Telex Ministero del Lavoro n° 68529 / 28.5.1992

Termine presentazione domanda aziende fallite

Ministero del Lavoro

e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

- DIV. XI^ -

 

28 Maggio 1992

At Uffici Regionali Lavoro

Et Massima Occupazione

At Ispettorati Regionali

del Lavoro

At Istituto Nazionale

Previdenza Sociale

Direzione Centrale

Prestazioni Temporanee

Ufficio V^

Via Ciro il Grande, 21

00144ROMA

omissis

Ritienesi, inoltre - sempre per quanto concerne fattispecie previste da richiamato art. 3 - caratterizzate da particolari adempimenti procedurali, cui espletamento richiede spesso non breve arco temporale - che non debet trovare applicazione art. 2, comma 4, legge n° 223/91(1), stante che su citato art. 3 - soddisfatte condizioni previste in medesimo articolo at fini concessione trattamento Cigs - dispone automaticamente che suddetto trattamento est concesso per periodo non superiore at 12 mesi.

Tale ultima disposizione interpretativa non est, tuttavia, valevole per eventuale proroga di cui at comma 2, che richiede, invece, preventivo accertamento CIPI.

AF/

firmato Palmidoro

DIRETTORE GENERALE PREVIDENZA

Commento:

(1) Questa parte del Telex, riguardante le domande presentate dai Curatori fallimentari per la concessione dei primi 12 mesi di CIGS, precisa che può non essere rispettata la disposizione contenuta nell'articolo 7 della legge 164/75 e richiamata nel testo del telex medesimo laddove si fa riferimento all'art. 2, comma 4 della legge 223/91, che stabilisce l'obbligo per l'impresa a presentare le domande di CIGS "….entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di lavoro…." .

Questa deroga, che vale per i casi di procedure concorsuali, si è resa necessaria per sopperire ai ritardi con il quale i Curatori prendono possesso dell'amministrazione delle imprese fallite, che è un passaggio indispensabile per attivare la richiesta di CIGS, con la decorrenza dalla data di emanazione della sentenza di fallimento.