Circolare Ministero del Lavoro 5 giugno 1995, n° 71

Editoria

Ministero del Lavoro

E della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

DIV. XI^

5 Giugno 1995

T E L E X

CIRCOLARE N° 71/95

PROT.106256

AT UFFICI REGIONALI LAVORO ET M.O.

AT COMMISSIONI REGIONALI IMPIEGO

AT UFFICI PROVINCIALI LAVORO ET M.O.

AT ISPETTORATI REGIONALI LAVORO

AT ISPETTORATI PROVINCIALI LAVORO

AT ASSESSORATO REG.LE LAVORO SICILIA

Si fa seguito circolare n° 108/94, datata 23 novembre 1994, per fornire ulteriori precisazioni ordine applicazione vigente normativa materia CIGS.

omissis

5 - LEGGE 416/81, 67/87 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

In più citata circolare n° 108/94, est stato evidenziato che specialità disposizioni inerenti tale settore - sancita, art. 7, comma 3, Legge n° 230/93 - est da ritenersi relativa contenuto norme di cui at leggi in epigrafe, ma non anche at organi procedura istruttoria, attesa esigenza garantire uniformità azione amministrativa.

Nel riconfermare suddetto orientamento, ravvisasi, tuttavia, esigenza di ulteriormente precisare casi in cui specialità tale normativa, in quanto non modificata da legge n° 223/91, viene particolarmente in rilievo.

In sintesi:

  1. - Non trova applicazione art. 1, comma 1, legge 223/91 in ordine at requisito occupazionale necessario accesso istituto CIGS (1);
  2. - Non trova applicazione altresì art. 7, comma 1, legge 236/93(2).
  3. - Pagamento diretto est autorizzabile solo base espressa richiesta aziendale, purchè adeguatamente motivata, tranne - per ovvii motivi - che nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 35, comma 3, legge n° 416/81 (cessazione di attività anche in costanza di fallimento).

omissis

firmato BORGIA

DIRETTORE GENERALE PREVIDENZA

 

Commento

  1. - Le aziende in oggetto possono accedere al trattamento di CIGS anche se hanno in forza un numero di dipendenti non superiore le 15 unità, come è invece previsto per le imprese industriali in genere.
  2. - Le medesime imprese possono presentare la domanda di CIGS anche oltre il limite temporale di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione dal lavoro, come previsto dall'art. 7 della legge 164/75.