il contratto di formazione-lavoro
Legge
407/90 - Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991-1993.
Legge
1 giugno 1991 n.169 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno
dell'occupazione
Legge
24 giugno 1997 n.196 - Norme in materia di promozione dell'occupazione.
Legge 19 dicembre 1984 n.863
Articolo 3
1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i
ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui
al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non
rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento
della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei
dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per
l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle
predette sospensioni e riduzioni di personale .
1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978,
n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla Legge 29 dicembre
1990 n.407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di
32 anni .
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma
precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati
rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto
personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività
di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici
economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso
in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel
termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego,
nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le
finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori
produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici
requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra
organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso
in cui i progetti interessino più ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti
all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro
trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non
sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di
formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di
lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative,
recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione
centrale per l'impiego .
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la
richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai
regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui
all'art. 25 della Legge n.845/78, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa
legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa,
di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento
dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti
d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le
disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non
siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato
nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro
in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione
del contratto di formazione e lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di
formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in
misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla Legge 19 gennaio
1955 n.25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del
lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori .
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è
tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore,
dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
8. La commissione regionale per l'impiego può
effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei
progetti di formazione e lavoro .
9. In caso di inosservanza da parte del datore di
lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si
considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del
suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando
l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In
questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del
termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto attività di
formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti
a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa
per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il
lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo
datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La
commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato
nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite
fino ad un massimo di trentasei mesi.
13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei
loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per
il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste
dalla legge n. 833/78, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attraverso
apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal
termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente
coloro che hanno svolto tale attività.
14. Ferme restando le norme relative al praticantato,
possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro
iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli
ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma
3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di
contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono
relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi
sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e
lavoro superiore a ventiquattro mesi.
16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative
per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista
dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli
strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata,
applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate
attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce
requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo
svolgimento delle predette attività.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 19 della Legge 2 aprile 1968 n.482 , assunti con contratto di formazione e
lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della
stessa legge . |
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Legge 407/90 - Disposizioni
diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.
Art. 8 - Norme in materia di contratti di formazione e
lavoro.
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle
aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con
tali contratti a decorrere dal 1° gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25 per cento.
2. Per le imprese artigiane nonchè per quelle operanti
nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste
di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale,
la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa
corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e
successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per
ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego.
3. Per le imprese del settore commerciale e turistico
con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.
4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore
nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere
stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici
o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai
contratti collettivi nazionali di
categoria o da accordi interconfederali.
6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di
formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della
richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50 per cento
dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei
ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano
dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel
biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in
forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto
vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.
8. In caso di inadempimento da parte del datore di
lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro,
previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e
lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei
datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo
indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e
beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a
quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali
ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei
mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni
possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali
per un periodo di trentasei mesi.
10 . Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'art. 10,
comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:<<a-bis) liste di mobilità:
lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da
lungo periodo>>. |
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Legge 1 giugno 1991 n.169 -
Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione .
Articolo 16 - Norme in materia di contratti di
formazione e lavoro. -
1. Possono essere assunti con contratto di formazione e
lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (67),
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984 n.863, possono stipulare
contratti di formazione e lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali,
socio-culturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca nonché datori di lavoro
iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli
ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7.
2. Il contratto di formazione e lavoro è definito
secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie;
2) acquisizione di professionalità elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento
delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello
inferiore a quello di destinazione .
4. La durata massima del contratto di formazione e
lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del
comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2),
del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di
formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla
lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di
base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro,
nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono
prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2
continuano a trovare applicazione i benefìci contributivi previsti dalle disposizioni
vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di
cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefìci trovano applicazione
subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro
così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso
del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di
trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e
lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al
comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il
lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato,
il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefìci contributivi percepiti nel
predetto periodo.
7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da
parte della competente autorità i progetti conformi al contenuto di decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le caratteristiche
minime che l'attività formativa deve presentare relativamente a ciascun livello di
inquadramento. Tali decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per l'impiego,
sulla base degli accordi collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali.
L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è
effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro venti
giorni dalla data di ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto
accertamento si considera avvenuto].
8
........................................................
9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro
di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto,
sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette
alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea
certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture
competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal
lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del
comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli
obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano
presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in
posizione di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei progetti medesimi.
La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della
Legge 29 dicembre 1990 n.407, è elevata al sessanta per cento.
12
.......................................................
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e
lavoro devono essere rispettati i princìpi di non discriminazione diretta ed indiretta di
cui allaLegge 10 aprile 1991 n.125.
14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di
formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre
applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30
giugno 1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995 risultino già
approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 19 dicembre 1984 n.863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 29
marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 giugno 1991 n.169. [La
disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 726
del 1984, si applica fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7 e comunque non
oltre il 30 settembre 1994].
15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, è eliminato il procedimento per l'approvazione
dei progetti di formazione e lavoro da parte del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 ,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984 n.863. |
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Legge 24 giugno 1997 n.196 -
Norme in materia di promozione dell'occupazione.
Articolo 15. - Contratto di formazione e lavoro
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994 n.451, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni,"
sono inserite le seguenti: "enti pubblici di ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo
scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2,
lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare
applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di
cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti
ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto
alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo".
2. La Commissione regionale per l'impiego può
deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996 n.608, l'inserimento mirato
lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla
base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato
in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998. |
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