Circolare Ministero del Lavoro 16 febbraio 1996, n. 17

 

Provvedimenti ministeriali di diniego degli interventi a sostegno del reddito, istanze di RIESAME

 

Le importanti innovazioni procedurali succedutesi negli ultimi anni in tema di interventi a sostegno del reddito - tra le quali assume particolare rilevanza la soppressione del CIPI - hanno determinato, tra l'altro, l'insorgere di un notevole contenzioso amministrativo nella materia, divenuta di competenza esclusiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si rende necessario, pertanto, impartire direttive al fine di assicurare massima uniformità ed imparzialità all’azione amministrativa per quanto concerne l’istituto del "riesame" avverso provvedimenti ministeriali di diniego della concessione dei suddetti interventi.

Si ricorda che il riesame di un provvedimento negativo è "atto stragiudiziale" al quale l'amministrazione - nell'ambito dei propri poteri discrezionali ed, in ogni caso, nell'ambito dell'esercizio dell'autotutela - dà corso, ove ravvisi motivi di fondatezza.

Può considerarsi istanza di riesame qualsivoglia richiesta volta alla revisione di un provvedimento reiettivo sulla materia, che non rechi la esplicita denominazione di ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica unici gravami di carattere generale, consentiti avverso i provvedimenti di cui trattasi.

Non è, invece, ammesso il ricorso in opposizione, rimedio esperibile nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Sempre in tema di riesame, è appena il caso di evidenziare che la relativa domanda va proposta successivamente alla notifica del provvedimento che intende riformare.

Solo da tale momento, infatti, è data facoltà di proporre gravami che possano impegnare l'amministrazione.

E' opportuno che, in sede di riesame, la società dichiari esplicitamente di non avere, nel contempo, proposto ricorsi giurisdizionali, giacché, qualora venga prescelta la via giurisdizionale, si ritiene che quest'ultima prevalga sulla richiesta di revisione in via amministrativa, fatti salvi i casi di desistenza, nonché, ovviamente, i casi di revisione d'ufficio.

Dopo aver svolto sull’argomento le necessarie considerazioni di carattere generale, si ravvisa l'esigenza di procedere all'individuazione degli elementi che devono supportare l'istruttoria delle istanze di riesame.

In particolare :

- disamina tesa a riscontrare se l'istanza di riesame confuti, puntualmente, le motivazioni che sono alla base del provvedimento di reiezione e se le stesse appaiano, in qualche modo, non prive di fondamento;

- verifica da parte del competente Ispettorato provinciale del lavoro sui contenuti dell'istanza, che accerti, altresì, l'evoluzione subita, nel frattempo, dalla situazione in esame, sia essa occupazionale, produttiva o quant'altro;

- valutazione complessiva, da parte dei competenti Uffici del lavoro, sulla base di tutte le risultanze emerse.

Resta inteso che l'istanza di riesame dovrà essere inoltrata in tempi ravvicinati rispetto alla data di notifica del provvedimento di diniego, onde porre l'Amministrazione nelle condizioni di poter esperire, in maniera congrua, i necessari adempimenti istruttori.

Per quanto concerne le modalità di trasmissione dell'istruttoria relativa alle richieste in argomento, si richiamano le direttive impartite con la circolare n. 71/95 del 5 giugno 1995 e successive integrazioni.

Data l'importanza dell'argomento trattato dalla presente circolare - anche per le sue implicazioni di carattere sociale - si invitano gli Uffici in indirizzo ad osservare con la massima diligenza le disposizioni ivi contenute ed a curarne la più ampia diffusione sul territorio.

 

FIRMATO IL MINISTRO