| PIATTAFORMA PER IL
RINNOVO QUADRIENNALE DEL CONTRATTO NAZIONALE DI
LAVORO
PER I LAVORATORI
DELL'INDUSTRIA DEL SETTORE CALZATURIERO
Riccione 30 Settembre 1999
FILTA-CISL FILTEA-CGIL UILTA-UIL Segreterie nazionali
RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE 2000 2003
1) DIRITTI DI INFORMAZIONE
b) Ampliare i capitoli sui diritti di informazione riguardanti i processi di delocalizzazione e di TPP della produzione o di parte di essa: · Paesi ed aree interessate · produzioni · ricadute occupazionali · investimenti e riconversioni produttive · rispetto di codici di condotta c) Definizione dei codici di condotta, delle modalità di applicazione, di monitoraggio e dei controlli necessari. d) Individuazione dei criteri e delle modalità di adozione del marchio dei diritti da parte delle imprese. e) Ampliamento dei capitoli sull'utilizzo dei diversi strumenti del Mercato del Lavoro con particolare riferimento ai lavoratori parasubordinati, atipici e dipendenti di cooperative e definizione delle relative tutele contrattuali nel rispetto delle leggi vigenti. In particolare:
f) Osservatorio e suo funzionamento.
2) LAVORO ESTERNO a) Prevedere nell'ambito dell' Osservatorio nazionale, compiti di monitoraggio e coordinamento delle diverse fasi di applicazione e gestione delle norme contrattuali sul lavoro esterno. All'Osservatorio perverranno anche gli elenchi delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. b) Definizione dei criteri per l'adozione di "tariffe eque" da parte delle aziende committenti in raccordo alla legge sulla subfornitura al fine di garantire la tutela contrattuale per i lavoratori interessati. In tale contesto dovrà essere affrontato il problema della intermediazione e la sua gestione.
3) PICCOLE IMPRESE · Nell'ambito del sistema dei diritti di informazione previsti dal CCNL a livello territoriale e di distretto, le parti valuteranno i programmi di sviluppo della piccola impresa rimandando a tale livello la gestione di strumenti quali la struttura degli orari, formazione, tipologia delle assunzioni, flessibilità, politiche di crescita, orientati a recepire le opportunità di mercato e a favorire i processi di competitività nel quadro di comportamenti uniformi a livello d'area per imprese e lavoratori anche attraverso lattivazione di strumenti di bilateralità. In questo quadro le parti fermo restando l'attuale modello contrattuale, valuteranno altresì, in una dimensione concertativa, l'opportunità di far corrispondere a tali programmi la realizzazione della contrattazione di secondo livello interaziendale per le piccole imprese (la cui dimensione sarà stabilita dalle parti a livello locale) per riconoscere ai lavoratori la ripartizione dei benefici ottenuti e gli incrementi di produttività del sistema. · Costituzione per i lavoratori della piccola impresa con meno di 15 dipendenti della rappresentanza sindacale a livello interaziendale per bacini e/o aree individuati a livello locale.
5) ORARIO DI LAVORO
b) Banca Ore. Al fine di determinare un graduale controllo degli orari di fatto e per creare nuove opportunità di gestione individuale dell'orario, è costituita una banca ore nella quale far confluire:
Per quanto riguarda esclusivamente le ore di straordinario fino alle 80, i singoli lavoratori potranno scegliere volontariamente tra due opzioni: o il loro utilizzo in permessi o il loro pagamento. I lavoratori avranno diritto al godimento certo ed individuale delle ore contenute nella Banca. I periodi di godimento di dette ore saranno stabiliti tra il lavoratore e lazienda sulla base di una casistica che tenga in considerazione i tempi dellavvenuta richiesta, il numero dei lavoratori in rapporto alle assenze, le modalità di fruizione. Landamento della banca ore formerà oggetto di confronto tra azienda ed RSU e ove non sia presente, fra azienda e OO.SS. di categoria territoriali.
Elevazione da tre a cinque delle giornate di permesso retribuito utilizzando le ex festività e/o la riduzione di orario previste dal CCNL al fine di soddisfare esigenze di godimento individuale. d) Part time
e) Job-sharing
6) INQUADRAMENTO UNICO a) Prevedere la conclusione dei lavori delle commissioni di comparto e della commissione settoriale entro e non oltre il 31/12/2000. b) I risultati di tali lavori dovranno trovare applicazione in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2001.
£ 30.000 per i lavoratori inquadrati al 2° livello e di £ 40.000 per i lavoratori inquadrati al 3° livello, al fine di riconoscere leffettivo esercizio della pluralità di mansioni. Le parti contrattuali dovranno definire criteri ed ambiti entro i quali riconoscere detta pluralità di mansione, la cui applicazione potrà avvenire unitamente ai risultati definiti dalle commissioni sopra richiamate.
inguarnitrice addetta alla stenditura e/o finissaggio delle fodere e/o stiratura della tomaia su forma, addetti al finissaggio ed alla scatolatura, addetti alla coloritura del tacco e suola.
7) FORMAZIONE PROFESSIONALE Definire le linee guida di un piano nazionale di formazione professionale da definirsi e attuarsi congiuntamente, (anche tramite la costituzione di strumenti appositi, esperienze e progetti pilota) a livello nazionale, di territorio, distretto, azienda. In particolare a livello aziendale si procederà annualmente ad un confronto con le R.S.U.sulla formazione per definire le linee di intervento.
Tale piano dovrà essere orientato: a) raccordo scuola-lavoro, per favorire linserimento dei giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il part-time e stage a tempo determinato (vacanze estive e invernali); b) creazione di moduli formativi per funzioni di alta specializzazione tecnico-scentifica da realizzare in istituti parauniversitari e sulla base di un albo nazionale che incroci domanda e offerta; c) impegno aziendale alla formazione dei neo assunti senza specifiche esperienze di lavoro, attraverso la definizione di appositi moduli concordati, mettendo a disposizione per l'affiancamento adeguate figure professionali e un congruo monte ore annuo. Sviluppo ed estensione della formazione per gli Apprendisti a partire dal piano nazionale sperimentale avviato con il Ministero del Lavoro e le Regioni; d) formazione continua ai fini del costante aggiornamento professionale con riferimento alle fasi di innovazione organizzativa e tecnologica prevedendo anche l'uso del part-time. In tale ambito, particolare attenzione sarà rivolta a Quadri e Tecnici. In tal senso i lavoratori avranno diritto ad un minimo di monte ore per la formazione e la riqualificazione professionale ogni certo numero di anni;
8) DIRITTI DELLA PERSONA
Le richieste salariali sono rigorosamente ancorate allintesa del 23 Luglio. In tale contesto nella piena difesa del potere dacquisto delle retribuzioni si è operato uno stretto collegamento con i tassi di inflazione programmata (fissati dal DPEF all1,2% per lanno 2000 e all1,1% per il 2001) e con leventuale scostamento tra inflazione reale e inflazione programmata del 1999. Di conseguenza si rivendica un incremento dell'ERN nelle seguenti misure:
10) PREVIDENZA COMPLEMENTARE · Inserire nel sistema di relazioni un impegno da parte delle imprese ad estendere la conoscenza del Fondo Previmoda, ad introdurre procedure che agevolino le adesioni, favorire la formazione e le informazioni anche rendendo trasparenti le notizie sulle quote di versamento dei singoli lavoratori al Fondo. Definizione delle tutele sindacali per i componenti gli organismi di Previmoda. · Possibilità di destinare al fondo quote aggiuntive attraverso la contrattazione di 2° livello · Definire le quote da destinare ai costi di gestione del fondo · Impegno delle parti a raccordare le norme contrattuali con l'eventuale norma legislativa sulla trasformazione del TFR. Prevedere la continuità della contribuzione piena al fondo da parte dellimpresa e del lavoratore anche nei casi di interruzione dellattività lavorativa dovuti a malattia nellambito del periodo di conservazione del posto , ad infortunio e maternità per il periodo di assenza obbligatoria, nonché per CIG e CIGS.
11) SALUTE E SICUREZZA
12) LAVORO A DOMICILIO
13) FONDO DI PARTECIPAZIONE CONTRATTUALE Al fine di rendere efficace lapplicazione delle norme contrattuali che rientrano in un ambito concertativo e partecipativo e che richiedono ladozione di strumenti tesi allaccrescimento delle conoscenze della realtà del settore e delle sue dinamiche, oltrechè una azione congiunta per rafforzare la capacità di gestione delle politiche settoriali e contrattuali orientate al sostegno delloccupazione e della competitività, si richiede la disponibilità alla costituzione di un Fondo nazionale di partecipazione contrattuale. Tale Fondo dovrà essere alimentato in misura differenziata dalle aziende e dai lavoratori secondo criteri individuati dalle parti.
14) STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO Definizione delle modalità di stampa e di distribuzione congiunta del contratto a imprese e lavoratori, fermo restando il costo a carico delle imprese.
15) SOTTOSCRIZIONE Ritenuta di £ 30.000 per ciascun anno di durata del CCNL ad ogni lavoratore non iscritto al sindacato quale quota di partecipazione alle spese contrattuali su base volontaria con delega negativa.
15) VARIE
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