IPOTESI Dl PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO NAZIONALE Dl LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DlSTRIBUZIONE E DEI SERVIZI







Premessa

Filcams, Fisascat, Uiltucs, con il rinnovo del contratto nazionale del commercio, oggi ancor più che nel passato, riaffermano la validità e la valenza del contratto nazionale di settore quale strumento unitario a cui assegnare il compito di offrire alle parti sociali il complesso di regole, strumenti e norme necessarie:


In coerenza a questa visione del contratto e del suo ruolo, Filcams, Fisascat, Uiltucs intendono lavorare perché si possano realizare in un futuro prossimo le condizioni per la costituzione di un tavolo unico in cui si possa esercitare la contrattazione nazionale di 1° livello per tutto il comparto dei settori commerciali della distribuzione e dei servizi con tutte le parti sociali che storicamente sono presenti.

Ciò nel pieno rispetto delle titolarità e delle autonomie di ciascuno e senza che ciò pregiudichi il libero svolgersi del negoziato nel rispetto dei tempi previsti dal protocollo del 23 luglio 1993.

La riconferma dell'obiettivo irrinunciabile dell'ERGA-OMNES per le organizzazioni sindacali del settore è motivato da quanto sopra espresso.

Il rinnovo del contratto si viene a collocare in una fase di cambiamento strutturale del comparto distributivo molto significativo, caratterizzata da processi di trasforrnazione molto profondi e rapidi, che richiede un contratto e un complesso di regole all'altezza della situazione.

Il settore maggiormente esposto a questi cambiamenti è il settore distributivo, investito da processi molto rapidi di modernizzazione e di sviluppo della grande distribuzione, delle nuove tipologie commerciali, della distribuzione organizzata e delle unioni volontarie, entro una tendenza di forti concentrazioni.

La razionalizazione che ne consegue determina l'uscita dal mercato di decine di migliaia di imprese marginali, soprattutto nell'alimentare, obbligandole, in alternativa a specializzarsi o a trovare una loro collocazione entro le nuove tipologie che si stanno affermando come i centri commerciali, producendo cosi un aumento del peso specifico della grande distribuzione.

AlI'interno della grande distribuzione assistiamo a forti processi di concentrazione fra imprese, dovuti anche ad una accelerata penetrazione delle imprese straniere, in proprio o in partnership.

L'obiettivo è quello di aumentare considerevolmente i volumi di vendita e fatturato per avere maggior forza di competizione sul mercato, anche ricorrendo alla formazione di grandi centrali di acquisto che accomunano le maggiori catene nazionali e straniere per fatturati di decine di migliaia di miliardi.

Lo sviluppo delle unioni volontarie o dei gruppi di acquisto come A&O, Despar, VeGè, Conad, ecc continua, anche nell'ambito di una strategia che, senza negare per ora la loro vocazione di associazionismo, punta a processi di concentrazione fra le imprese associate.

Al tempo stesso nel sistema delle imprese, e non solo di quelle della distribuzione, si affermano processi di razionalizzazione, di innovazione tecnologica e informatica, che coinvolgono l'intera rete, gli uffici e i depositi.

Entro questi mutamenti si ripropone l'importanza del servizio, della qualità, della soddisfazione del cliente come nuovi fattori di successo.

Si trasforma conseguentemente anche il sistema della logistica, concentrandola, innovandola da un punto di vista tecnologico e informatico o terziarizzandola a società specializzate.

Il processo di terziarizzazione e lo sviluppo del franchising sono un altro effetto indotto dalle concentrazioni.

Cosi pure in altri settori, come l'informatica, accanto a formidabili processi di concentrazione, assistiamo ad un parallelo diffondersi di esternalizzazione di attività con il crescere di piccole imprese.

Processi, questi ultimi, per i quali la strumentazione contrattuale vigente è senz'altro inedeguata.

L'andamento dell'occupazione nei settori rappresentati dalla sfera di applicazione del contratto registra in questo periodo un andamento difforme tra i diversi comparti.

In particolare nel commercio l'occupazione dipendente si attesta nel 1997 a 1.392.000 addetti con un incremento del 6,75% rispetto al 1994, mentre i lavoratori autonomi e assimilati del settore, nello stesso periodo, registrano una flessione del 6,42%.

Gli occupati nella grande distribuzione nello stesso periodo registrano un incremento del 17.72% passando dai 276.330 occupati del 1994 ai 325.306 del 1997.

Questi dati riferiti all'occupazione rappresentano in termini significativi i processi strutturali sopra descritti.

Tutto ciò sta avvenendo all'interno di un quadro macro-economico caratterizzato da stabilità, risanamento e segnali di ripresa economica in cui i consumi del 1997, rispetto al 1996, registrano un incremento del 2,5% che, depurato dell'inflazione, fa registrare un + 1,4%.

Di quest'aumento dei consumi se ne è avvantaggiata maggiormente la distribuzione organizzata e all'interno di essa il comparto alimentare con netta prevalenza degli ipermercati e centri commerciali.

Tale crescita, pertanto, assume rilevanza in quanto non costituisce un fenomeno episodico, bensl conferma il trend di crescita degli ultimi 4 anni.

L'andamento strutturale del settore e il quadro politico definito dal Protocollo del 23 luglio rappresentano i riferimenti obbligati per indirizzare il rinnovo del contratto.

La verifica del Protocollo in atto in questi giorni, tra le parti sociali ed il Govemo, a nostro avviso, dovrà confermare i principi e le regole della concertazione che lo caratterizzano, i due livelli di contrattazione confermandone le regole di gestione. Allo stesso tempo sarà opportuno riflettere, nel corso della verifica, sulla tempificazione delle cadenze interne al CCNL, anche a fronte del l'esperienza realizzata e della volontà di estendere e consolidare il secondo livello di contrattazione sia aziendale che territoriale.

In questo quadro, al fine di perseguire l'obiettivo di realizzare un contratto nazionale in grado di governare i processi e le ricadute che questi hanno sugli attuali assetti contrattuali e sulle condizioni dei lavoratori, si ritiene necessario operare:

Coerentemente con queste scelte politiche, al fine di realizzare gli obiettivi enunciati, si ritiene di dover precisare ulteriormente il quadro delle regole che uniformeranno e identificheranno il comparto della distribuzione organizata all'interno del contratto nazionale; pertanto si richiede di:

Definire nel contratto nazionale una quota di salario per il comparto della distribuzione organizzata, che si attesti su quanto realizzato nei premi aziendali delle maggiori imprese a carattere nazionale, con le contrattazioni aziendali realizzate prima dell'accordo del luglio 1993 e che, naturalmente, venga assorbita fino a concorrenza dai premi aziendali realizzati.

(Emendamento sostitutivo Lombardia)

Definire neI contratto nazionale una quota di salario per il comparto della distribuzbne organizzata che si attesti su quanto realizzato nei premi aziendali delle maggiori imprese a carattere nazionale, con le contrattazioni aziendali realizzate prima dell'accordo del luglio 1993, anche con modalità applicative a livello Regionale, e che naturalmente venga assorbita fino a concorrenza dai premi aziendali realizzati.

Quanto sopra, al fine di:


(Emendamento aggiuntivo Lombardia)


Orario di lavoro

Affrontando il tema dell'orario di lavoro, il rinnovo contrattuale dovrà fornire il proprio contributo in direzione dell'occupazione nella tradizione della categoria, coniugando in termini complessivi il controllo dell'orario di lavoro, la riduzione graduale dello stesso in rapporto all'utilizo degli impianti e alle flessibilità contrattate. Quanto sopra, esaltando la sede naturale per l'esercizio del 2° livello di contrattazione entro cui determinare benefici, opportunità e convenienze per le imprese e i lavoratori.

Pertanto si richiede:

1. la riconferma dell'attuale normativa sullo straordinario introducendo la banca delle ore, che contabilizzi le ore di straordinario in più rispetto all'orario di lavoro settimanale contrattualizzato.

(Emendamenti sostitutivi e aggiuntivi Lombardia)

1. Di meglio esplicitare contrattualmente la non obbligatorietà delle prestazioni straordinari.

2. La riduzione dell'attuale limite contrattuale delle 200 ore di straordinario e, contemporaneamente, si richiede di definire i limiti massimi sulle prestazioni straordinarie nella loro articolazione: settimanale, trimestrale ed annuale.

3. Il pagamento delle ore straordinarie a tutte le figure professionali ad eccezione dei Quadri.

4. Di introdurre la banca delle ore, che contabilizzi le ore di straordinario in piu rispetto all'orario di lavoro settimanale contrattualizzato.

 
  • Il credito delle ore, trimestralmente, sarà utilizzato dal lavoratore con la possibilità di scegliere tra l'utilizzo di permessi o la compensazione in retribuzione. Il 50% dei riposi compensativi, normalmente goduti a gruppi di 4 o 8 ore, verranno scelti dal lavoratore nei periodi dell'anno concordati e nell'ambito della percentuale massima delle assenze definita allo stesso titolo. Il 50% dei permessi residui saranno utilizzati previa comunizione e confronto con l'azienda.

  • (Emendamento sostitutivo Lombardia)

  • Il credito delle ore, trimestralmente, sarà utilizzato dal lavoratore con la possibilità di scegliere tra l'utilizzo di permessi o la compensazione in retribuzione. Il 50% dei riposi compensativi, normalmente goduti a gruppi di 4 o 8 ore, verranno scelti dal lavoratore. Il 50% dei permessi residui saranno utilizzati previoconfronto tra l'azienda e la RSU.
  • Il credito del monte ore sarà riproporzionato alla percentuale prevista per lo straordinario.
  • 2. La maggiorazione del 5% delle percentuali previste per il lavoro straordinario di cui all'art.60, per il lavoro ordinario notturno di cui all'art.62, per il lavoro ordinario domenicale degli impianti di distribuzione di carburante autostradale di cui all'art.67 e quelle previste dall'art.39.

    3.  Per le imprese fino a 15 dipendenti e fermo restando l'orario contrattuale di 40 ore settimanali, di acquisire una ulteriore riduzione annua pari a 8 ore, tale da consentire il raggiungimento di un orario medio annuo di 38 ore settimanali.
    (L'attuale norrnativa prevede per queste imprese un orario contrattuale di 40 ore ed un cumulo di permessi annui pari ad 88 ore).

    4. Per le imprese oltre i 15 dipendenti, di acquisire una ulteriore riduzione annua pari a 16 ore, tale da consentire il raggiungimento di un orario medio annuo di 37 ore e 1/2 settimanali.
    (L'attuale norrnativa prevede per queste imprese un orario contrattuale di 40 ore ed un cumulo di permessi annui pari a 104 ore).

    5. Per le imprese di cui al comma c) dell'art.32 nonché per le imprese di cui all'art.33, di acquisire una ulteriore riduzione annua pari a 16 ore, tale da consentire il raggiungimento di un orario medio annuo di 37 ore settimanali.
    (L'attuale norrnativa prevede per queste imprese una articolazione dell'orario medio settimanale di 38 ore ed un cumulo di perrnessi annui pari a 32 ore).

    (Emendamento aggiuntivo Lombardia)

    6. Ulteriori riduzioni degli orari di lavoro settimanali verranno definiti nella contrattazione di 2° livello a fronte di un maggior utilizzo degli impianti e\o di una estensione delle ore di apertura al pubblico, secondo quanto previsto dalla Legge Bersani e dagli eventuali incentivi, che verranno definiti dalla legislazione Nazionale in materia.

    6. Per le imprese di cui al punto c) dell'art.32 e le imprese di cui all'art.33 di definire, ai fini della normativa contrattuale, I'orario contrattuale di 38 ore settimanali.

    (Emendamento aggiuntivo Lombardia)

    8. Portare a 40 ore su base settimanale l'orario di lavoro per i distributori di carburante non autostradale.

    7. Di adottare un nuovo divisore orario convenzionale pari a 165.

    8. Che il nuovo orario contrattuale di cui al punto 6, per i part-time, non comporti la proporzionalità della riduzione del proprio orario di lavoro settimanale, bensì un riadeguamento del trattamento economico in quanto resta fermo anche per i part-time l'adozione del nuovo divisore convenzionale.

    9. Che la fruizione dei permessi definiti su base annua, fermo restando quanto previsto dall'art.68, avvenga in quota parte su base collettiva e in quota parte su base individuale con le modalità che dovranno essere definite dalla contrattazione di 2° livello aziendale e/o territoriale, coordinatamente con le iniziative necessarie per la definizione del calendario annuo, la distribuzione settimanale e giornaliera dell'orario di lavoro anche in rapporto all'utilizzo degli impianti e alle modifiche dell'organizzazione del lavoro convenute con appositi confronti.

    (Emendamento aggiuntivo Lombardia)

    12. I permessi di cui all'art.68, acquisiti per riduzione d'orario su base annua, nonché quelli richiesti dalla presente piattaforma non dovranno essere di norma, ed in nessun caso, monetizzabili. Eventuali permessi non fruiti entro l'anno di maturazione o comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, dovranno essere retribuiti con la paga di fatto maggiorala del 30%.

    10. Che in tema di flessibilità dell'orario, fermo restando quanto previsto dall'art.35, nell'ambito dei confronti a livello aziendale e/o territoriale per la definizione del calendario annuo il recupero del maggior orario prestato venga concordato in quota parte con ore di riduzione - con la stessa articolazione settimanale prevista per i periodi di superamento dell'orario contrattuale e secondo le modalità previste dall'attuale normativa dell'art.35 - e, in quota parte, attraverso recuperi individuali.

    Le ore che vengono recuperate individualmente dovranno essere inserite nel credito individuale della banca delle ore, maggiorate della percentuale prevista per lo straordinario normale, e saranno utili anche al fine della determinazione di una terza settimana consecutiva di ferie da usufruire in periodi concordati.

    11. Che in tema di gestione dell'orario di lavoro dei lavoratori di cui all'art.39 del CCNL si concordino norme tali da garantire un equilibrato rapporto tra orario di lavoro effettivo e trattamento complessivo.

    (Emendamento abrogativo Lombardia)

    Cancellazione del punto 11.

    Part-time

    Il carattere strutturale e la dimensione rilevante che l'impiego a part-time assume in tutti i nostri settori è tale da indurci a definire con le controparti una evoluzione della normativa sul part-time che risponda, nel contempo, sia alle esigenze di flessibilità delle imprese, sia alla necessità del sindacato di realizzare tutele per questi lavoratori, che realizzino una effettiva parificazione dei diritti tra F.T. e P.T. e condizioni alla pari nell'ambito della contrattazione di 2° livello.

    1. La contrattazione di 2° livello aziendale e/o territoriale in materia di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro e fissazione dei calendari annui dovrà valere per tutti i lavoratori, salvaguardando i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale 11.5.92 n.210 in ordine al part-time.

    2. Si propone di elevare il limite minimo delle ore previste per il part-time di cui all'art.42 seconda parte:

      - da 12 a 16 ore settimanali,

      - da 48 a 69 ore mensili,

      - da 400 a 832 ore annuali.

    Si propone, inoltre, che le ore massime previste dallo stesso articolo 42 - Seconda Parte (25 ore settimanali, 120 ore mensili, 1300 ore annuali), possano essere innalzate attraverso la contrattazione di 2° livello.

    3. Occorre chiarire che la percentuale di maggiorazione prevista dall'art.53 - Seconda Parte (maggiorazione del 27% per il lavoro supplementare) sia cumulabile con le percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario e festivo di cui agli artt.60 e 65 - Seconda Parte.

    4. Si richiede di aggiornare la maggiorazione del 27% per lavoro supplementare al costo effettivo di una ora di lavoro normale.

    5. Si richiede che, per i primi 5 anni di vita del bambino, il genitore possa beneficiare del passaggio a tempo parziale con diritto di reversibilità automatica a tempo pieno, al termine del periodo richiesto, le cui modalità potranno essere definite a livello aziendale e/o territoriale.

    Per far fronte alla minore prestazione che si determina in tal modo, le imprese potranno fare ricorso a contratti a termine anche superando le percentuali previste per la assunzioni a tempo determinato.

    6. Nella contrattazione di 2° livello si propone di sperimentare l'introduzione del Job-sharing.

    7. Si richiede di rendere più cogente la norma dell'art.54 Seconda Parte, in ordine al consolidamento di quota parte delle ore supplementari con carattere ricorrente in orario contrattuale aggiuntivo.

    Qualora la contrattazione aziendaie preveda l'incremento delle 72 ore di lavoro supplementare, conformemente all'art.53 - Seconda Parte, e che, con tale incremento si superino le 120 ore annue, dovrà essere previsto un incontro tra le parti per consolidare quota parte di tali ore con le modalità di cui all'art.54 adeguatamente riaggiornato allo scopo.

    Diritti e relazioni sindacali

    Per rendere più attuale lo strumento del contratto nazionale, al fine di un appropriato controllo dei processi e delle modificazioni di cui in premessa, si ritiene necessario focalizzare i problemi inerenti a: affiliazione/franchising, terziarizzazione, esternalizzazione, marchandising .

    1. Fermo restando il diritto all'informazione, che va comunque aggiornato ed implementato, soprattutto per quanto riguarda il livello aziendale, ed il diritto al confronto e alla contrattazione, confermando azienda e territorio quali sedi più adeguate allo scopo, occorre ricercare soluzioni e impegni contrattuali che credibilmente possano vincolare le imprese coinvolte, al fine di meglio garantire regole e diritti per i lavoratori.

    (Emendamento aggiuntivo Lombardia)

    2. Nel caso di terziarizzazioni di attività o parte di esse ad altre società si richiede l'impegno dell'azienda appaltatrice a:


    2. Per quanto riguarda il marchandising e/o promoter si precisa cne la loro attività non deve riguardare l'oggetto principale e le mansioni caratteristiche dell'attività dell'impresa in cui essi prestano la loro opera.

     
    a. A livello decentrato si richiede il confronto preventivo per l'introduzione di queste formule.

    b. Si richiede che l'impresa, in cui questi lavoratori prestano la loro opera, garantisca l'esercizio dei diritti sindacali, in particolare l'effettivo esercizio delle assemblee proprie e la possibilità di partecipazione alle assemblee dei lavoratori dell'impresa.

    c. Si richiede che il lavoratore impiegato da marchandising e/o promoter venga messo a conoscenza preventivamente delle norme di sicurezza e della mappa di rischio del luogo di lavoro in cui egli andrà ad operare, sulla scorta della legge 626.

    Assistenza sanitana integrativa
     
    a. Si richiede che fra le materie della contrattazione di 2° livello aziendale e/o territoriale si includa la materia dell'assistenza sanitaria integrativa.

    b. Si propone l'istituzione di una commissione bilaterale per individuare strumentazioni e schemi applicativi, nonché eventuali rapporti fra offerte di servizio e modalità di finanziamento.


    2° Livello territoriale

    Nel riconfermare la validità del 2° livello territoriale, a fronte della necessità di operare verso un ulteriore processo di decentramento della contrattazione, stante l'esigenza di dare impulso alla sua realizzazione in modo diffuso e fermo restando quanto attualmente previsto dal CCNL attuale, si richiede:
     

    1. di incrementare le materia di contrattazione e gestione a tale livello in rapporto alle richieste contenute nella presente piattaforma, (orario di lavoro, assistenza sanitaria integrativa, part-time ecc.);

    2. di operare il necessario raccordo con quanto è previsto dall'attuale contratto in materia di orari commerciali a livello territoriale e quanto previsto dalla Legge Bersani.

    Quadri

    A - Diritti sindacali

    Si richiede la definizione di una normativa che renda esigibile l'attività sindacale dei Quadri.

    B - Classificazione

    Si richiede l'integrazione dell'attuale classificazione con definizione dei profili e relativa esemplificazione.

    C - Orario di lavoro

    Si richiede l'armonizzazione dell'orario di lavoro dei Quadri con quanto previsto nei contratti per l'insieme dei lavoratori in ragione della loro specificità.

    D - Trasferimenti

    Si richiede l'ampliamento delle tutele con relativi oneri a carico delle aziende in caso di trasferimento del Quadro per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

    E - Indennità di funzione

    Si richiede un incremento dell' indennità di funzione tenuto conto dell'evoluzione dei settori e delle alte professionalità, nonché della evoluzione delle retribuzioni effettive dei Quadri.

    F - Formazione

    Si richiede un minimo di 32 ore annue per ogni Quadro con criteri di utilizzo da definire a livello aziendale tra Direzioni e Rappresentanti Sindacali dei Quadri con relativo investimento formativo da parte delle aziende.

    Si richiede la creazione di un Osservatorio nell'ambito di Quadrifor finalizzato a creare occupazione attraverso un'opportuna riqualificazione.

    G - Qu.A.S

    Si richiede l'estensione, con obblighi e benefici, dell'iscrizione al QuAS anche ai Quadri in quiescenza che intendessero aderire.

    H - Normativa

    Si richiede una rivisitazione normativa relativa, in particolare all'art.158 (inventari) e, nel 2° livello, ad assicurazione, benefits, ecc.

    Classificazione

    Considerate le evoluzioni che si registrano in tema di modifiche dell'organizzazione del lavoro e degli assetti delle imprese, si richiede un riesame della adeguatezza dell'attuale Classificazione del personale.

    Diritti sindacali

    1. Si richiede la creazione di meccanismi per l'esercizio e la fruizione effettiva dei diritti sindacali ove questi non vengono esercitati, con particolare riferimento a:
     

    a.  monte ore di permessi sindacali interaziendali;
    b. diritto di assemblea e chiarimento definitivo dell'art.12 dell'allegato sulle RSU.


    Tali meccanismi sono finalizzati alla reale fruizione del diritto di assemblea e dei permessi sindacali.

    2.  Obbligatorietà della consegna del testo del CCNL e relativi allegati da parte del datore di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti del settore.

    (Emendamento aggiuntivo Lombardia)

    3. L'attività svolta in permesso sindacale ai fini dell'applicazione contrattuale è da considerarsi a tutti gli effeffi come attività lavorativa.

    Bilateralità

    1.  Costituzione di una commissione bilaterale per affrontare la questione della regolamentazione dei coordinamenti delle RSU nelle imprese a rete (diritti, competenze, composizione).

    2. Costituzione di un Osservatorio permanente per la verifica dell'attuazione delle norme e della loro evoluzione in merito al telelavoro e al lavoro interinale, tenuto conto degli accordi di riferimento.

    3. Integrazione dei compiti da assegnare all'Ente Bilaterale Nazionale in tema di formazione, attraverso la progettazione e l'orientamento della stessa come ausilio e supporto alla attività degli E.B. territoriali.

    4. Attuazione di quanto previsto dall'art.3 dell'accordo del 2° biennio relativo al tema della costituzione degli Enti Bilaterali Territoriali.

    5. Semplificazione degli strumenti della bilateralità attuali e futuri al fine di rendere certa la loro realizzazione e assicurare efficienza ed efficacia alla loro azione.

    6. Adeguamento alle norme della legge 31.3.98.

    Salario

    In coerenza e con i criteri del Protocollo del 23 luglio 1993, si richiede un aumento dei minimi contrattuali valido per il biennio 1999-2000, calcolato in rapporto all'inflazione programmata prevista dal Dpf, pari all'1,5% annuo, determinato attraverso una base di calcolo già utilizata nel precedente contratto nazionale: (P.B. + contingenza + 2 scatti di anzianità + 3°elemento provinciale medio nazionale + media dei premi aziendali correnti).

    Il valore cosi ricavato per il livello di addensamento medio degli occupati, e cioè il IV livello (60/70.000), verrà trasferito sugli altri livelli utilizzando i parametri ricavabili dalla paga base attualmente in vigore.

    (Emendamento sostitutivo Lombardia)

    Il valore cosi ricavato per il livello di addensamento medio degli occupati, e cié il IV livello (80/90.000), verrà trasferito sugli altri livelli utilizzando i parametri ricavabili dalla paga base attualmente in vigore.

    Considerato che la contingenza è definitivamente congelata, tenuto conto che l'abbinamento di paga base e contingenza determina nuovi effetti sui parametri, consolidato oramai in via permanente l'uso abbinato delle due voci PB-CT nell'applicazione di tutte le norme contrattuali vigenti, considerata ancora l'esigenza di riappropriarci delle prerogative proprie degli agenti contrattuali nella determinazione delle differenze retributive derivanti dai valori di professionalità espressi dai livelli di inquadramento, si propone:

    a. il conglobamento della contingenza con la paga base risultante dal presente rinnovo contrattuale ivi compresi gli aumenti salariali previsti;

    b. la formalizazione e la contrattualizazione dei parametri risultanti dalla predetta operazione.

    Assorbimenti

    L'aumento cosi definito non potrà assorbito da nessuna voce salariale individuale o collettiva.

    In coerenza a ciò, si propone di modificare quanto è attualmente previsto dall'art 124 del CCNL per togliere ogni eventuale contraddizione.

    (Emendamento aggiuntivo Lombardia)

    1. CONTESTAZIONI DISCIPLINARI: introdurre il termine entro il quale avanzare la contestazione di addebito disciplinare;

    2. PERIODO Dl PROVA: i lavoratori assunti con contratto stagionale e\o a termine che tornino a prestare la loro attività lavorativa nell'ambito della stessa impresa, a parità di mansione, non sono soggetti al periodo di prova;

    3. PERIODO Dl COMPORTO: I'anno solare è da intendersi dal periodo 1 gennaio 31 dicembre di ogni anno;

    4. INFORTUNIO: in caso d'infortunio sul lavoro la conservazione del posto è assicurata fino a guarigione clinica completa;

    5. LAVORATORI DISCONTINUI: eliminare la norma sui commessi dei negozi che lavorano nei comuni fino a 5000 abitanti;

    6. TRASFERIMENTI: si richiede una normativa più precisa per distinguere la fattispecie delle missioni, delle trasferte e dei trasferimenti.

    Sfera di applicazione

    Si ritiene necessaria una verifica della sfera di applicazione del contratto in relazione alla evoluzione dei settori rappresentati e degli accordi già sottoscritti.

    Adeguamento delle norme

    In fase di rinnovo contrattuale, si dovrà procedere ad una armonizazione delle vigenti norme contrattuali con le disposizioni di Legge e gli accordi intervenuti nei corso della vigenza contrattuale.
     
     

    Ottobre 1998