Telex Ministero Lavoro n° 107972 / 19.7.1995

Periodi di cumulo nel quinquennio

Ministero del Lavoro

e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

- DIV. XI^ -

 

 

T E L E X

19 Luglio 1995

At Istituto Nazionale

Previdenza Sociale

Direzione Centrale

Prestazioni Temporanee

Ufficio VI^

ROMA

 

107972 Ravvisasi esigenza fornire chiarimenti merito decorrenza quinquennio, at fine computo 36 mesi previsto da art. 1, comma 9, legge 23 luglio 1991, n° 223, che, come noto, retroagisce, per tale specifico calcolo, at 11 agosto 1990.

At riguardo, avendo effettuato opportuni approfondimenti, peraltro anche attraverso recente riunione con rappresentante Codesto Istituto, ritienesi che detto quinquennio vada calcolato a scadenze fisse e cioè con riferimento at periodi quinquennali precisi.

Conseguentemente, nuovo quinquennio, at fine applicazione limiti temporali intervento in questione, avrà decorrenza da 11 agosto 1995(1).

Tale soluzione, oltre a risultare coerente con quanto letteralmente disposto da comma in esame, sembra la più idonea ad evitare impatto traumatico quale potrebbe determinarsi in attuale difficile situazione economica a causa eventuale blocco concessioni CIGS.

Invitasi, pertanto, codesto istituto dare puntuale applicazione presente direttiva, curandone immediata diffusione proprie sedi periferiche.

firmato Borgia

DIRETTORE GENERALE PREVIDENZA

 

Commento

(1) Si precisa che a seguito della direttiva contenuta in questo telex, le aziende che dalla data di decorrenza del quinquennio in corso (11 Agosto 1995), hanno cumulato un periodo di CigStraordinaria, CigOrdinaria e Contratto di Solidarietà di 36 mesi, previsti dal comma 9, art. 1 della legge 223/91, potranno fare ricorso ad uno di questi interventi solo dopo la scadenza dell'attuale quinquennio e cioè successivamente il 10 Agosto 2000.

Si precisa che tale limite può essere superato solo nei casi previsti dalla Delibera CIPI 13 Luglio 1993 (vedi file: Cipi!3lugl93Cumulo) e per il periodo di utilizzo del Contratto di Solidarietà fino al 31 Dicembre 1995, essendo il medesimo, fino a tale data, escluso dal cumulo, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 236/93 (vedi disco 1, file: LeggivarieContr.Solidarietà).