Legge 19 Luglio 1993, n° 236

Cassa integrazione guadagni, costo del lavoro, e disposizioni generali

 

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Articolo 7

Norme in materia di cassa integrazione guadagni.

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10-ter. Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario (1).

  1. - Per "termine previsto per l'attività del commissario" si deve intendere il periodo temporale per il quale è autorizzato l'esercizio d'iimpresa, che secondo la legge 95/79 e successive modifiche, può essere prorogato fino ad un massimo di 5 anni. Ne consegue che il Commissario straordinario può richiedere la concessione o la proroga dei trattamenti di CIGS per tutto questo periodo. Successivamente alla scadenza del periodo autorizzato per l'esercizio d'impresa, il Commissario straordinario può ancora richiedere il trattamento di CIGS previsto dall'articolo 3 della legge 223/91, per le aziende fallite.

Il recente Decreto-Legislativo emanato dal Governo nel luglio 1999 con il titolo: "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza", che sostituisce quasi integralmente la legge 95/79, riduce drasticamente la durata dell'esercizio d'impresa, che al massimo può essere autorizzato per 12 mesi nel caso di procedura per la cessione dei complessi aziendali ovvero 24 mesi nel caso in cui venga predisposto un piano di risanamento (ristrutturazione).

Ne consegue pertanto che la CIGS, durante l'esercizio d'impresa non può avere una durata superiore a tali periodi.

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