Le normative sul CONTRATTO DI SOLIDARIETA' |
Legge 19 Dicembre 1984, n° 863, Art. 1 |
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Articolo 1
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3 e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.
4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è
commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Legge 29 Febbraio 1988, n° 48, Art. 7 |
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Articolo 7
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo
massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando
la procedura ivi prevista, fino ad un massimo di 24 mesi.
2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge menzionato nel comma 1 si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la proroga può avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.
3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per la facoltà di proroga di cui al comma 1 è stabilito in 36 mesi.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987, in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
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Legge 23 Luglio 1991, n° 223, Art.13 |
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Articolo 13
Norme in materia di contratti di solidarietà
1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato dalla L. 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19, della L. 28 febbraio 1986, n. 41.
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Legge 19 Luglio 1993, n° 236, Art. 5 |
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Articolo 5
Contratti di solidarietà
1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè dal comma 5 del presente articolo, pur essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'articolo 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'art. 1,
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, h elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dall'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle
aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della L. 23
luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.
10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, pur modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, pur
provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del
trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.
13. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni
previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5.
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Legge 28 Novembre 1996, n° 608, Art. 6 |
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Articolo 6
Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale.
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2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti: "o mensile".
3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5,
commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.
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