Legislazione: cenni storici - i manuali delle RSU

 

Cig straordinaria

La disciplina legislativa che regola la CIGS è contenuta nei primi tre articoli della legge 223/91, che per taluni aspetti di carattere procedurale si integrano con previgenti normative, presenti nelle leggi 164/75 e 464/72.

Naturalmente sul piano legislativo, sono disciplinati solo alcuni aspetti essenziali per quanto riguarda la CIGS, quali l'area dimensionale delle imprese in cui trova applicazione la norma, l'individuazione delle causali e del periodo temporale di durata dell'intervento.

Per quanto riguarda invece gli aspetti sostanziali e di merito, la legge rinvia al livello dell'esecutivo di Governo, l'individuazione delle condizioni in base alle quali possono essere riconosciuti i trattamenti di CIGS.

Nell'ambito di tale mandato, il disciolto CIPI prima, il CIPE ed il Ministro del Lavoro poi, hanno emanato delibere e decreti, che costituiscono un vero e proprio quadro di riferimento a cui il Ministero del Lavoro stesso, in sede istruttoria, si deve attenere nell'esame delle istanze di CIGS, per le quali è comunque obbligatoria la presentazione di un programma da parte dell'azienda, che viene sottoposto ad approvazione con decreto del Ministro stesso.

Tali delibere si riferiscono alle specifiche causali per le quali interviene la CIGS, quali: crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, cumulo periodi con diversa causale, fallimento,ecc. Tra queste, le più importanti è la delibera Cipe  del 18 ottobre 1994, che tratta appunto alcune e le più ricorrenti di queste causali.

La lettura critica di queste delibere e delle medesime circolari emanate dal Ministero del Lavoro è utile, oltre che ad evitare errate interpretazioni, anche ad avere sempre presente, l'arco di opportunità che tale strumento offre e la consapevolezza dei limiti oggettivi che sono presenti in questo strumento, laddove si intende nel tempo affidare alla CIGS la soluzione di problemi occupazionali che invece essere ricercati sul terreno della creazione di nuova occupazione.

E' utile puntualizzare che, l'accoglimento o meno delle istanze di CIGS, è fortemente condizionato dal risultato delle visite ispettive presso le aziende circa la veritiera corrispondenza alla realtà di quanto descritto nei programmi da parte delle aziende.

I contenuti delle medesime intese sindacali che in genere precedono la presentazione delle istanze di CIGS nonché i risultati della procedura di consultazione (prevista dall'articolo 5 della legge 164/75), assumono un peso rilevante nel determinare l'accoglimento o meno della domanda.

Cig ordinaria

L'impianto legislativo che regola il ricorso alla Cig Ordinaria, data la natura dei casi per la quale interviene, è molto semplice.

Per l'industria in genere gli interventi ordinari sono previsti dalle leggi 464/72 e 164/75. Tali norma stabiliscono che le cause d'intervento, che devono avere "carattere transitorio" e non essere "imputabili" all'impreditore ed ai dipendenti ovvero essere causate da "temporanee" difficoltà di mercato.

Per l'Edilizia e l'Agricoltura gli interventi ordinari sono regolati rispettivamente dalle Legge 427/75 e 457/72. In entrambi i casi il ricorso a questo strumento è quasi sempre dovuto a sospensioni temporanee del lavoro causate da eventi metereologici.

Le Leggi sopra citate, riguardanti il settore Industriale in genere (escluso l'artigianato), il Settore Edile (compreso l'artigianato) e quello agricolo, fissano anche le procedure che devono essere seguite per la presentazione delle istanze, alla cui approvazione, come è noto, partecipano anche le parti sociali (Comitati Provinciali).

Contratto di solidarietà

Il Contratto di Solidarietà è stato istituito per la prima volta con la legge 863/84. Inizialmente questa norma prevedeva: a) la corresponsione al lavoratore di un'indennità pari al 50% della retribuzione non percepita dall'azienda a seguito della riduzione d'orario; b) una durata massima di 24 mesi; c) l'esclusione, nel calcolo dell'integrazione, degli aumenti retributivi previsti dal CCNL nei 6 mesi precedenti la sua applicazione, mentre quelli entrati in vigore in periodo successivo determinavano una pari riduzione dell'indennità spettante.

Una prima modifica di questa normativa, è intervenuta con la legge 48/88, che ha previsto la possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi nel Centro-Nord e di 36 mesi nel Mezzogiorno dei Contratti di Solidarietà. Per questo ultimo territorio veniva inoltre elevata l'aliquota dell'indennità dal 50 al 60%.

Con la legge 223/91 veniva invece stabilito che l'indennità non era più sottoposta al massimale previsto per la CIGS. Sempre con la 223 venivano abrogate le sopra descritte norme sugli incrementi salariali.

Significative modifiche, seppur di validità temporanea, venivano introdotte con la legge 236/93, con l'elevamento al 75% dell'indennità e per le imprese, la riduzione degli oneri previdenziali in misura percentuale più o meno elevata a secondo dell'entità della riduzione e della loro collocazione territoriale.

Con la Legge 608/96 l'indennità spettante ai lavoratori è stata definitivamente fissata nella misura del 60% e sono diventati permanenti gli sgravi contributivi alle imprese, già istituiti con la legge 236/93.