| Delibera CIPI del 19 ottobre 1993, art. 10, Legge
223/91
(Edilizia) |
Criteri e modalità di attuazione dellarticolo 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Il Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Industriale
Vista la legge 23 luglio 1991, n.223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
Visto in particolare il comma 5 dell'art. 10 della predetta legge che demanda al CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la determinazione dei criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni previste dallo stesso art. 10;
Vista la propria deliberazione in data 25 marzo 1992 con la quale sono stati individuati i criteri da adottarsi per lindividuazione dei casi di crisi occupazionale;
Visto il 2° comma dell'articolo 6 del Decreto legge 20 maggio 1993 n.148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n.236;
opportuno provvedere alla modifica della citata deliberazione alla luce del nuovo disposto normativa;
D E L I B E R A
1) Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 23 luglio, 1991, n. 223, è definita opera pubblica quella in cui siano amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti, di carattere immobiliare, destinata ad un fine pubblico, finanziata in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici.
In relazione alle finalità si hanno:
a)opere di edilizia residenziale pubblica ed edifici destinati a scopi amministrativi;
b)lavori edili relativi ad ospedali, edifici scolastici ed universitari, impianti sportivi e ricreativi;
c)lavori di genio civile (strade, ponti, ferrovie, aeroporti, pozzi, gallerie, opere fluviali, marittime e idrauliche, ecc.).
La grande dimensione delle opere pubbliche è individuata ai sensi del Decreto legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993 n. 236.
2) Nei casi in cui l'interruzione riguardi lesecuzione di un'opera prevista da più contratti di appalto o di subappalto, devono per lo specifico contratto sussistere le seguenti condizioni:
- durata dei lavori: uguale o maggiore a 12 mesi naturali e consecutivi;
- numero medio annuo di addetti previsti per l'esecuzione delle opere: uguale o maggiore a 15.
Il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dal comma 2 della legge n. 223/1991 va riferito alla durata dei lavori oggetto dellinterruzione.
3) Le cause di interruzione previste dal comma 1 dell'art. 10 della legge n.223/1991 sono riconducibili, oltre che alle ipotesi espressamente indicate nello stesso comma 1 (varianti di carattere necessario e provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1956, n. 575) agli eventi non imputabili al datore di lavoro ed al lavoratore, connessi a comportamenti della pubblica autorità che abbiano determinato il mancato rispetto dei termini previsti per 1'esecuzione delle opere (quali ritardi nei pagamenti e nelle procedure amministrative, interruzioni dei finanziamenti, mancati o ritardati espletamenti di procedure techiche). Sono comunque escluse tutte le cause di sospensione previste dallart. 1 della Legge 3 febbraio 1963, n. 77.
4) Nel caso di interruzioni ricollegabili a provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, si prescinde dalla dimensione dellopera pubblica.
5) Le domande dirette ad ottenere il trattamento ordinario di integrazione salariale sono presentate alle sedi provinciali dell'INPS corredate della seguente documentazione:
6) Le domande dirette ad ottenere la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale sono presentate al Ministro dei lavori pubblici tramite Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio corredate dalla stessa documentazione prevista al punto 5) aggiornata al momento della richiesta e completata col modulo informativo di cui all'all. A).
Il Provveditorato, entro 45 giorni dalla data di ricezione, invia le domande, accompagnate da una relazione sulle cause della mancata ripresa e sull'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute, al Ministro dei lavori pubblici che formula la proposta di propria competenza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale invia gli atti al CIPI per l'accertamento previsto dal comma 2 dell'art. 10 e contemporaneamente acquisisce, tramite gli uffici regionali, il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
In caso di positivo accertamento da parte del CIPI il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana i decreti trimestrali di concessione del trattamento fino alla ripresa dei lavori e comunque per il periodo massimo previsto dallo stesso comma 2 dellart. 10 della legge n. 223/1991.
7) Il Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n.41, riferirà al CIPI entro il mese di dicembre 1993 sull'attuazione della presente deliberazione, proponendo le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per una migliore applicabilità dello strumento legislativo.
Allegato
MODULO INFORMATIVO - ARTICOLO 10, DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N.223
1. IMPRESA RICHIEDENTE ____________________________________________________
2. SEDE _____________________________________ PROV _______ CAP____________
3. VIA__________________________N. _____ TEL________________ FAX_____________
4. CANTIERE DI ____________________________________________PROV. ____________
5. NUMERO MEDIO ADDETTI DI CANTIERE RIFERITO AI 12 MESI PRECEDENTI LA RICHIESTA ________________________________________________________________
6. NUMERO ADDETTI NEL CANTIERE AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI ____________________________________________________________________
7. TIPO E DENOMINAZIONE DELL OPERA______________________________________
8. IMPORTO DEL PROGETTO GENERALE _______________________________________
9. DURATA DEL PROGETTO GENERALE ________________________________________
10. ENTE APPALTANTE _______________________________________________________
11. ENTE FINANZIATORE (SE DIVERSO DALLENTE APPALTANTE) ___________________
12. INCIDENZA DEL COSTO DELLA MANODOPERA SUL PROGETTO GENERALE ____
13. NUMERO DEI CONTRATTI DAPPALTO (SE MAGGIORI DI UNO) __________________
14. NUMERO E DENOMINAZIONE DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI (SE PRESENTI) _
_____________________________________________________________________________
15. IMPORTO DEI LAVORI ASSEGNATI ALLIMPRESA RICHIEDENTE CON CONTRATTO DI APPALTO O DI SUBAPPALTO __________________________________
16. DURATA DEI LAVORI ASSEGNATI ALLIMPRESA RICHIEDENTE _______________
17. DATA INIZIO DEI LAVORI DI CUI AL PUNTO 15 ______________________________
18. CAUSA DELLINTERRUZIONE : _____________________________________________
- Variante _______________________________________________________________
- Provvedimento dellAutorità Giudiziaria, ______________________________________
- Altro (specificare) _______________________________________________________
19. DECORRENZA DELLE SOSPENSONI _________________________________________
20. NUMERO DEI SOSPESI NEL CANTIERE ______________________________________
21. PERIODO DI PREVEDIBILE RIPRESA DEI LAVORI _____________________________
Allegare :
- contratto di subappalto;
- attestato dell'ente appaltante contenente le notizie di cui al punto 5.a)