PIATTAFORMA PER IL RINNOVO QUADRIENNALE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO

PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL SETTORE CALZATURIERO

 

                        Riccione 30 Settembre 1999

 

 

 

FILTA-CISL FILTEA-CGIL UILTA-UIL

Segreterie nazionali

 

 

RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE 2000 – 2003

 

 

 

 

1) DIRITTI DI INFORMAZIONE

a) Estensione dei diritti di informazione, previsti dal sistema informativo contrattuale (livello aziendale) alle unità produttive con più di 50 dipendenti

b) Ampliare i capitoli sui diritti di informazione riguardanti i processi di delocalizzazione e di TPP della produzione o di parte di essa:

· Paesi ed aree interessate

· produzioni

· ricadute occupazionali

· investimenti e riconversioni produttive

· rispetto di codici di condotta

c)     Definizione dei codici di condotta, delle modalità di applicazione, di monitoraggio e dei controlli necessari.

d) Individuazione dei criteri e delle modalità di adozione del marchio dei diritti da parte delle imprese.

e)   Ampliamento dei capitoli sull'utilizzo dei diversi strumenti del Mercato del Lavoro con particolare riferimento ai lavoratori parasubordinati, atipici e dipendenti di cooperative e definizione delle relative tutele contrattuali nel rispetto delle leggi vigenti.

In particolare:

    • a livello aziendale si realizzerà una informazione preventiva alle RSU circa l’utilizzo di queste forme di lavoro distinte per quantità, tipologia, mansione. In caso di utilizzo di personale dipendente da cooperative le aziende consegneranno alla RSU copia dello statuto e del regolamento della cooperativa interessata;
    • a livello territoriale l’informazione riguarderà il numero dei lavoratori utilizzati nell’area suddivisi per tipologia di rapporto di impiego.

f) Osservatorio e suo funzionamento.

 

 

2) LAVORO ESTERNO

a) Prevedere nell'ambito dell' Osservatorio nazionale, compiti di monitoraggio e coordinamento delle diverse fasi di applicazione e gestione delle norme contrattuali sul lavoro esterno.

All'Osservatorio perverranno anche gli elenchi delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi.

b) Definizione dei criteri per l'adozione di "tariffe eque" da parte delle aziende committenti in raccordo alla legge sulla subfornitura al fine di garantire la tutela contrattuale per i lavoratori interessati. In tale contesto dovrà essere affrontato il problema della intermediazione e la sua gestione.

 

3) PICCOLE IMPRESE

· Nell'ambito del sistema dei diritti di informazione previsti dal CCNL a livello territoriale e di distretto, le parti valuteranno i programmi di sviluppo della piccola impresa rimandando a tale livello la gestione di strumenti quali la struttura degli orari, formazione, tipologia delle assunzioni, flessibilità, politiche di crescita, orientati a recepire le opportunità di mercato e a favorire i processi di competitività nel quadro di comportamenti uniformi a livello d'area per imprese e lavoratori anche attraverso l’attivazione di strumenti di bilateralità.

In questo quadro le parti fermo restando l'attuale modello contrattuale, valuteranno altresì, in una dimensione concertativa, l'opportunità di far corrispondere a tali programmi la realizzazione della contrattazione di secondo livello interaziendale per le piccole imprese (la cui dimensione sarà stabilita dalle parti a livello locale) per riconoscere ai lavoratori la ripartizione dei benefici ottenuti e gli incrementi di produttività del sistema.

· Costituzione per i lavoratori della piccola impresa con meno di 15 dipendenti della rappresentanza sindacale a livello interaziendale per bacini e/o aree individuati a livello locale.

 

4) MEZZOGIORNO

  1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la creazione di nuova occupazione si procederà ad un confronto su un protocollo di intesa per le iniziative a sostegno delle aree del

Mezzogiorno con la possibilità di istituire quanto segue:

    • Utilizzo consistente del part-time fino al 50% degli occupati.
    • Possibilità di prevedere l’introduzione di orari ridotti (orari di ingresso) tali da privilegiare l’occupazione.
    • La durata di tali orari di ingresso e le relative retribuzioni, le condizioni e le modalità per il raggiungimento dell’orario definitivo e relativi organici, saranno concordati a livello territoriale avendo comunque come obiettivo finale quanto già previsto nel CCNL.
    • In riferimento alle imprese conto terziste del Mezzogiorno: necessità di confronto sulle situazioni produttive in essere ed eventuale definizione di norme che consentano un loro consolidamento.
    •  

5) ORARIO DI LAVORO

a) Flessibilità

Conferma della norma sulle modalità di gestione previste dall'attuale CCNL; in caso di modifica su richiesta aziendale e previa intesa con la RSU o in mancanza di essa con le OO.SS. territoriali, della precedente programmazione di supero e/o di recupero, innalzamento della maggiorazione al 30%.

b) Banca Ore.

Al fine di determinare un graduale controllo degli orari di fatto e per creare nuove opportunità di gestione individuale dell'orario, è costituita una banca ore nella quale far confluire:

 

    • Le ore prestate di straordinario oltre le 80
    • Le ore prestate di straordinario fino alle 80
    • Le ore di flessibilità trasformate in ore più le percentuali di maggiorazione

 

Per quanto riguarda esclusivamente le ore di straordinario fino alle 80, i singoli lavoratori potranno scegliere volontariamente tra due opzioni:

o il loro utilizzo in permessi o il loro pagamento.

I lavoratori avranno diritto al godimento certo ed individuale delle ore contenute nella Banca.

I periodi di godimento di dette ore saranno stabiliti tra il lavoratore e l’azienda sulla base di una casistica che tenga in considerazione i tempi dell’avvenuta richiesta, il numero dei lavoratori in rapporto alle assenze, le modalità di fruizione.

L’andamento della banca ore formerà oggetto di confronto tra azienda ed RSU e ove non sia presente, fra azienda e OO.SS. di categoria territoriali.

c) Permessi individuali

Elevazione da tre a cinque delle giornate di permesso retribuito utilizzando le ex festività e/o la riduzione di orario previste dal CCNL al fine di soddisfare esigenze di godimento individuale.

d) Part – time

Ampliamento del diritto al part –time fino al 10% del personale in forza la cui esigibilità deve essere certa.

In particolare deve essere concesso in via prioritaria per rispondere ai bisogni della persona quali l’assistenza e cura dei familiari , l’assistenza dei figli fino ad una certa età , ed inoltre favorire una diversa ripartizione dei tempi di vita e di lavoro.

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Il ricorso al part-time deve essere inoltre facilitato per rispondere e sostenere le esigenze formative, nonché diventare uno strumento del mercato del lavoro per agevolare lo sviluppo e la difesa dell’occupazione.

 

e) Job-sharing

Recepimento contrattuale delle norme legislative in materia di lavoro condiviso al fine di una loro applicazione in ambito aziendale.

 

 

6) INQUADRAMENTO UNICO

a) Prevedere la conclusione dei lavori delle commissioni di comparto e della commissione settoriale entro e non oltre il 31/12/2000.

b) I risultati di tali lavori dovranno trovare applicazione in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2001.

c) Il rinnovo contrattuale dovrà definire una indennità retributiva nella misura di

£ 30.000 per i lavoratori inquadrati al 2° livello e di £ 40.000 per i lavoratori inquadrati al 3° livello, al fine di riconoscere l’effettivo esercizio della pluralità di mansioni.

Le parti contrattuali dovranno definire criteri ed ambiti entro i quali riconoscere detta pluralità di mansione, la cui applicazione potrà avvenire unitamente ai risultati definiti dalle commissioni sopra richiamate.

d) Istituzione 5° livello operai per le seguenti figure:

  • Operatori addetti all'adattamento dei modelli su forma e alla premontatura e simultanea montatura a mano e a macchina di scarpe in pelli pregiate e in tessuti speciali.
  • Operatori addetti al taglio e a mano di prototipi in diretta collaborazione con il modellista.
  • Operatori addetti alla orlatura di prototipi in diretta collaborazione con il modellista
  • Inserimento al 3° livello della mansione inguarnitrice alla quale attribuire 3 mansioni del 2° livello:

inguarnitrice addetta alla stenditura e/o finissaggio delle fodere e/o stiratura della tomaia su forma, addetti al finissaggio ed alla scatolatura, addetti alla coloritura del tacco e suola.

 

7) FORMAZIONE PROFESSIONALE

Definire le linee guida di un piano nazionale di formazione professionale da definirsi e attuarsi congiuntamente, (anche tramite la costituzione di strumenti appositi, esperienze e progetti pilota) a livello nazionale, di territorio, distretto, azienda. In particolare a livello aziendale si procederà annualmente ad un confronto con le R.S.U.sulla formazione per definire le linee di intervento.

 

Tale piano dovrà essere orientato:

a) raccordo scuola-lavoro, per favorire l’inserimento dei giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il part-time e stage a tempo determinato (vacanze estive e invernali);

b) creazione di moduli formativi per funzioni di alta specializzazione tecnico-scentifica da realizzare in istituti parauniversitari e sulla base di un albo nazionale che incroci domanda e offerta;

c) impegno aziendale alla formazione dei neo assunti senza specifiche esperienze di lavoro, attraverso la definizione di appositi moduli concordati, mettendo a disposizione per l'affiancamento adeguate figure professionali e un congruo monte ore annuo. Sviluppo ed estensione della formazione per gli Apprendisti a partire dal piano nazionale sperimentale avviato con il Ministero del Lavoro e le Regioni;

d) formazione continua ai fini del costante aggiornamento professionale con riferimento alle fasi di innovazione organizzativa e tecnologica prevedendo anche l'uso del part-time. In tale ambito, particolare attenzione sarà rivolta a Quadri e Tecnici.

In tal senso i lavoratori avranno diritto ad un minimo di monte ore per la formazione e la riqualificazione professionale ogni certo numero di anni;

e) avvio sulla base del piano nazionale concordato di un confronto con i Ministeri interessati, per un adeguamento dei programmi e delle strutture pubbliche in rapporto alle esigenze del settore;

     

f) sviluppo ed incrementazione dei progetti in via di attuazione a partire dal progetto "EVOLUZIONE".

 

8) DIRITTI DELLA PERSONA

    1. Concreta esigibilità del monte ore sul diritto allo studio ( 150 ore ) in tutti i casi di miglioramento della cultura e dell'istruzione individuale e ampliamento di tale monte ore nei casi di finalizzazione settoriale dei corsi frequentati anche non coincidenti con l’orario di lavoro.
    2. Raccordo normativo con le leggi a sostegno dei congedi parentali, dell'assistenza per bambini e anziani, e ampliamento del diritto all'aspettativa fino a sei mesi . L’esigibilità dell’aspettativa dovrà valere per comprovate necessità personali a modifica della attuale normativa attraverso l’adozione di una coerente casistica ed elevando al 3% il numero di lavoratori che ne possono contemporaneamente usufruire.
    3. Esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero e dei periodi di terapia salvavita dal computo dei limiti di conservazione del posto per il lavoratore ammalato. Il periodo di sei mesi di aspettativa dovrà valere anche nei casi di superamento del limite di conservazione del posto per il lavoratore ammalato.
    4. Riconoscere al lavoratore donatore di midollo osseo permessi aggiuntivi a quanto già previsto qualora sia necessario completare il ciclo di analisi alla idoneità.
    5. Si chiede inoltre, l’adozione contrattuale delle normative scaturite con la nuova legge n° 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili.
    6. Attuazione di tutti i rimandi legislativi in caso di entrata in vigore della nuove legge sul lavoro notturno delle donne.
    7. Riformulazione della norma sulle trasferte in particolare riferimento allo svolgimento di fiere, mostre, sfilate nonché in casi di trasferimento all'estero, prevedendo adeguati compensi retributivi e una appropriata definizione e gestione degli orari di lavoro.
    8. Esame delle problematiche connesse all’inserimento dei lavoratori immigrati al fine di riconoscere le loro specifiche esigenze.

 

 

  1. AUMENTI RETRIBUTIVI

Le richieste salariali sono rigorosamente ancorate all’intesa del 23 Luglio. In tale contesto nella piena difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni si è operato uno stretto collegamento con i tassi di inflazione programmata (fissati dal DPEF all’1,2% per l’anno 2000 e all’1,1% per il 2001) e con l’eventuale scostamento tra inflazione reale e inflazione programmata del 1999.

Di conseguenza si rivendica un incremento dell'ERN nelle seguenti misure:

Livelli

Aumento

40.000

62.000

68.000

74.000

81.000

88.000

95.000

102.000

 

 

10) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

· Inserire nel sistema di relazioni un impegno da parte delle imprese ad estendere la conoscenza del Fondo Previmoda, ad introdurre procedure che agevolino le adesioni, favorire la formazione e le informazioni anche rendendo trasparenti le notizie sulle quote di versamento dei singoli lavoratori al Fondo. Definizione delle tutele sindacali per i componenti gli organismi di Previmoda.

· Possibilità di destinare al fondo quote aggiuntive attraverso la contrattazione di 2° livello

· Definire le quote da destinare ai costi di gestione del fondo

· Impegno delle parti a raccordare le norme contrattuali con l'eventuale norma legislativa sulla trasformazione del TFR.

Prevedere la continuità della contribuzione piena al fondo da parte dell’impresa e del lavoratore anche nei casi di interruzione dell’attività lavorativa dovuti a malattia nell’ambito del periodo di conservazione del posto , ad infortunio e maternità per il periodo di assenza obbligatoria, nonché per CIG e CIGS.

 

 

11) SALUTE E SICUREZZA

 

  • Possibilità di eleggere il RLS anche al di fuori delle RSU previa intesa aziendale.
  • Informazione tempestiva dell’avvenuto infortunio e consegna al RLS di copia della documentazione aziendale.
  • Su richiesta del RLS può partecipare alla riunione periodica un esperto di sicurezza e prevenzione del lavoro nominato dalle OO.SS.
  • Predisposizione di moduli formativi per RLS da realizzare a livello territoriale e/o di comparto attraverso l’uso delle 150 ore in relazione a quanto già previsto dal CCNL, nonché diritto dei RLS ad usufruire dei permessi retribuiti per la formazione anche al di fuori dell’orario di lavoro.

 

12) LAVORO A DOMICILIO

    1. Adeguamento del trattamento economico di malattia delle lavoranti a domicilio rispetto a quanto previsto dall'attuale CCNL.
    2. Aumento dell'indennità sostitutiva per rimborse spese, con le stesse modalità previste dal vigente CCNL dall'attuale 3% al 4%.

 

13) FONDO DI PARTECIPAZIONE CONTRATTUALE

Al fine di rendere efficace l’applicazione delle norme contrattuali che rientrano in un ambito concertativo e partecipativo e che richiedono l’adozione di strumenti tesi all’accrescimento delle conoscenze della realtà del settore e delle sue dinamiche, oltrechè una azione congiunta per rafforzare la capacità di gestione delle politiche settoriali e contrattuali orientate al sostegno dell’occupazione e della competitività, si richiede la disponibilità alla costituzione di un Fondo nazionale di partecipazione contrattuale.

Tale Fondo dovrà essere alimentato in misura differenziata dalle aziende e dai lavoratori secondo criteri individuati dalle parti.

 

14) STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO

Definizione delle modalità di stampa e di distribuzione congiunta del contratto a imprese e lavoratori, fermo restando il costo a carico delle imprese.

 

 

15) SOTTOSCRIZIONE

Ritenuta di £ 30.000 per ciascun anno di durata del CCNL ad ogni lavoratore non iscritto al sindacato quale quota di partecipazione alle spese contrattuali su base volontaria con delega negativa.

 

15) VARIE

  • Armonizzazioni normative e contrattuali