
Accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del
relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998.
Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, stipulato il 7 agosto
1998.
Con i contratti collettivi quadro in oggetto, stipulati il 7 agosto 1998 e pubblicati sul
supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 207 dei 5 settembre 1998, l'ARAN ha
raggiunto, per la parte rimessa alla contrattazione collettiva, l'obiettivo di completare
il quadro normativo previsto dagli art. 47 e 47 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
(come modificati ed integrati dai d.lgs. di riforma del 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo
1998, n. 80) per quanto attiene la rappresentanza dei lavoratori e delle organizzazioni
sindacali nei luoghi di lavoro.
Con il primo accordo (che riguarda tutti i dipendenti dei comparti cui si applicano i CCNL
stipulati dall'ARAN) sono state stabilite le modalità di elezione e funzionamento degli
organismi di rappresentanza unitaria del personale nei comparti delle pubbliche
amministrazioni; con il secondo le modalità di utilizzo delle libertà e prerogative
sindacali di cui sono titolari le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali
.
L'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali è stato effettuato
a livello nazionale dall'ARAN, sulla scorta della regola prefissala dall'art. 44 del
d.lgs. 80/1998, la quale, in prima applicazione, prevede che le organizzazioni sindacali
conseguono l'ammissione al tavolo negoziale nel comparto o area - se raggiungono una
rappresentatività non inferiore al 4% calcolata tenendo conto del solo dato associativo.
Le risultanze della prima applicazione sono riportate nelle tabelle (allegato dal n. 2 al
n. 9) dei CCNL relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, nel quale sono individuate le
organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per il rinnovo dei CCNL dei vari comparti
e, quindi, rappresentative.
Per effetto dell'art. 47 bis citato, a decorrere dal 1 aprile 1999 e con valenza dal
secondo biennio contrattuale, la predetta regola cambia nel senso che, a regime, saranno
ammesse alle trattative le associazioni sindacali che, nel comparto o area, raggiungeranno
una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato.
Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito
considerato.
Per il passaggio alla fase successiva è, dunque, indispensabile l'elezione degli
organismi di rappresentanza dei personale nei luoghi di lavoro, le cui regole sono dettate
dal relativo accordo del 7 agosto 1998, assolutamente propedeutico per la realizzazione
del nuovo sistema della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego.
Va, comunque, sottolineato che tale organismo, se da una parte assume carattere necessario
(in quanto il risultato elettorale concorre, assieme al dato associativo, a misurare la
rappresentatività, a livello nazionale, delle associazioni sindacali da ammettere alle
trattative), a livello locale realizza una combinazione tra presenza organizzata delle
associazioni sindacali e partecipazione diretta dei lavoratori all'attività sindacale dei
luoghi di lavoro - ottenuta attraverso l'elezione dei propri rappresentanti - di
indiscutibile valore intrinseco per la novità che rappresenta.
Tali considerazioni sono da sole sufficienti a rilevare l'importanza che assume la
corretta attuazione dell'accordo del 7 agosto 1998. Infatti, dal momento che, nel sistema
pubblico, la scelta dell'interlocutore sindacale non è lasciata alla libertà negoziale
delle parti, la verifica della rappresentatività, che rende possibile la contrattazione,
ha come presupposto il corretto svolgimento di una attività - da parte delle
amministrazioni e dei sindacati - rispettosa dei reciproci doveri ed obblighi previsti per
legge e contrattualmente assunti. Ne consegue che il regolare svolgimento delle elezioni
delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro deve essere assicurato per la parte
relativa alle pubbliche amministrazioni interessate non solo con riferimento ai compiti ad
esse espressamente demandati dall'accordo, ma anche a quant'altro le renda agevoli ed
affidabili.
Dalle elezioni per la costituzione delle RSU di cui all'accordo dei 7 agosto 1998 è, al
momento, escluso il solo personale con qualifica dirigenziale in quanto per le autonome
aree della dirigenza non è ancora stato stipulato un analogo accordo quadro.
Il presente documento, oltre ad avere lo scopo di rammentare alle amministrazioni di
attivare con assoluta tempestività tutti gli aspetti organizzativi di pertinenza, è
diretto a fornire chiarimenti per l'attuazione delle norme contenute nell'accordo quadro
per la costituzione delle RSU, peraltro, strettamente collegate con quelle del CCNL sulle
prerogative sindacali indicato in oggetto, con specifico riferimento ai punti che seguono:
1) ANNUNCIO DELLE ELEZIONI E ADESIONI ALL'ACCORDO QUADRO
Annuncio delle elezioni
Come noto le associazioni sindacali rappresentative che hanno sottoscritto l'accordo o
che vi hanno aderito devono assumere l'iniziativa di promuovere la costituzione delle RSU,
congiuntamente o disgiuntamente entro il 30 settembre 1998.
Per facilitare queste prime elezioni, si comunica che l'iniziativa è stata assunta,
congiuntamente con l'ARAN, per la generalità delle amministrazioni di ciascun comparto,
dalle confederazioni che hanno sottoscritto l'accordo. L'annuncio (che sarà pubblicato
entro il 30 settembre 1998 in Gazzetta Ufficiale nella parte "Estratti, sunti,
comunicati") è anche allegato al presente documento. Copia dell'annuncio sarà
affissa all'Albo di ciascuna Amministrazione.
Adesioni
Per le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale,
aderenti alle confederazioni che hanno sottoscritto l'accordo per la costituzione delle
RSU non è necessaria
alcuna adesione formale.
Come risulta dal frontespizio dell'accordo sulle RSU, tutte le confederazioni ammesse alle
trattative lo hanno sottoscritto. Le organizzazioni rappresentative a livello nazionale
che aderiscono alle medesime confederazioni sono indicate nelle tabelle dal n. 2 al n. 9
allegate al citato CCNL sulle libertà e prerogative sindacali del 7 agosto 1998.
L'adesione formale è, invece, necessaria da parte delle organizzazioni di categoria
riconosciute rappresentative a livello nazionale indicate nelle predette tabelle e non
aderenti ad alcuna delle confederazioni sottoscrittrici ovvero aderenti a confederazioni
che - pur essendo comprese nelle tabelle citate non avevano tuttavia titolo a partecipare
alle trattative per la stipulazione del predetto contratto ai sensi dell'art. 47 bis,
comma 4 del d.lgs. 29/1993. Anche tali organizzazioni hanno aderito all'accordo del
7.8.1998 e l'avvenuta adesione è stata già certificata dall'ARAN con documento
consegnato alle medesime organizzazioni che lo allegheranno alle proprie liste.
Le organizzazioni sindacali non comprese tra quelle riconosciute rappresentative a livello
nazionale dalle tabelle del citato CCNL dei 7 agosto 1998 devono, invece, aderire
all'accordo sulla costituzione delle RSU al momento della presentazione delle liste direttamente
in sede locale. L'adesione, allegata alla lista presentata, rimarrà agli atti della
Commissione elettorale. In tali casi la comunicazione inviata all'ARAN assume carattere
meramente conoscitivo e non richiede alcuna attività certificativa da parte di questa
Agenzia.
2) LA COMMISSIONE ELETTORALE E LE LISTE
Le liste
Le liste elettorali devono essere presentate dai soggetti sindacali indicati nell'art.
4 del regolamento elettorale entro il 20 ottobre 1998 (che si rammenta sono le
organizzazioni sindacali rappresentative delle tabelle allegati 2-9 all'Accordo sulle
prerogative sindacali del 7.8.1998). Ogni lista ha un unico presentatore (la cui firma
deve essere autenticata nei modi di legge) che può essere un dirigente sindacale
aziendale o territoriale o nazionale delle organizzazioni interessate. La raccolta delle
firme richiesta per la presentazione delle liste dall'art. 4, comma 2 inizia dal 1 ottobre
1998 e cessa il 20 ottobre 1998 con la scadenza dell'orario previsto. L'autenticità delle
firme è garantita dal presentatore della lista. Non possono essere candidati dipendenti
con qualifica dirigenziale.
Nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 19 del CCNL sulle prerogative sindacali dei
7 agosto 1998 e dagli artt. 4, prima parte e 20 , seconda parte, dell'accordo di pari data
sulla costituzione delle RSU, si rammenta che non possono presentare singolarmente liste
le organizzazioni sindacali affiliate a quelle riconosciute rappresentative dalle tabelle
del CCNL 7 agosto 1998 né quelle che risultino comprese nelle federazioni sindacali
indicate dalle tabelle stesse in quanto - federandosi tra di loro - hanno dato vita ad un
nuovo soggetto. Ciascun sindacato rappresentativo o meno può presentare liste solo per la
propria sigla non essendo ammesse liste congiunte di più sindacati (art.4, comma 3, parte
Il dell'accordo sulle RSU del 7.8.1998. La verifica dei rispetto di tali principi compete
alla Commissione elettorale.
Le liste presentate dalle associazioni sindacali rappresentative dovranno, pertanto,
riportare la dizione indicata nelle citate tabelle dei CCNL del 7 agosto 1998. A tal fine
si invita a fare riferimento al testo dell'accordo pubblicato nel citato supplemento
ordinario alla G.U. del 5 settembre 1998. Potranno. tuttavia, essere omesse solo le
indicazioni relative al comparto di appartenenza della sigla (ad es. nel comparto Sanità
sarà ugualmente valida la lista intestata a CGIL F.P. - Sanità o semplicemente CGIL -
F.P.).
La commissione elettorale
Per la composizione della Commissione elettorale ciascuna organizzazione sindacale
abilitata alla presentazione della lista potrà designare un lavoratore dipendente
dell'amministrazione che avrà dichiarato espressamente di non volersi candidare. Per le
amministrazioni con meno di 15 dipendenti il lavoratore presentatore di lista - ove
dipendente - potrà anche essere designato per la Commissione elettorale. La Commissione
è composta unicamente dai lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista. Al fine di individuare - in prima istanza - in modo unitario il
momento dell'insediamento della Commissione, le designazioni saranno presentate
all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le
relazioni sindacali o comunque il personale. La Commissione si considera insediata su
comunicazione dell'ufficio sopra indicato non appena siano pervenute almeno tre
designazioni, salvo il caso di enti con meno di 15 dipendenti dove è sufficiente una sola
designazione. Con l'insediamento, l'amministrazione indica il locale dove la Commissione
potrà svolgere la propria attività, trasmettendo tutti i documenti nel frattempo
pervenuti. Dopo l'insediamento le liste saranno presentate direttamente alla Commissione.
La costituzione formale deve, comunque, avvenire entro il 15 ottobre 1998, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, parte prima dell'Accordo. La Commissione dovrà indicare, nell'albo
dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo
giorno di scadenza (20 ottobre). Essa sarà integrata automaticamente con i lavoratori
designati allo scopo nelle liste presentate tra il 15 e 20 ottobre. 1998. Il presidente
sarà eletto nella prima seduta plenaria ed in tale riunione, ferme rimanendo le date
fissate per le operazioni elettorati preliminari, la Commissione, in ragione delle
esigenze organizzativi dell'amministrazione, fisserà l'inizio delle votazioni e l'orario
di chiusura nell'ultimo giorno.
3 ACCORDI DI COMPARTO.
L'art. 2, comma 4 dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 demanda ai singoli accordi di
comparto la definizione di alcuni aspetti per l'adattamento delle regole generali alle
singole esigenze organizzativi ed alla complessità degli enti ed amministrazioni di
riferimento, sia con riguardo alle sedi dove eleggere le RSU che al numero dei componenti.
In caso di amministrazioni con unica RSU ma più articolazioni sul territorio la
Commissione elettorale prevederà una pluralità di seggi per favorire le operazioni di
voto sul posto di lavoro (cfr. punto 5).
Alla data odierna sono stati siglati gli accordi per i comparti sottoindicati che sono,
dunque, in corso di perfezionamento. Al presente documento viene allegata per ciascuna
amministrazione la copia dell'ipotesi riferita al proprio comparto, utile per l'avvio
delle elezioni. Per quanto riguarda le esemplificazioni contenute nel presente documento,
ciascuna amministrazione farà riferimento a quelle del proprio comparto.
Con riferimento a tali accordi si segnalano alcune peculiarità:
A) COMPARTI SANITA', REGIONI - AUTONOMIE LOCALI:
Gli accordi in corso prevedono una unica RSU per amministrazione, azienda o ente. Il
numero dei componenti di ciascuna RSU in base al punto 1) lett. a) dei citati accordi,
negli enti di piccola dimensione è da considerare elevato in ragione della articolazione
in più uffici aventi funzioni operative differenziate e di rilevante presenza di
professionalità diversificate o altamente qualificate.
B ) COMPARTI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, AZIENDE
Gli accordi integrativi dei comparti sopraindicati prevedono la costituzione di più RSU
sia a livello centrale che periferico, in relazione alla complessa articolazione
territoriale delle amministrazioni di riferimento e tenuto conto delle sedi individuate
per lo svolgimento della contrattazione integrativa. Anche in questo caso, qualora le sedi
di lavoro dove è prevista l'elezione delle RSU siano variamente articolate sul
territorio, le Commissioni elettorali potranno individuare più seggi elettorali.
Sono tuttora in corso le trattative per l'integrazione dell'accordo quadro nei comparti
Scuola, Università ed Istituzioni ed enti di sperimentazione e ricerca. Le ipotesi di
accordo saranno immediatamente inviate non appena sarà intervenuta la sigla. Qualora
entro il 30 settembre 1998, le predette trattative non si siano concluse, per la
costituzione delle RSU varranno le regole dell'accordo quadro generale del 7 agosto 1998.
4. FIGURE PROFESSIONALI
L'art. 47, comma 10 del d.lgs. 29/1993 prevede che alle figure professionali per le quali
nel contratto collettivo dei comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'art. 45, comma 3 dello stesso decreto, deve essere garantita una adeguata presenza
negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione ,
tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo,
di specifici collegi elettorali. Tale previsione , al momento, è stata effettuata
esclusivamente nel comparto degli Enti Pubblici non economici dove sono transitate le
specifiche tipologie già aggregate all'area dirigenziale (cfr. art. 6, comma 4, CCNL del
7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali).
5. ADEMPIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
Le Amministrazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi di riforma e dai
conseguenti accordi collettivi, dovranno favorire la più ampia presenza dei lavoratori
alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative,
assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni in relazione alla
natura dell'organismo rappresentativo, quale strumento di partecipazione diretta dei
lavoratori all'attività sindacale nei luoghi di lavoro e facilitando, nei giorni delle
votazioni, l'affluenza alle urne mediante un'idonea organizzazione del lavoro.
Ai fini suddetti le amministrazioni, sin dal 1 ottobre 1998, dovranno essere in grado di
fornire alle organizzazioni sindacali e, quindi, alla Commissione Elettorale - appena
sarà insediata - l'elenco alfabetico generale degli elettori costituito da tutto il
personale a tempo indeterminato in servizio (ivi compreso il personale comandato e fuori
ruolo), nonché sotto elenchi del personale stesso, anch'essi in ordine alfabetico,
distinti in relazioni ai luoghi di lavoro non costituenti sede di RSU ma potenzialmente
identificabili come seggi elettorali (ad es. nelle aziende sanitarie: per presidio
ospedaliero, distretti , dipartimenti; nei comparti Ministeri, enti pubblici non economici
e aziende autonome: sedi periferiche accorpate; negli enti locali: per scuole o
circoscrizioni etc.). Distinti elenchi dovranno, altresì, essere approntati per il
personale delle specifiche tipologie nel caso di collegi distinti (cfr. al momento Enti
pubblici non economici). Ciò faciliterà le operazioni della Commissione elettorale
nell'individuazione dei seggi in rapporto alla complessità delle singole amministrazioni.
Nel caso di amministrazioni articolate sul territorio nazionale in sedi e strutture
periferiche (v. amministrazioni indicate nel punto 3 lett. B) individuate, secondo le
intese raggiunte con le OO.SS in base agli accordi di comparto, come sede di RSU gli
adempimenti di cui al presente documento fanno carico ai responsabili delle sedi o
strutture stesse . Pertanto, nel termine lato di "amministrazione" si intendono
ricomprese anche le citate sedi. Nei casi suddetti l'amministrazione centrale di
appartenenza, avrà cura di trasmettere alle sedi interessate il presente documento con
tutte le altre indicazioni che saranno ritenute opportune.
Nel comparto scuola l'elenco sopra citato comprende anche il personale a tempo determinato
previsto nell'art. 3 parte seconda dell'accordo generale del 7 agosto 1998. Tale personale
non può comunque essere candidato nelle liste.
Con riferimento all'elettorato si deve, tuttavia, prendere in considerazione il caso degli
enti di nuova istituzione in cui tutto il personale - in attesa
dell'inquadramento nelle relative dotazioni organiche, versi in "posizione di
comando". L'applicazione letterale della regola per cui il personale comandato non
può accedere all'elettorato passivo porterebbe all'assurdo che in quell'ente tutti
possano votare e nessuno essere eletto. Si ritiene che in tali casi non si debba fare
riferimento all'elemento terminologico ma alla sostanza della posizione dei dipendenti che
non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso
stretto. In tali fattispecie si deve, pertanto, ritenere possibile anche l'elettorato
passivo.
Le amministrazioni concordando i loro adempimenti con le organizzazioni sindacali
interessate e con la Commissione elettorale non appena insediata - dovranno assicurare la
massima collaborazione e tempestività nello svolgimento dei compiti assegnati, tra i
quali, di particolare rilievo oltre quello già segnalato di predisposizione dell'elenco
degli elettori, si rinvengono:
1) la messa a disposizione dei locali dove si svolgono le operazioni di voto nonché di un
locale per la Commissione elettorale;
2) la messa a disposizione della Commissione elettorale di tutto il materiale cartaceo o
strumentale (anche informatica) necessario per l'organizzazione e gestione delle
operazioni di scrutinio (ad es. matite, urne elettorali);
3) la stampa - su fac-simile redatto dalla Commissione Elettorale - delle schede
elettorali (distinte in caso di collegio specifico) nonché delle liste dei candidati da
affiggere all'ingresso dei seggi nel caso previsto dall'art. 1 0 del regolamento
elettorale;
4) la cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove avvengono le votazioni specie
dopo la chiusura dei seggi, nonché della integrità delle urne sigillate sino alle
operazioni di scrutinio (che avverranno contestualmente per tutto il pubblico impiego il
26 novembre 1998), utilizzando ogni mezzo a disposizione per garantirla (casseforti,
camere di sicurezza, camere blindate o altro sistema idoneo ovvero, in mancanza, prendendo
accordi con le prefetture competenti per territorio).
Qualora le organizzazioni sindacali interessate richiedano alle amministrazioni la
predisposizione di fac-simili relativi agli adempimenti propri, ad esempio, della
Commissione elettorale si rammenta che tale collaborazione è del tutto facoltativa e può
essere utilmente prestata per uniformare la documentazione. L'unico fac-simile non
suscettibile di rielaborazioni perché collegato con l'accertamento della
rappresentatività è il verbale delle elezioni delle RSU allegato all'Accordo dei 7
agosto 1998 ed al presente documento che deve essere redatto esattamente con tutte le
caratteristiche ivi indicate per esigenze informatiche.
6. VERIFICA DELLA RAPPRESENTATIVITA
I risultati elettorali sono, ai sensi dell'art. 47 bis dei d.lgs 29/1993, elemento
necessario ed indispensabile per valutare unicamente al dato associativo con il quale
fanno media la rappresentatività delle associazioni sindacali nel prossimo biennio. Solo
la possibilità di un corretto e veloce accertamento consentirà all'ARAN di procedere
all'ammissione alle trattative nazionali delle associazioni che ne hanno veramente titolo.
Appare. tuttavia, indispensabile sottolineare che la collaborazione richiesta alle
amministrazioni per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali non è solo
finalizzata ai compiti che la legge attribuisce all'ARAN ma, in prima battuta, rientra
direttamente nell'interesse di ciascuna amministrazione in quanto, a decorrere dal 1
gennaio 1999, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del CCNL sulle libertà e prerogative sindacali
del 7 agosto 1998, nella ripartizione dei permessi l'accertamento della rappresentatività
delle organizzazioni sindacali avverrà subito in sede locale in base alla media tra il
dato associativo risultante alla data del 31 gennaio 1999 ed il dato elettorale di queste
prime elezioni. Le amministrazioni saranno, dunque, le prime ad utilizzare le nuove regole
senza una corretta attuazione delle quali si rischia, come è facile immaginare, di
innestare localmente dannose quanto imprevedibili conflittualità.
La massima collaborazione è, poi, richiesta alle amministrazioni per il tempestivo invio
del verbale riassuntivo dei risultati elettorali secondo il fac-simile allegato
all'Accordo del 7 agosto 1998, che dovrà pervenire all'ARAN entro cinque giorni
dal ricevimento del verbale stesso da parte della Commissione elettorale. Nella
trasmissione dovrà essere chiaramente indicato se il verbale è definitivo ovvero se
sulle decisioni della Commissione elettorale sia stato presentato ricorso al Comitato dei
garanti. Sarà cura di ciascuna amministrazione far pervenire a questa Agenzia l'esito del
ricorso. Nel caso di amministrazioni articolate sul territorio nazionale l'invio del
verbale citato avverrà a cura del responsabile della sede o struttura periferica dove
è stata eletta la RSU., che potrà inviarne copia per conoscenza anche alla propria
amministrazione centrale.
I verbali delle votazioni saranno trasmessi, in via telematica, dalle amministrazioni ai
numeri sottoindicati, ma a tale trasmissione dovrà seguire quella documentale su supporto
cartaceo, autenticata dall'amministrazione, necessaria per la validazione definitiva dei
dati.
I numeri messi a disposizione sono i seguenti:
INDIRIZZI E MAIL:
rappresentanze.aran@interbusiness.it
rsu.aran@interbusiness.it
uffstudi3.aran@interbusiness.it
FAX: 06/32652128; 06/32652160.
Per le esigenze informatiche, al fine di ridurre al minimo possibili problemi di
registrazione, nel presupposto del comune interesse ad una completa collaborazione, è
necessario fare presente alle Commissioni elettorali di riportare le sigle sindacali con
la loro corretta dizione nella compilazione del verbale riassuntivo.
CONCLUSIONI
Le indicazioni contenute nel presente documento sono quelle ritenute indispensabili
per un corretto avvio delle operazioni elettorali. Questa Agenzia fornirà tempestivamente
ogni ulteriore chiarimento che dovesse risultare necessario, confidando nella piena e
fattiva collaborazione delle amministrazioni rappresentate per il buon esito delle
operazioni elettorali e per il miglior contributo all'attuazione dei principi di riforma.
IL PRESIDENTE
(Prof Carlo. Dell'Aringa)
DICHIARAZIONE
Visto l'Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione dei relativo regolamento elettorale stipulato il 7.8.1998;
Visto l'art.2, comma 3, Parte I dell'Accordo e l'art.8 comma 1 lett. h) dei D.Lgs.396\1997
come modificato dal D.Lsg.80\1998,
le parti
si danno reciprocamente atto di aver congiuntamente individuato la data di elezione delle
rappresentanze sindacali unitarie dei personale (RSU) nei comparti di contrattazione dei
pubblico impiego come da calendario allegato.
Con la presente dichiarazione, le Confederazioni firmatarie dell'Accordo dei 7.8.1998 e
della presente dichiarazione proclamano formalmente di assumere l'iniziativa per le
elezioni delle predette rappresentanze in nome e per conto delle organizzazioni sindacali
ad esse aderenti.
I termini relativi agli adempimenti successivi alla presente iniziativa
restano quelli previsti dall'Accordo dei 7.8.1998.
per l'A.R.A.N.
nella persona dell'avv. Guido Fantoni
per le Confederazioni sindacali
CISL
CGIL
UIL
CONFSAL
CISAL
RDB/CUB
UGL
Roma, 21 settembre 1998
CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL
PERSONALE
Dal 18 al 20 novembre 1998 nei comparti: e Ministeri
- Enti Pubblici non economici
- Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione
- Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Dal 23 al 25 novembre 1998 nei comparti:
- Regioni ed Autonomie Locali
- Scuola
- Università
-Servizio Sanitario Nazionale
Le operazioni di scrutinio avverranno contestualmente il giorno 26 novembre
1998.