Legge 8 agosto 1972, n° 457

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

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TITOLO II

Integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato

Articolo 8

Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

 

Articolo 9

Il trattamento sostitutivo non è dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonché per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate.

Il trattamento stesso non è dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.

 

 

Articolo 10

Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'art. 8, è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una "Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole".

 

Articolo 11

Sovraintende alla Cassa un comitato speciale, presieduto dal presidente dell'I.N.P.S. o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, il direttore generale del

collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un direttore

generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre rappresentanti dei lavoratori agricoli

dipendenti.

Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi supplenti.

Il direttore generale dell'I.N.P.S. o, in sua vece, uno dei vice direttori generali dallo stesso

annualmente designato, interviene alle riunioni del comitato con voto consultivo.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare un esperto che partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

 

Articolo 12

Spetta al comitato speciale:

1) predisporre i bilanci annuali della gestione corredati da una propria relazione;

2) formulare pareri sulle questioni che comunque possano insorgere nell'applicazione della presente legge;

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni.

 

Articolo 13

Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un collegio dei sindaci

composto dal presidente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

 

Articolo 14

Il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima

occupazione, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Per ciascuno dei membri suindicati può essere nominato un supplente.

Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente articolo sono integrate con un

rappresentante della Regione stessa.

 

Articolo 15

Per il conseguimento del trattamento di cui all'art. 8, il datore di lavoro è tenuto, entro

quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'ufficio del lavoro alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attività lavorativa.

Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.

In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.

 

Articolo 16

La domanda di cui all'articolo precedente è trasmesso dalla sezione dell'ufficio del lavoro all'ufficio provinciale del servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita,

all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della commissione provinciale, di cui all'art. 14, la quale decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.

 

Articolo 17

Il trattamento sostitutivo è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della commissione provinciale.

 

 

Articolo 18

È ammesso ricorso al comitato speciale entro 30 giorni dalla notifica della decisione negativa della commissione provinciale, e in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art. 15 ove, entro tale termine, la commissione provinciale non abbia deliberato al riguardo.

Contro le decisioni del comitato speciale, di cui all'art. 12, n. 3), e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il comitato speciale si sia pronunciato, spetta all'interessato l'azione avanti l'autorità giudiziaria.

 

Articolo 19

Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo.

Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

La gestione stessa è tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge.

Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della L. 22 novembre 1954, n. 1136.

 

Articolo 20

Il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi

qualifica impiegatizia ed è commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l'art. 15, secondo comma, del R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949.

 

Articolo 21

La misura del contributo di cui agli articoli 7 e 20 può essere modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'andamento

della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.

 

Articolo 22

l servizio per i contributi agricoli unificati provvede all'accertamento e alla riscossione dei

contributi mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

 

Articolo 23

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal servizio per i contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Articolo 24

I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza degli enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a fornire ogni notizia utile all'applicazione della presente legge.

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di consentire l'accesso nell'azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Per i contributi previsti dalla presente legge e per le contravvenzioni di cui al comma precedente si applica l'art. 3 della L. 18 dicembre 1964, n. 1412.

 

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