Delibera CIPE del 18 ottobre 1994

(Ristrutturazione, Riorganizzazione e Conversione)

 

Approvazione dei criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione ed integrazione dei criteri per l'approvazione delle proroghe per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali.

 

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 1 che prevede che il trattamento di integrazione salariale non possa essere goduto per un periodo superiore a trentasei mesi nel quinquennio, demandando al CIPI la fissazione delle condizioni e delle modalità per il superamento di detto limite nei casi: di procedure concorsuali indicate all'art. 3, di proroga di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che presentino una particolare complessità e di stipula del contratto di solidarietà previsto dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che dispone, sino al 31 dicembre 1995, l'esclusione dal computo dei trentasei mesi nel quinquennio dei periodi di integrazione salariale goduti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 -- convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 -- che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 -- convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 -- che ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la possibilità di concedere proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio; Vista la deliberazione del CIPI in data 13 luglio 1993 -- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993 -- con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991;

Vista l'istruttoria effettuata dal Comitato previsto dall'art. 1, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Considerato che il tempo trascorso ha reso necessario un aggiornamento ed una puntualizzazione della deliberazione sopracitata al fine di renderla più adatta a governare i fenomeni in atto e di ricomprendere le fattispecie nel frattempo introdotte;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nella quale sono contenuti i criteri per la valutazione dei piani di riorganizzazione e di ristrutturazione e per la definizione della complessità connessa alla particolarità dei processi produttivi e per quella connessa alle ricadute occupazionali; Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale circa l'opportunità di differenziare in modo sostanziale le diverse connotazioni della complessità disegnate dalla norma affrontando, altresì, il problema di non privare della tutela degli ammortizzatori sociali i lavoratori delle imprese ancora appartenenti all'area pubblica nel momento, particolarmente delicato, del passaggio ai privati, qualora tale passaggio sia accompagnato da rilevanti riassetti occupazionali;

 

D E L I B E R A

 

1. Sono approvati i sottoindicati criteri per la valutazione dei piani di riorganizzazione e ristrutturazione presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

 

1.1. Condizioni per l'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale.

1.1.1. L'impresa richiedente dovrà presentare un programma di investimenti volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo. Il programma di investimenti dovrà essere predisposto anche in dipendenza della ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale, nonché della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva.

1.1.2. Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma aziendale dovrà essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso.

1.1.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi, esplicitazione, in particolare, del piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle modalità ed ai tempi.

1.1.4. Dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Ai fini dell'approvazione del programma di riorganizzazione dovrà riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4.

 

1.2. Condizioni per l'approvazione di un programma di ristrutturazione aziendale.

1.2.1. Il programma presentato dall'impresa dovrà essere caratterizzato dalla preminenza, in termini percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del programma aziendale.

1.2.2. Il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni immateriali e materiali previsti nel programma aziendale dovrà essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo della stessa tipologia di investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso.

1.2.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di ristrutturazione da realizzare.

1.2.4. Dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Ai fini del'approvazione del programma di ristrutturazione dovrà riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1.2.1. a 1.2.4.

 

 

2. Condizioni di complessità. Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451, può essere superato nelle singole unità produttive -- intendendosi per unità produttiva l'unità locale censita dall'ISTAT -- secondo le modalità ed i criteri di seguito disciplinati:

 

2.1. Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verificano le sottonotate condizioni:

2.1.1. Attuazione degli investimenti e delle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale, con un margine negativo di oscillazione, in termini di valore dell'investimento previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%.

2.1.2. Modificazioni tecniche del processo produttivo, aggiuntive a quelle previste dal pregresso programma biennale di ristrutturazione.

2.1.3. Dimensione occupazionale di ciascuna unità produttiva dell'impresa non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una sola unità, non inferiore a 50 addetti, ove siano interessate più unità.

2.1.4. Concorso di più unità produttive sul territorio nazionale i cui processi produttivi risultino interconnessi.

2.1.5. Dipendenza delle operazioni di ristrutturazione dall'introduzione di nuove tecnologie di processo e/o prodotto.

2.1.6. Frequente innovazione di processo e/o prodotto per la rapida obsolescenza fisiologica delle tecnologie impiegate.

Ai fini di un positivo accertamento di tale tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.3 e di almeno di una delle condizioni di cui ai punti da 2.1.4 a 2.1.6.

 

2.2. Complessità connessa alle ricadute occupazionali. Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verificano le sottonotate condizioni:

2.2.1. Attuazione degli investimenti e delle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale, con un margine negativo di oscillazione, in termini di valore dell'investimento previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%.

2.2.2. Dimensione occupazionale dell'impresa nel suo complesso non inferiore a 200 addetti.

2.2.3. Concorso di più unità produttive sul territorio nazionale interessate ai problemi occupazionali.

2.2.4. Esuberi al termine del pregresso programma biennale di ristrutturazione, nelle unità produttive interessate, in misura non inferiore al 25 % della forza lavoro risultante all'inizio del predetto programma.

2.2.5. Ricorso medio alla CIGS, nel pregresso periodo biennale, per un numero di addetti non inferiore al 50 % degli esuberi di cui al punto 2.2.4.

2.2.6. Esplicitazioni delle ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonché del connesso programma, per il quale si richiede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale.

Ai fini di un positivo accertamento di tale tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.6.

 

 

3.Particolari requisiti per l'approvazione dei piani di riorganizzazione -- e delle relative proroghe -- presentati da parte di imprese appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico. Tenuto conto che nell'ambito del sistema delle imprese ancora a prevalente capitale pubblico è in corso un vasto processo di riassetto delle risorse economiche ed umane che determinerà nei prossimi anni una progressiva revisione delle strategie di una rideterminazione dei fabbisogni di personale che, secondo gli accordi stipulati tra le parti sociali, saranno accompagnate dal ricorso al pensionamento anticipato previsto dagli articoli 8 e 10 della legge n. 451/1994 e da tutte le altre provvidenze previste dall'ordinamento a tutela della manodopera, pur nell'ambito dei criteri approvati con la presente deliberazione, l'approvazione dei piani delle suddette imprese avverrà con le modalità sottoindicate.

3.1. Prima approvazione.

Nel caso di appartenenza dell'impresa ad un gruppo -- intendendosi per <<gruppo>> il complesso di imprese operative facenti capo ad un'unica impresa capogruppo la quale detenga non meno del 51 per cento del capitale sociale di ciascuna impresa operativa -- esistenza di un piano di gruppo, dal quale emergano precise linee guida, di carattere programmatico e strategico, e gli obiettivi produttivi ed occupazionali che il gruppo intende perseguire, nel triennio 1994-96, con particolare riferimento alle modalità di eventuale cessione delle imprese o della loro dismissione.

3.1.1. Per ogni impresa richiedente dovrà essere presentato un programma di riassetto gestionale ed occupazionale volto a fronteggiare le specifiche problematiche aziendali ed evidenziato il collegamento con gli indirizzi formulati nel piano di gruppo.

3.1.2. Dovranno essere esplicitate le modalità di copertura finanziaria degli interventi programmati con particolare riferimento alle garanzie fornite dall'azionista a supporto delle iniziative di riassetto organizzativo e gestionale.

3.1.3. Dovrà essere riscontrato un motivato collegamento delle modalità e dei tempi di sospensione dal lavoro del personale con le azioni di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi dovrà essere esplicitato, in particolare, il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle modalità ed ai tempi di utilizzo della CIGS, all'utilizzo di tutte le altri provvidenze pubbliche (pensionamento anticipato, mobilità lunga, contratti di solidarietà, lavori socialmente utili) nonché a specifiche misure da attuarsi da parte dell'impresa (mobilità intergruppo, mobilità guidata, incentivi all'esodo) per la salvaguardia, totale o parziale, dei livelli occupazionali.

3.1.4. Dovrà essere effettuato un periodico monitoraggio (annuale) -- anche con il supporto del Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 -- dello stato di attuazione del programma sia sotto il profilo del recupero economico-produttivo dell'impresa, sia sotto l'aspetto della salvaguardia dell'occupazione.

 

3.2. Condizioni di proroga. Fermi restando i limiti di tempo massimi previsti dalla normativa, i programmi di cui al presente paragrafo possono beneficiare di proroga alle seguenti condizioni:

3.2.1. Dovrà essere comprovata l'attuazione delle specifiche operazioni di riassetto a livello di impresa e di gruppo nel periodo del pregresso programma biennale dettagliando e motivando gli eventuali scostamenti dal piano originariamente presentato tanto per quanto concerne le operazioni di riassetto organizzativo e gestionale che occupazionale.

3.2.2. Dovrà essere comprovata la rilevante dimensione occupazionale dell'impresa all'interno del gruppo.

3.2.3. Il complesso delle imprese e delle unità interessate alla proroga dovrà presentare un'articolazione significativa sul territorio nazionale.

3.2.4. Gli esuberi di gruppo al termine del pregresso programma biennale dovranno risultare non superiori al 70 per cento degli esuberi denunciati all'inizio del predetto programma; il ricorso medio alla CIGS previsto per il biennio oggetto di proroga non dovrà superare il 60 per cento di tali esuberi.

3.2.5. Dovranno essere esplicitate le ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonché del connesso programma, per il quale si richiede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale.