| Delibera CIPI del 13 luglio 1993 |
Criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
Il Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Industriale
omissis
D E L I B E R A
Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabiliti dall'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive -- intendendosi per unità produttiva l'unità locale censita dall'ISTAT -- secondo i criteri e le modalità di seguito disciplinati:
a) fattispecie contemplate dall'art. 3 della legge n. 223/91 (procedure concorsuali), purché l'attività produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento, e sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale. La richiesta di deroga del limite temporale imposta dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 è inoltrata, unitamente alla richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale ed alla documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate, al Ministero del lavoro a cura del curatore, liquidatore o commissario;
b) proroghe oltre i ventiquattro mesi dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione concedibili nelle ipotesi di programmi particolarmente complessi in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.
La complessità del processo produttivo, quale connotazione propria dell'impresa e non elemento collegato allo svolgimento dello specifico programma di investimento, è comprovata da una maggiore difficoltà relativa di governo del complesso dei fattori produttivi aziendali: più unità aziendali interconnesse sul territorio nazionale e/o estero; interdipendenza dei processi produttivi dal sistematico trasferimento di know-how da attività di ricerca e sviluppo interne all'azienda; frequente sostituzione delle tecnologie di prodotto e/o di processo per la rapida obsolescenza strutturale delle stesse.
La complessità del programma troverà riscontro nei seguenti elementi:
1) qualità ed intensità degli investimenti incidenti sul livello delle immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, attrezzature) compresi nel programma aziendale, da rapportarsi alla media degli stessi investimenti nel triennio antecedente l'inizio del piano;l'incremento non dovrà essere inferiore al 40%;
2) dimensione dell'impresa non inferiore in via ordinaria a 100 addetti. Per le imprese con meno di 100 addetti la maggiore complessità può ritenersi sussistente quando il processo produttivo risulti articolato in più unità operative (con sospensioni dal lavoro non inferiori al 20% dell'organico complessivo) ovvero per le imprese ad elevato contenuto di innovazione tecnologica;
3) peso dell'innovazione tecnologica nella trasformazione del processo produttivo da valutarsi in rapporto alle eventuali difficoltà nel trasferimento del know-how (sia prodotto dall'impresa che acquisito dal mercato).
La richiesta di deroga dal limite temporale, unitamente alla richiesta di proroga del programma di ristrutturazione e conversione corredato dal modello allegato alla presente deliberazione, deve essere presentata secondo le procedure stabilite dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 223/91. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91, nei confronti delle imprese per le quali sia intervenuta una significativa trasformazione dell'assetto proprietario, non sono considerati i periodi antecedenti la data di trasformazione alle seguenti condizioni:
1) le trasformazioni degli assetti proprietari non possono essere anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 223/91; è ammessa la sola presentazione di programmi di ristrutturazione con esclusione di piani di risanamento per crisi aziendale;
2) il mutamento dell'assetto proprietario deve essere dimostrato attraverso il passaggio ad altro soggetto della maggioranza o del controllo nel caso di società quotate in borsa;
3) si considera rilevante l'apporto di capitale che sia maggiore del 50 per cento del capitale sociale precedente la trasformazione e comunque non inferiore a 500 milioni di lire;
4) si considerano rilevanti gli investimenti produttivi di ammontare non inferiore alla metà dell'apporto di capitale o comunque non inferiori a 500 milioni di lire ove l'investimento riguardi una unica unità produttiva.