Circolare Ministero Lavoro 12 febbraio 1996, n. 8

Contratti di solidarietà - direttive su alcune problematiche sorte in sede di applicazione della normativa.

Si fa seguito alla circolare n.33 del 14/03/1994, relativa al contratti di solidarietà ai sensi dell’art.1 legge 863/84 e art. 5 legge 236/93, per fornire direttive sui seguenti problemi emersi in sede di applicazione della normativa citata :

PAGAMENTO DIRETTO

Al riguardo si conferma che, in via generale, detto beneficio non vada autorizzato, data la peculiarità dell’istituto, che si inserisce in un contesto aziendale operativo, sia pure modificato in termini di prestazione di lavoro e quindi di organizzazione produttiva.

Comunque, anche se non previsto esplicitamente dalla legge che disciplina l'istituto, il rinvio operato dall’art.1 comma 6 della legge 863/84 al corpus normativo in materia di integrazione salariale straordinaria, in quanto compatibile, rende ipotizzabile in alcune fattispecie del tutto singolari l’applicazione del beneficio in esame.

Tali appaiono i casi in cui siano sopravvenuti in corso di solidarietà eventi imprevisti o imprevedibili all’epoca della stipula dei relativo contratto collettivo aziendale, quali le procedure concorsuali o la cessazione di attività.

Eventi, quindi, di tale gravità da impedire, per il precipitare dell’azienda in una situazione pressoché irreversibile e di congelamento delle precarie risorse finanziarie in essere, la dovuta anticipazione dell'intervento salariale richiesto, e ciò, specialmente nei casi in cui il relativo Decreto Ministeriale sia già intervenuto.

Le specifiche autorizzazioni al pagamento diretto quindi, saranno adottate soltanto in presenza delle predette circostanze obiettive evidenziate in espressa istanza di parte o a seguito di specifica segnalazione dell'INPS.

Il Provvedimento di autorizzazione potrà essere adottato, ove ritenuto necessario, anche avvalendosi della verifica da parte del locale organo ispettivo, in merito alla sussistenza dei presupposti dianzi specificati.

AZIENDE APPALTATRICI SERVIZI DI MENSA

E’ opportuno chiarire che, sulla base della normativa vigente, le aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione presso aziende industriali possono utilizzare il contratto di solidarietà e, di conseguenza, far fruire i dipendenti interessati dello specifico trattamento dì integrazione salariale, qualora la situazione di esubero determinatasi sia da ricollegarsi ad una situazione di difficoltà dell’azienda committente.

Tale situazione di difficoltà, da intendersi in senso "lato" ai fini della solidarietà, deve comunque, per costituire presupposto di accesso al beneficio, aver dato luogo all'applicazione della Cigo o della Cigs nelle sue varie causali.

Ne consegue, pertanto, che le aziende in questione possono ricorrere all’istituto della solidarietà, anche in concomitanza con l'applicazione della legge n.56/94 e successive modificazioni ed integrazione, da parte delle aziende committenti.

Si invitano codesti Uffici a dare applicazione alla presente circolare, favorendone nel contempo la diffusione.

FIRMATO IL MINISTRO