1. Principi generali; sistema di
calcolo dei trattamenti
pensionistici obbligatori e
requisiti di accesso; regime dei
cumuli. - 1. La presente legge
ridefinisce il sistema previdenziale
allo scopo di garantire la tutela
prevista dall'articolo 38 della
Costituzione, definendo i criteri di
calcolo dei trattamenti
pensionistici attraverso la
commisurazione dei trattamenti alla
contribuzione, le condizioni di
accesso alle prestazioni con
affermazione del princìpio di
flessibilità, l'armonizzazione degli
ordinamenti pensionistici nel
rispetto della pluralità degli
organismi assicurativi,
l'agevolazione delle forme
pensionistiche complementari allo
scopo di consentire livelli
aggiuntivi di copertura
previdenziale, la stabilizzazione
della spesa pensionistica nel
rapporto con il prodotto interno
lordo e lo sviluppo del sistema
previdenziale medesimo.
2. Le disposizioni della presente
legge costituiscono princìpi
fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica.
Le successive leggi della Repubblica
non possono introdurre eccezioni o
deroghe alla presente legge se non
mediante espresse modificazioni
delle sue disposizioni. E' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo
3, lettera h), dello Statuto
speciale della Valle d'Aosta,
adottato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4, e dalle
relative norme di attuazione; la cui
armonizzazione con i princìpi della
presente legge segue le procedure di
cui all'articolo 48 bis
dello Statuto stesso.
3. La presente legge costituisce
parte integrante della manovra di
finanza pubblica per gli anni
1995-1997 e di quella per gli anni
1996-1998 e concorre al mantenimento
dei limiti massimi del saldo netto
da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario stabiliti
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995). Le
successive disposizioni determinano
gli effetti finanziari di
contenimento stabiliti dall'articolo
13, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 , e realizzano gli
obiettivi quantitativi di cui alla
allegata tabella 1, ai sensi
dell'articolo 11 ter, comma
5, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine
di integrare gli effetti finanziari
in termini di competenza di cui al
comma 3, sono considerate le
maggiori entrate di cui al decreto -
legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85,
rispettivamente per lire 295
miliardi e per lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora
non siano realizzati gli obiettivi
quantitativi di contenimento della
spesa previdenziale di cui alla
allegata tabella 1, il Governo della
Repubblica adotta misure di
modificazione dei parametri
dell'ordinamento previdenziale
necessarie a ripristinare, a
decorrere dall'anno di riferimento
della medesima manovra finanziaria,
il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari di cui alla tabella
predetta. Le modifiche dei parametri
devono riguardare i singoli comparti
nei quali si sono verificati gli
scostamenti. Ai fini del
riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non può prevedersi
l'aumento delle entrate se non per
il limitato periodo necessario alla
produzione degli effetti derivanti
dalla predetta modifica dei
parametri e nel comparto in cui si
verifica lo scostamento. A decorrere
dal 1998, nel documento di
programmazione economico -
finanziaria di cui all'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 468,
in apposita sezione nella parte
dedicata agli andamenti tendenziali,
sono analizzate le proiezioni per il
successivo decennio della spesa
previdenziale. Ove si riscontrino
scostamenti al percorso di
riequilibrio previsto dal comma 3,
nella parte dedicata alla
definizione degli obiettivi, ovvero,
risulti tendenzialmente in
peggioramento l'equilibrio
patrimoniale e finanziario dei
singoli fondi del sistema
previdenziale obbligatorio, sono
indicate le correzioni da apportare
alla presente legge con apposito
provvedimento. Per quanto previsto
dal presente comma il Governo si
avvale del Nucleo di valutazione per
la spesa previdenziale di cui al
comma 44 che, a tal fine, è tenuto a
predisporre una serie di indicatori
idonei a valutare la dinamica
dell'equilibrio finanziario relativo
ai flussi previdenziali di ciascuna
gestione del sistema previdenziale
obbligatorio.
6. L'importo della pensione annua
nell'assicurazione generale
obbligatoria e nelle forme
sostitutive ed esclusive della
stessa, è determinato secondo il
sistema contributivo moltiplicando
il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di
trasformazione di cui all'allegata
tabella A relativo all'età
dell'assicurato al momento del
pensionamento. Per tener conto delle
frazioni di anno rispetto all'età
dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di
trasformazione viene adeguato con un
incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il
coefficiente di trasformazione
dell'età immediatamente superiore e
il coefficiente dell'età inferiore a
quella dell'assicurato ed il numero
dei mesi. Ad ogni assicurato è
inviato, con cadenza annuale, un
estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la
progressione del montante
contributivo e le notizie relative
alla posizione assicurativa.
7. Per le pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema
contributivo, nei casi di
maturazione di anzianità
contributive pari o superiori a 40
anni si applica il coefficiente di
trasformazione relativo all'età di
57 anni, in presenza di età
anagrafica inferiore. Ai fini del
computo delle predette anzianità non
concorrono le anzianità derivanti
dal riscatto di periodi di studio e
dalla prosecuzione volontaria dei
versamenti contributivi e la
contribuzione accreditata per i
periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del diciottesimo anno
di età è moltiplicata per 1,5.
8. Ai fini della determinazione del
montante contributivo individuale si
applica alla base imponibile
l'aliquota di computo nei casi che
danno luogo a versamenti, ad
accrediti o ad obblighi contributivi
e la contribuzione così ottenuta si
rivaluta su base composta al 31
dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello
stesso anno, al tasso di
capitalizzazione.
9. Il tasso annuo di
capitalizzazione è dato dalla
variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento
al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di
eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT i
tassi di variazione da considerare
ai soli fini del calcolo del
montante contributivo sono quelli
relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica
la revisione e quelli relativi alla
nuova serie per gli anni successivi.
10. Per gli iscritti
all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della
medesima, l'aliquota per il computo
della pensione è fissata al 33 per
cento. Per i lavoratori autonomi
iscritti all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS)
detta aliquota è fissata al 20 per
cento.
11. Sulla base delle rilevazioni
demografiche e dell'andamento
effettivo del tasso di variazione
del PIL di lungo periodo rispetto
alle dinamiche dei redditi soggetti
a contribuzione previdenziale,
rilevati dall'ISTAT, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Nucleo di valutazione di
cui al comma 44, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite le
competenti Commissioni parlamentari
e le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, ridetermina, ogni
dieci anni, il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.
12. Per i lavoratori iscritti alle
forme di previdenza di cui al comma
6 che alla data del 31 dicembre 1995
possono far valere un’anzianità
contributiva inferiore a diciotto
anni, la pensione è determinata
dalla somma:
a) della quota di pensione
corrispondente alle anzianità
acquisite anteriormente al 31
dicembre 1995 calcolata, con
riferimento alla data di decorrenza
della pensione, secondo il sistema
retributivo previsto dalla normativa
vigente precedentemente alla
predetta data;
b) della quota di pensione
corrispondente al trattamento
pensionistico relativo alle
ulteriori anzianità contributive
calcolato secondo il sistema
contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti
alle forme di previdenza di cui al
comma 6 che alla data del 31
dicembre 1995 possono far valere
anzianità contributiva di almeno
diciotto anni, la pensione è
interamente liquidata secondo la
normativa vigente in base al sistema
retributivo.
14. L'importo dell'assegno di
invalidità di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, liquidato con
il sistema contributivo, ovvero la
quota di esso nei casi di
applicazione del comma 12, lettera
b), sono determinati secondo il
predetto sistema, assumendo il
coefficiente di trasformazione
relativo all'età di 57 anni nel caso
in cui l'età dell'assicurato
all'atto dell'attribuzione
dell'assegno sia ad essa inferiore.
Il predetto coefficiente di
trasformazione è utilizzato per il
calcolo delle pensioni ai superstiti
dell'assicurato nel caso di decesso
ad un'età inferiore ai 57 anni.
15. Per il calcolo delle pensioni di
inabilità secondo i sistemi di cui
ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni
di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 12 giugno 1984, n. 222,
si computano, secondo il sistema
contributivo, per l'attribuzione di
anzianità contributiva complessiva
non superiore a 40 anni, aggiungendo
al montante individuale, posseduto
all'atto dell'ammissione al
trattamento, un'ulteriore quota di
contribuzione riferita al periodo
mancante al raggiungimento del
sessantesimo anno di età
dell'interessato computata in
relazione alla media delle basi
annue pensionabili possedute negli
ultimi cinque anni e rivalutate ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503. Per la liquidazione
del trattamento si assume il
coefficiente di trasformazione di
cui al comma 14.
16. Alle pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema
contributivo non si applicano le
disposizioni sull'integrazione al
minimo.
17. Con decorrenza dal 1° gennaio
1996, per i casi regolati dagli
articoli 3, comma 3, e 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, l'incremento delle
settimane di riferimento delle
retribuzioni pensionabili, già
previsto nella misura del 50 per
cento, è sostituito dalla misura del
66,6 per cento del numero delle
settimane intercorrenti tra il 1°
gennaio 1996 e la data di decorrenza
della pensione, con arrotondamento
per difetto.
18. Per i lavoratori autonomi
iscritti all'INPS che al 31 dicembre
1992 abbiano avuto anzianità
contributiva pari o superiore ai 15
anni, gli incrementi di cui al comma
17 ai fini della determinazione
della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura e
con la medesima decorrenza e
modalità di computo ivi previste,
entro il limite delle ultime 780
settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della
pensione.
19. Per i lavoratori i cui
trattamenti pensionistici sono
liquidati esclusivamente secondo il
sistema contributivo, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata,
di anzianità sono sostituite da
un'unica prestazione denominata
<<pensione di vecchiaia>>.
20. Il diritto alla pensione di cui
al comma 19, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, si consegue al
compimento del cinquantasettesimo
anno di età, a condizione che
risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno cinque
anni di contribuzione effettiva e
che l'importo della pensione risulti
essere non inferiore a 1,2 volte
l'importo dell'assegno sociale di
cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si
prescinde dal predetto requisito
anagrafico al raggiungimento della
anzianità contributiva non inferiore
a 40 anni, determinata ai sensi del
comma 7, secondo periodo, nonché dal
predetto importo dal
sessantacinquesimo anno di età.
Qualora non sussistano i requisiti
assicurativi e contributivi per la
pensione ai superstiti in caso di
morte dell'assicurato, ai medesimi
superstiti, che non abbiano diritto
a rendite per infortunio sul lavoro
o malattia professionale in
conseguenza del predetto evento e
che si trovino nelle condizioni
reddituali di cui all'articolo 3,
comma 6, compete una indennità una
tantum, pari all'ammontare
dell'assegno di cui al citato
articolo 3, comma 6, moltiplicato
per il numero delle annualità di
contribuzione accreditata a favore
dell'assicurato, da ripartire fra
gli stessi in base ai criteri
operanti per la pensione ai
superstiti. Per periodi inferiori
all'anno, la predetta indennità è
calcolata in proporzione alle
settimane coperte da contribuzione.
Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, determina,
con decreto, le modalità e i termini
per il conseguimento dell’indennità.
21. Per i pensionati di età
inferiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non è
cumulabile con redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e
con quelli da lavoro autonomo nella
misura del 50 per cento per la parte
eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale
obbligatoria e fino a concorrenza
con i redditi stessi.
22. Per i pensionati di età pari o
superiore ai 63 anni la pensione di
vecchiaia di cui al comma 19 non è
cumulabile con redditi da lavoro
dipendente ed autonomo nella misura
del 50 per cento per la parte
eccedente il trattamento minimo
dell'assicurazione generale
obbligatoria e fino a concorrenza
dei redditi stessi.
23. Per i lavoratori di cui ai commi
12 e 13 la pensione è conseguibile a
condizione della sussistenza dei
requisiti di anzianità contributiva
e anagrafica previsti dalla
normativa previgente, che a tal fine
resta confermata in via transitoria
come integrata dalla presente legge.
Ai medesimi lavoratori è data
facoltà di optare per la
liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le
regole del sistema contributivo, ivi
comprese quelle relative ai
requisiti di accesso alla
prestazione di cui al comma 19, a
condizione che abbiano maturato
anzianità contributiva pari o
superiore a quindici anni di cui
almeno cinque nel sistema medesimo.
24. Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni
in materia di criteri di calcolo, di
retribuzioni di riferimento, di
coefficienti di rivalutazione e di
ogni altro elemento utile alla
ricostruzione delle posizioni
assicurative individuali ai fini
dell'esercizio dell'opzione di cui
al comma 23, avendo presente, ai
fini del computo del montante
contributivo per i periodi di
contribuzione fino al 31 dicembre
1995, l'andamento delle aliquote
vigente nei diversi periodi, nel
limite massimo della contemporanea
aliquota in atto presso il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
25. Il diritto alla pensione di
anzianità dei lavoratori dipendenti
a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti e delle
forme di essa sostitutive ed
esclusive si consegue:
a) al raggiungimento di un’anzianità
contributiva pari o superiore a 35
anni, in concorrenza con almeno 57
anni di età anagrafica;
b) al raggiungimento di un’anzianità
contributiva non inferiore a 40
anni;
c) al raggiungimento di un’anzianità
contributiva non inferiore a 37
anni, o comunque a quella riportata
nella colonna 2 dell'allegata
tabella B, se superiore, nei casi in
cui il rapporto di lavoro sia stato
trasformato in rapporto di lavoro a
tempo parziale, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto - legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni. La pensione maturata
è cumulabile con la retribuzione ed
è ridotta in ragione inversamente
proporzionale alla riduzione, non
superiore al 50 per cento,
dell'orario normale di lavoro; la
somma della pensione e della
retribuzione non può comunque
superare l'ammontare della
retribuzione spettante al lavoratore
che, a parità di altre condizioni,
presti la sua opera a tempo pieno.
26. Per i lavoratori dipendenti
iscritti alle forme previdenziali di
cui al comma 25, fermo restando il
requisito anzianità contributiva
pari o superiore a trentacinque
anni, nella fase di prima
applicazione, il diritto alla
pensione di anzianità si consegue in
riferimento agli anni indicati
nell'allegata tabella B, con il
requisito anagrafico di cui alla
medesima tabella B, colonna 1,
ovvero, a prescindere età
anagrafica, al conseguimento della
maggiore anzianità contributiva di
cui alla medesima tabella B, colonna
2.
27. Il diritto alla pensione
anticipata di anzianità per le forme
esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per
invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti è conseguibile, nella
fase transitoria, oltre che nei casi
previsti dal comma 26, anche:
a) ferma restando l’età anagrafica
prevista dalla citata tabella B, in
base alla previgente disciplina
degli ordinamenti previdenziali di
appartenenza ivi compresa
l'applicazione delle riduzioni
percentuali sulle prestazioni di cui
all'articolo 11, comma 16, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) a prescindere dall’età anagrafica
di cui alla lettera a), in presenza
dei requisiti di anzianità
contributiva indicati nell'allegata
tabella C, con applicazione delle
riduzioni percentuali sulle
prestazioni di cui all'allegata
tabella D che operano altresì per i
casi di anzianità contributiva
ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla
data del 31 dicembre 1995. I
lavoratori, ai quali si applica la
predetta tabella D, possono accedere
al pensionamento al 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di
maturazione del requisito
contributivo prescritto.
28. Per i lavoratori autonomi
iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, oltre che nell'ipotesi
di cui al comma 25, lettera b), il
diritto alla pensione di anzianità
si consegue al raggiungimento di
anzianità contributiva non inferiore
a 35 anni ed al compimento del
cinquantasettesimo anno di età. Per
il biennio 1996 - 1997 il predetto
requisito di età anagrafica è
fissato al compimento del
cinquantaseiesimo anno di età.
29. I lavoratori, che risultano
essere in possesso dei requisiti di
cui ai commi 25, 26, 27, lettera a),
e 28: entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al
pensionamento di anzianità al 1°
luglio dello stesso anno, se di età
pari o superiore a 57 anni; entro il
secondo trimestre, possono accedere
al pensionamento al 1° ottobre dello
stesso anno, se di età pari o
superiore a 57 anni; entro il terzo
trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1° gennaio
dell'anno successivo; entro il
quarto trimestre, possono accedere
al pensionamento al 1° aprile
dell'anno successivo. In fase di
prima applicazione, la decorrenza
delle pensioni è fissata con
riferimento ai requisiti di cui alla
allegata tabella E per i lavoratori
dipendenti e autonomi, secondo le
decorrenze ivi indicate. Per i
lavoratori iscritti ai regimi
esclusivi dell'assicurazione
generale obbligatoria, che accedono
al pensionamento secondo quanto
previsto dal comma 27, lettera b),
la decorrenza della pensione è
fissata al 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di maturazione
del requisito di anzianità
contributiva.
30. All'articolo 13, comma 5,
lettera c), della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le parole: <<fino a 30
anni>> sono sostituite dalle
seguenti: <<inferiore a 31 anni>>.
Per i lavoratori dipendenti privati
e pubblici in possesso alla data del
31 dicembre 1993 del requisito dei
35 anni di contribuzione di cui
all'articolo 13, comma 10, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, la
decorrenza della pensione, ove non
già stabilita con decreto
ministeriale emanato ai sensi del
medesimo comma, è fissata al 1°
settembre 1995. I lavoratori
autonomi iscritti all'INPS, in
possesso del requisito contributivo
di cui al predetto articolo 13, alla
data del 31 dicembre 1993 ivi
indicata, possono accedere al
pensionamento al 1° gennaio 1996.
31. Per il personale del comparto
scuola, ai fini dell'accesso al
trattamento di pensione, la
cessazione dal servizio ha effetto
dalla data di inizio dell'anno
scolastico e il relativo trattamento
economico decorre dalla stessa data,
fermo restando quando disposto
dall'articolo 13, comma 5, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato
domanda di pensionamento anticipato
in data successiva al 28 settembre
1994 possono revocare la domanda
stessa entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge. Non
sono disponibili, per le operazioni
di trasferimento e passaggio
relative all'anno scolastico 1995 -
1996, i posti del personale del
comparto scuola che ha presentato
domanda di pensionamento anticipato
in data successiva al 28 settembre
1994. Al personale del comparto
scuola si applica l'articolo 13,
comma 10, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 .
32. Le previgenti disposizioni in
materia di requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti
pensionistici di anzianità
continuano a trovare applicazione:
nei casi di cessazione dal servizio
per invalidità derivanti o meno da
cause di servizio; nei casi di
trattamenti di mobilita previsti
dall'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n.223; nei
casi di pensionamenti anticipati,
previsti da norme specifiche alla
data del 30 aprile 1995, in
connessione ad esuberi strutturali
di manodopera; per i lavoratori
privi di vista. Le predette
disposizioni si applicano altresì:
a) per i lavoratori che fruiscano
alla data di entrata in vigore della
presente legge dell’indennità di
mobilità, ovvero collocati in
mobilità in base alle procedure
avviate anteriormente a tale data ai
sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991 n. 223, e
successive modificazioni, ove
conseguano il requisito contributivo
previsto dai rispettivi ordinamenti
durante il periodo di formazione
dell’indennità di mobilità;
b) per i lavoratori che raggiungano
nel corso del 1995 il requisito
contributivo previsto dall'articolo
18 della legge 30 aprile 1969, n.
153, in base ai benefici di cui
all'articolo 13, commi 6, 7 e 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, e nel
medesimo anno presentino domanda di
pensionamento.
33
.......................................................
34
.......................................................
35
.......................................................
36. I limiti di età anagrafica, di
cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono
ridotti fino ad un anno per i
lavoratori nei cui confronti trovano
applicazione le disposizioni di cui
al decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 374, come modificato ai
sensi dei commi 34 e 35.
37. Per le pensioni liquidate
esclusivamente con il sistema
contributivo, il lavoratore, nei cui
confronti trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato ai sensi dei commi
34 e 35, può optare per
l'applicazione del coefficiente di
trasformazione relativo all’età
anagrafica all'atto del
pensionamento, aumentato di un anno
per ogni sei anni di occupazione
nelle attività usuranti ovvero per
l'utilizzazione del predetto periodo
di aumento ai fini
dell'anticipazione dell’età
pensionabile fino ad un anno
rispetto al requisito di accesso
alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 19.
38. Per l'attuazione dei commi da 34
a 37 è autorizzata la spesa di lire
250 miliardi annui, a decorrere dal
1996. All'onere per gli anni 1996 e
1997 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni: per
lire 100 miliardi
dell'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 150
miliardi dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica
istruzione, iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1995.
39. Con uno o più decreti, da
emanare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare norme intese a
riordinare, armonizzare e
razionalizzare, nell'ambito delle
vigenti risorse finanziarie, le
discipline dei diversi regimi
previdenziali in materia di
contribuzione figurativa, di
ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria nonché a
conformarle al sistema contributivo
di calcolo, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento
anche ai periodi massimi
riconoscibili, con particolare
riferimento alle contribuzioni
figurative per i periodi di
malattia, per i periodi di maternità
e per aspettativa ai sensi
dell'articolo 31 della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, e degli articoli 3,
comma 32, e 11, comma 21, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per
i periodi di maternità, revisione
dei criteri di accredito figurativo,
in costanza di rapporto lavorativo,
escludendo che anzianità
contributiva pregressa ne
costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura
assicurativa prevista dalla
previgente disciplina per casi di
disoccupazione;
c) previsione della copertura
assicurativa, senza oneri a carico
dello Stato e secondo criteri
attuariali, dei periodi di
interruzione del rapporto di lavoro
consentiti da specifiche
disposizioni per la durata massima
di tre anni; nei casi di formazione
professionale, studio e ricerca e
per le tipologie di inserimento nel
mercato del lavoro ove non
comportanti rapporti di lavoro
assistiti da obblighi assicurativi,
nei casi di lavori discontinui,
saltuari, precari e stagionali per i
periodi intercorrenti non coperti da
tali obblighi assicurativi.
40. Per i trattamenti pensionistici
determinati esclusivamente secondo
il sistema contributivo, sono
riconosciuti i seguenti periodi di
accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per
periodi di educazione e assistenza
dei figli fino al sesto anno di età
in ragione di centosettanta giorni
per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per
assistenza a figli dal sesto anno di
età, al coniuge e al genitore purché
conviventi, nel caso ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
per la durata di venticinque giorni
complessivi l'anno, nel limite
massimo complessivo di ventiquattro
mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno
dal lavoro al momento del
verificarsi dell'evento maternità, è
riconosciuto alla lavoratrice un
anticipo di età rispetto al
requisito di accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 19 pari
a quattro mesi per ogni figlio e nel
limite massimo di dodici mesi. In
alternativa al detto anticipo la
lavoratrice può optare per la
determinazione del trattamento
pensionistico con applicazione del
moltiplicatore di cui all'allegata
tabella A, relativo all’età di
accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato di un anno
in caso di uno o due figli, e
maggiorato di due anni in caso di
tre o più figli.
41. La disciplina del trattamento
pensionistico a favore dei
superstiti di assicurato e
pensionato vigente nell'ambito del
regime dell'assicurazione generale
obbligatoria è estesa a tutte le
forme esclusive o sostitutive di
detto regime. In caso di presenza di
soli figli di minore età, studenti,
ovvero inabili, l'aliquota
percentuale della pensione è elevata
al 70 per cento limitatamente alle
pensioni ai superstiti aventi
decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Gli
importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono
cumulabili con i redditi del
beneficiario, nei limiti di cui
all'allegata tabella F. Il
trattamento derivante dal cumulo dei
redditi di cui al presente comma con
la pensione ai superstiti ridotta
non può essere comunque inferiore a
quello che spetterebbe allo stesso
soggetto qualora il reddito
risultasse pari al limite massimo
delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il
reddito posseduto si colloca. I
limiti di cumulabilità non si
applicano qualora il beneficiario
faccia parte di un nucleo familiare
con figli di minore età, studenti
ovvero inabili, individuati secondo
la disciplina di cui al primo
periodo del presente comma. Sono
fatti salvi i trattamenti
previdenziali più favorevoli in
godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
42. All'assegno di invalidità nei
casi di cumulo con redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impresa si
applicano le riduzioni di cui
all'allegata tabella G. Il
trattamento derivante dal cumulo dei
redditi con l'assegno di invalidità
ridotto non può essere comunque
inferiore a quello che spetterebbe
allo stesso soggetto qualora il
reddito risultasse pari al limite
massimo della fascia immediatamente
precedente quella nella quale il
reddito posseduto si colloca. Le
misure più favorevoli per i
trattamenti in essere alla data di
entrata in vigore della presente
legge sono conservate fino al
riassorbimento con i futuri
miglioramenti.
43. Le pensioni di inabilità, di
reversibilità o l'assegno ordinario
di invalidità a carico
dell'assicurazione generale
obbligatoria per invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, liquidati
in conseguenza di infortunio sul
lavoro o malattia professionale, non
sono cumulabili con la rendita
vitalizia liquidata per lo stesso
evento invalidante, a norma del
testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, fino a
concorrenza della rendita stessa.
Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali più favorevoli in
godimento alla data di entrata in
vigore della presente legge con
riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
44. E' istituito, alle dirette
dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, un Nucleo
di valutazione della spesa
previdenziale con compiti di
osservazione e di controllo dei
singoli regimi assicurativi, degli
andamenti economico - finanziari del
sistema previdenziale obbligatorio,
delle dinamiche di correlazione tra
attivi e pensionati, e dei flussi di
finanziamento e di spesa, anche con
riferimento alle singole gestioni,
nonché compiti di propulsione e
verifica in funzione della
stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo,
tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale
sulle vicende gestionali che possono
interessare l'esercizio di poteri di
intervento e vigilanza;
b) a riferire periodicamente al
predetto Ministro sugli andamenti
gestionali formulando, se del caso,
proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare
ricerche e rilevazioni anche
mediante acquisizione di dati e
informazioni presso ciascuna delle
gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti
di cui al comma 46 relazioni in
ordine agli aspetti economico -
finanziari e gestionali inerenti al
sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del
tesoro per la definizione del conto
della previdenza di cui all'articolo
65, comma 1, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attività di cui ai
commi 5 e 11.
45. Il Nucleo di valutazione di cui
al comma 44 è composto da non più di
quindici membri che abbiano
particolare competenza e specifica
esperienza in materia previdenziale
nei diversi profili giuridico ed
economico - statistico - attuariale,
nominati, per un periodo non
superiore a quattro anni,
rinnovabile una sola volta, dal
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro. Il Nucleo è
composto da magistrati
amministrativi e contabili di cui
uno in veste di coordinatore, da
personale appartenente ai ruoli dei
professori universitari, da
personale appartenente ai ruoli di
amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, e di enti
pubblici anche economici, nonché da
esperti, in numero non superiore a
cinque, non appartenenti alle
categorie predette; i componenti del
Nucleo sono collocati, ove ne venga
fatta richiesta dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale,
fuori ruolo conservando il
trattamento delle amministrazioni di
provenienza, senza avere diritto ad
ulteriori compensi. Con decreto del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono
determinati le modalità
organizzative e di funzionamento del
Nucleo di valutazione, la
remunerazione dei membri medesimi in
armonia con i criteri correnti per
la determinazione dei compensi per
attività di pari qualificazione
professionale, il numero e le
professionalità dei dipendenti
appartenenti al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o di
altre amministrazioni dello Stato da
impiegare presso il Nucleo medesimo
anche attraverso l'istituto del
distacco. Per il funzionamento del
Nucleo, ivi compreso il compenso ai
componenti, è autorizzata la spesa
di lire 1.500 milioni annue a
decorrere dal 1996. Al relativo
onere, per gli anni 1996 e 1997, si
provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni dell'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, iscritto
ai fini del bilancio triennale 1995
- 1997 al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995.
46. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale riferisce, con
periodicità biennale, al Parlamento
sugli aspetti economico - finanziari
ed attuativi inerenti alla riforma
previdenziale recata dalla presente
legge.
2. Armonizzazione. - 1. Con effetto
dal 1° gennaio 1996 è istituita
presso l'INPDAP la gestione separata
dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti dello Stato, nonché alle
altre categorie di personale i cui
trattamenti di pensione sono a
carico del bilancio dello Stato di
cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479.
2. Le amministrazioni statali sono
tenute al versamento di una
contribuzione, rapportata alla base
imponibile, per un'aliquota di
finanziamento, al netto degli
incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24,
complessivamente pari a 32 punti
percentuali, di cui 8,20 punti a
carico del dipendente. Trovano
applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 3 - ter del
decreto - legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito con modificazioni
dalla legge 14 novembre 1992, n.
438. Per le categorie di personale
non statale i cui trattamenti sono a
carico del bilancio dello Stato, in
attesa dell'attuazione della delega
di cui ai commi 22 e 23, restano
ferme le attuali aliquote di
contribuzione. Ai fini della
determinazione dell'aliquota del
contributo di solidarietà di cui
all'articolo 25 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, si prescinde
dall'ammontare della retribuzione
imponibile inerente
all'assicurazione di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni centrali e
periferiche, in attesa della
definizione dell'assetto
organizzatorio per far fronte ai
compiti di cui ai commi 1 e 2,
continuano ad espletare in regime
convenzionale le attività connesse
alla liquidazione dei trattamenti di
quiescenza dei dipendenti dello
Stato. Restano conseguentemente
demandate alle Direzioni provinciali
del Tesoro le competenze attinenti
alle funzioni di ordinazione
primaria e secondaria della spesa
relativa ai trattamenti
pensionistici dei dipendenti statali
già attribuite in applicazione del
testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e del
decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.
Restano altresì attribuite alle
predette amministrazioni, ove
previsto dalla vigente normativa, le
competenze in ordine alla
corresponsione dei trattamenti
provvisori di pensione, alla
liquidazione delle indennità in
luogo di pensione e per la
costituzione delle posizioni
assicurative presso altre gestioni
pensionistiche. Al fine di garantire
il pagamento dei trattamenti
pensionistici è stabilito un apporto
dello Stato a favore della gestione
di cui al comma 1, valutato in lire
500 miliardi per l'anno 1996 e in
lire 500 miliardi per l'anno 1997.
4. L'onere derivante dalle
disposizioni recate dai commi 1, 2 e
3, complessivamente valutato in lire
39.550 miliardi per l'anno 1996 ed
in lire 41.955 miliardi per l'anno
1997, è così ripartito: a) quanto a
lire 6.400 miliardi per l'anno 1996
ed a lire 6.600 miliardi per l'anno
1997 per minori entrate contributive
dovute dal dipendente ed a lire
18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 19.150 miliardi per l'anno 1997
per contribuzione a carico delle
amministrazioni statali di cui al
comma 2; b) quanto a lire 500
miliardi per l'anno 1996 ed a lire
500 miliardi per l'anno 1997, quale
apporto a carico dello Stato in
favore della gestione di cui al
comma 1. A tale onere si provvede
mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995 - 1997, al capitolo
4351 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995
e corrispondenti capitoli per gli
anni successivi; b-bis)
quanto a lire 14.050 miliardi per
l’anno 1996 e a lire 15.705 miliardi
per l’anno 1997, quale contribuzione
di finanziamento aggiuntiva a carico
delle Amministrazioni statali.
5. Per i lavoratori assunti dal 1°
gennaio 1996 alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i trattamenti di fine servizio,
comunque denominati, sono regolati
in base a quanto previsto
dall'articolo 2120 del codice civile
in materia di trattamento di fine
rapporto.
6. La contrattazione collettiva
nazionale in conformità alle
disposizioni del titolo III del
decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, definisce, nell'ambito
dei singoli comparti, entro il 30
novembre 1995, le modalità di
attuazione di quanto previsto dal
comma 5, con riferimento ai
conseguenti adeguamenti della
struttura retributiva e contributiva
del personale di cui al medesimo
comma, anche ai fini di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed
integrazioni, disciplinante le forme
pensionistiche complementari. Con
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, entro
trenta giorni si provvede a dettare
norme di esecuzione di quanto
definito ai sensi del primo periodo
del presente comma.
7. La contrattazione collettiva
nazionale, nell'ambito dei singoli
comparti, definisce, altresì, ai
sensi del comma 6, le modalità per
l'applicazione, nei confronti dei
lavoratori già occupati alla data
del 31 dicembre 1995, della
disciplina in materia di trattamento
di fine rapporto. Trova applicazione
quanto previsto dal secondo periodo
del comma 6 in materia di
disposizioni di esecuzione.
8. Il trattamento di fine rapporto,
come disciplinato dall'articolo 1
della legge 29 maggio 1982, n. 297,
viene corrisposto dalle
amministrazioni ovvero dagli enti
che già provvedono al pagamento dei
trattamenti di fine servizio di cui
al comma 5. Non trovano applicazione
le disposizioni sul <<Fondo di
garanzia per il trattamento di fine
rapporto>> istituito con l'articolo
2 della citata legge n. 297 del
1982.
9. Con effetto dal 1° gennaio 1996,
per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonché per le
altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di
previdenza, si applica, ai fini
della determinazione della base
contributiva e pensionabile,
l'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con
decreto del Ministro del tesoro sono
definiti i criteri per l'inclusione
nelle predette basi delle indennità
e assegni comunque denominati
corrisposti ai dipendenti in
servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei
commi 1 e 2 dell'articolo 15 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla
ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di
maggiorazione della base
pensionabile, la disposizione di cui
al comma 9 opera per la parte
eccedente l'incremento della base
pensionabile previsto dagli articoli
15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per
il personale civile, militare,
ferroviario e per quello previsto
dall'articolo 15, comma 2, della
citata legge n. 724 del 1994.
11. La retribuzione definita dalle
disposizioni di cui ai commi 9 e 10
concorre alla determinazione delle
sole quote di pensione previste
dall'articolo 13, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.
12. Con effetto dal 1° gennaio 1996,
per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonché per le
altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di
previdenza, cessati dal servizio per
infermità non dipendenti da causa di
servizio per le quali gli
interessati si trovino nell'assoluta
e permanente impossibilita di
svolgere qualsiasi attività
lavorativa, la pensione è calcolata
in misura pari a quella che sarebbe
spettata all'atto del compimento dei
limiti di età previsti per il
collocamento a riposo. In ogni caso
non potrà essere computata anzianità
utile ai fini del trattamento di
pensione superiore a 40 anni e
l'importo del trattamento stesso non
potrà superare l'80 per cento della
base pensionabile, né quello
spettante nel caso che l'inabilita
sia dipendente da causa di servizio.
Ai fini del riconoscimento del
diritto alla pensione di cui al
presente comma è richiesto il
possesso dei requisiti di
contribuzione previsti per il
conseguimento della pensione di
inabilità di cui all'articolo 2
della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro,
per la funzione pubblica e del
lavoro e della previdenza sociale
saranno determinate le modalità
applicative delle disposizioni del
presente comma, in linea con i
princìpi di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222, come modificata dalla
presente legge. Per gli accertamenti
ed i controlli dello stato di
inabilita operano le competenze
previste dalle vigenti disposizioni
in materia di inabilità dipendente
da causa di servizio.
13. Con effetto dal 1° gennaio 1995,
alle pensioni di cui al comma 3
dell'articolo 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, spettanti per
i casi di cessazione dal servizio
per raggiungimento dei limiti di età
previsti dall'ordinamento di
appartenenza, per infermità, per
morte e alle pensioni di
reversibilità si applica la
disciplina prevista per il
trattamento minimo delle pensioni a
carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti.
14. All'articolo 6, comma 1, lettera
b), del decreto - legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, come
modificato dall'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, le parole: <<tre
volte>> sono sostituite dalle
seguenti: <<quattro volte>>.
15
.......................................................
16. Indennità di servizio all'estero
corrisposta al personale
dell'Istituto nazionale per il
commercio estero è esclusa dalla
contribuzione di previdenza ed
assistenza sociale ai sensi
dall'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, per
la parte eccedente la misura
dell’indennità integrativa speciale.
17. Le disposizioni di cui alle
lettere c), d) ed e) dell'ultimo
comma dell'articolo 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, introdotto
dal comma 15, nonché quella di cui
al comma 16, si applicano anche ai
periodi precedenti la data di
entrata in vigore della presente
legge. Restano comunque validi e
conservano la loro efficacia i
versamenti già effettuati e le
prestazioni previdenziali ed
assistenziali erogate.
18. A decorrere dal periodo di paga
in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai
sensi dell'articolo 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni, il 50
per cento della differenza tra il
costo aziendale della provvista
relativa ai mutui e prestiti
concessi dal datore del lavoro ai
dipendenti ed il tasso agevolato, se
inferiore al predetto costo,
applicato ai dipendenti stessi. Per
i lavoratori, privi di anzianità
contributiva, che si iscrivono a far
data dal 1° gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per
coloro che esercitano l'opzione per
il sistema contributivo, ai sensi
del comma 23 dell'articolo 1, è
stabilito un massimale annuo della
base contributiva e pensionabile di
lire 132 milioni, con effetto sui
periodi contributivi e sulle quote
di pensione successivi alla data di
prima assunzione, ovvero successivi
alla data di esercizio dell'opzione.
Detta misura è annualmente
rivalutata sulla base dell'indice
dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, così
come calcolato dall'ISTAT. Il
Governo della Repubblica è delegato
ad emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme relative
al trattamento fiscale e
contributivo della parte di reddito
eccedente l'importo del tetto in
vigore, ove destinata al
finanziamento dei Fondi pensione di
cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni,
seguendo criteri di coerenza
rispetto ai princìpi già previsti
nel predetto decreto e successive
modificazioni ed integrazioni.
19. L'applicazione delle
disposizioni in materia di aliquote
di rendimento previste dal comma 1
dell'articolo 17 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, non può
comportare un trattamento superiore
a quello che sarebbe spettato in
base all'applicazione delle aliquote
di rendimento previste dalla
normativa vigente.
20. Per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonché per le
altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di
previdenza, che anteriormente alla
data del 1° gennaio 1995 avevano
esercitato la facoltà di
trattenimento in servizio, prevista
da specifiche disposizioni di legge,
o che avevano in corso, alla
predetta data del 1° gennaio 1995,
il procedimento di dispensa dal
servizio per invalidità, continuano
a trovare applicazione le
disposizioni sull’indennità
integrativa speciale di cui
all'articolo 2 della legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive
modificazioni ed integrazioni.
21. Con effetto dal 1° gennaio 1996,
le lavoratrici iscritte alle forme
esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria per
invalidità, la vecchiaia e i
superstiti al compimento del
sessantesimo anno di età, possono
conseguire il trattamento
pensionistico secondo le regole
previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza per il pensionamento di
vecchiaia ovvero per il collocamento
a riposo per raggiunti limiti di
età.
22. Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le
organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale,
uno o più decreti legislativi intesi
all'armonizzazione dei regimi
pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale
obbligatoria operanti presso l'INPS,
l'INPDAP nonché dei regimi
pensionistici operanti presso l'Ente
nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) ed altresì con
riferimento alle forme
pensionistiche a carico del bilancio
dello Stato per le categorie di
personale non statale di cui al
comma 2, terzo periodo, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) determinazione delle basi
contributive e pensionabili con
riferimento all'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed
integrazioni, con contestuale
ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in
attuazione di quanto previsto nella
lettera b), delle esigenze di
equilibrio delle gestioni
previdenziali, di commisurazione
delle prestazioni pensionistiche
agli oneri contributivi sostenuti e
alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle
assicurate in applicazione dei commi
da 6 a 16 dell'articolo 1;
b) revisione del sistema di calcolo
delle prestazioni secondo i princìpi
di cui ai citati commi da 6 a 16
dell'articolo 1;
c) revisione dei requisiti di
accesso alle prestazioni secondo
criteri di flessibilità omogenei
rispetto a quelli fissati dai commi
da 19 a 23 dell'articolo 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle
prestazioni con riferimento alle
discipline vigenti
nell'assicurazione generale
obbligatoria, salvaguardando le
normative speciali motivate da
effettive e rilevanti peculiarità
professionali e lavorative presenti
nei settori interessati.
23. Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme intese
a:
a) prevedere, per i lavoratori di
cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, requisiti di accesso
ai trattamenti pensionistici, nel
rispetto del princìpio di
flessibilità come affermato dalla
presente legge, secondo criteri
coerenti e funzionali alle obiettive
peculiarità ed esigenze dei
rispettivi settori di attività dei
lavoratori medesimi, con
applicazione della disciplina in
materia di computo dei trattamenti
pensionistici secondo il sistema
contributivo in modo da determinare
effetti compatibili con le
specificità dei settori delle
attività;
b) armonizzare ai princìpi
ispiratori della presente legge i
trattamenti pensionistici del
personale di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni,
tenendo conto, a tal fine, in
particolare, della peculiarità dei
rispettivi rapporti di impiego, dei
differenti limiti di età previsti
per il collocamento a riposo, con
riferimento al criterio della
residua speranza di vita anche in
funzione di valorizzazione della
conseguente determinazione dei
trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate
l'accesso alle prestazioni per
anzianità e vecchiaia previste da
siffatti trattamenti è regolato
secondo quando previsto
dall'articolo 18, comma 8 -
quinquies, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124
introdotto dall'articolo 15, comma
5, della presente legge.
24. Il Governo, avuto riguardo alle
specificità che caratterizzano il
settore produttivo agricolo e le
connesse attività lavorative,
subordinate e autonome, è delegato
ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a
rendere compatibili con tali
specificità i criteri generali in
materia di calcolo delle pensioni e
di corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi
pensionistici. Nell'esercizio della
delega il Governo si atterrà ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) rimodulazione delle fasce di
reddito convenzionale di cui al
comma 2 dell'articolo 7 della legge
2 agosto 1990, n. 233, in funzione
dell'effettiva capacità contributiva
e del complessivo aumento delle
entrate;
b) razionalizzazione delle
agevolazioni contributive al fine di
tutelare le zone agricole
effettivamente svantaggiate;
c) graduale adeguamento, in
relazione al fabbisogno gestionale,
delle aliquote contributive a carico
dei datori di lavoro e dei
lavoratori autonomi ed a carico dei
lavoratori dipendenti ai fini
dell'equiparazione con la
contribuzione dei lavoratori degli
altri settori produttivi; per le
aziende con processi produttivi di
tipo industriale l'adeguamento dovrà
essere stabilito con carattere di
priorità e con un meccanismo di
maggiore rapidità;
d) fiscalizzazione degli oneri
sociali in favore dei datori di
lavoro, in coerenza con quella
prevista per gli altri settori
produttivi, nella considerazione
della specificità delle aziende a
più alta densità occupazionale site
nelle zone di cui agli obiettivi 1 e
5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88
del Consiglio del 24 giugno 1988;
e) previsione di appositi
coefficienti di rendimento e di
riparametrazione ai fini del calcolo
del trattamento pensionistico, che
per i lavoratori dipendenti siano
idonei a garantire rendimenti pari a
quelli dei lavoratori subordinati
degli altri settori produttivi;
f) considerazione della
continuazione dell’attività
lavorativa dopo il pensionamento ai
fini della determinazione del
trattamento medesimo;
g) corrispondentemente alla
generalizzazione della disciplina
dei trattamenti di disoccupazione,
armonizzazione della disciplina
dell'accreditamento figurativo
connessa ai periodi di
disoccupazione in relazione
all’attività lavorativa prestata, ai
fini dell'ottenimento dei requisiti
contributivi utili per la pensione
di anzianità;
h) revisione, ai fini della
determinazione del diritto e della
misura della pensione di anzianità
degli operai agricoli dipendenti,
del numero dei contributi
giornalieri utili per la
determinazione della contribuzione
giornaliera ai fini dell'anno di
contribuzione, in ragione della
peculiarità dell’attività del
settore.
25. Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad
assicurare, a decorrere dal 1°
gennaio 1996, la tutela
previdenziale in favore dei soggetti
che svolgono attività autonoma di
libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio è
subordinato all'iscrizione ad
appositi albi o elenchi, in
conformità ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo
all'entità numerica degli
interessati, della costituzione di
forme autonome di previdenza
obbligatoria, con riferimento al
modello delineato dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) definizione del regime
previdenziale in analogia a quelli
degli enti per i liberi
professionisti di cui al predetto
decreto legislativo, sentito
l'Ordine o l'albo, con
determinazione del sistema di
calcolo delle prestazioni secondo il
sistema contributivo ovvero
l'inclusione, previa delibera dei
competenti enti, in forme
obbligatorie di previdenza già
esistenti per categorie similari;
c) previsione, comunque, di
meccanismi di finanziamento idonei a
garantire l'equilibrio gestionale,
anche con la partecipazione dei
soggetti che si avvalgono delle
predette attività;
d) assicurazione dei soggetti
appartenenti a categorie per i quali
non sia possibile procedere ai sensi
della lettera a) alla gestione di
cui ai commi 26 e seguenti.
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996,
sono tenuti all'iscrizione presso
una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione
generale obbligatoria per
invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale,
ancorché non esclusiva, attività di
lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 49 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché i titolari di
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di cui al
comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli
incaricati alla vendita a domicilio
di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi
dall'obbligo i soggetti assegnatari
di borse di studio, limitatamente
alla relativa attività.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione
prevista dal comma 26 comunicano
all'INPS, entro il 31 gennaio 1996,
ovvero dalla data di inizio
dell’attività lavorativa, se
posteriore, la tipologia
dell’attività medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice
fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo
comma dell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che
corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di
partecipazione agli utili per
prestazioni di lavoro autonomo di
cui al comma 26 sono tenuti ad
inoltrare all'INPS, nei termini
stabiliti nel quarto comma
dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, una copia
del modello 770-D, con esclusione
dei dati relativi ai percettori dei
redditi di lavoro autonomo indicati
nel comma 2, lettere da b) a f), e
nel comma 3 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione
separata di cui al comma 26 è dovuto
nella misura percentuale del 10 per
cento ed è applicato sul reddito
delle attività determinato con gli
stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, quale risulta dalla
relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti
definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i
contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce
il versamento i soggetti che abbiano
corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul
minimale di reddito stabilito
dall'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed
integrazioni. In caso di
contribuzione annua inferiore a
detto importo, i mesi di
assicurazione da accreditare sono
ridotti in proporzione alla somma
versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti
temporalmente dall'inizio dell'anno
solare fino a concorrenza di dodici
mesi nell'anno. Il contributo è
adeguato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito l'organo di
gestione come definito ai sensi del
comma 32.
30. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare
entro il 31 ottobre 1995, sono
definiti le modalità ed i termini
per il versamento del contributo
stesso, prevedendo, ove coerente con
la natura dell’attività soggetta al
contributo, il riparto del medesimo
nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a
carico del committente dell’attività
espletata ai sensi del comma 26. Se
l'ammontare dell'acconto versato
risulta superiore a quello del
contributo dovuto per l'anno di
riferimento, l'eccedenza è computata
in diminuzione dei versamenti, anche
di acconto, dovuti per il contributo
relativo all'anno successivo, ferma
restando la facoltà dell'interessato
di chiederne il rimborso entro il
medesimo termine previsto per il
pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si
riferisce. Per i soggetti che non
provvedono entro i termini stabiliti
al pagamento dei contributi ovvero
vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a
titolo di sanzione, le somme
aggiuntive previste per la gestione
previdenziale degli esercenti
attività commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo
contributivo di cui ai commi 26 e
seguenti si applicano esclusivamente
le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e calcolo del
trattamento pensionistico previsti
dalla presente legge per i
lavoratori iscritti per la prima
volta alle forme di previdenza
successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale
della Gestione e del rapporto
assicurativo di cui ai commi 26 e
seguenti è definito, per quanto non
diversamente disposto dai medesimi
commi, in base alla legge 9 marzo
1989, n. 88, al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, e alla legge
2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla
specifica disciplina, anche in
riferimento alla fase di prima
applicazione. Sono abrogate, a
decorrere dal 1° gennaio 1994, le
disposizioni di cui ai commi 11, 12,
13, 14 e 15 dell'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, norme volte ad
armonizzare la disciplina della
gestione <<Mutualità pensioni>>,
istituita in seno all'INPS dalla
legge 5 marzo 1963, n. 389, con le
disposizioni recate dalla presente
legge avuto riguardo alle
peculiarità della specifica forma di
assicurazione sulla base dei
seguenti princìpi:
a) conferma della volontarietà
dell'accesso;
b) applicazione del sistema
contributivo;
c) adeguamento della normativa a
quella prevista ai sensi dei commi
26 e seguenti, ivi compreso
l'assetto autonomo della gestione
con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di
amministrazione.
3. Disposizioni diverse in materia
assistenziale e previdenziale. - 1.
2. Per l'anno 1996 l'importo globale
di cui all'articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, è determinato in lire
23 mila miliardi incrementato, per
gli anni successivi, ai sensi della
predetta lettera c). Alla lettera c)
del comma 3 dell'articolo 37 della
citata legge n. 88 del 1989, sono
aggiunte, in fine, le parole:
<<incrementato di un punto
percentuale>>. Entro il 31 dicembre
1999, il Governo procede alla
ridefinizione della ripartizione
dell'importo globale delle somme di
cui al primo periodo del presente
comma in riferimento alle effettive
esigenze di apporto del contributo
dello Stato alle diverse gestioni
previdenziali secondo i seguenti
criteri in concorso tra loro:
a) rapporto tra lavoratori attivi e
pensionati inferiore alla media;
b) risultanze gestionali negative;
c) rapporto tra contribuzione e
prestazioni con l'applicazione di
aliquote contributive non inferiori
alla media, ponderata agli iscritti,
delle aliquote vigenti nei regimi
interessati.
3. Il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare uno o più
decreti, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, recanti norme volte
a riordinare il sistema delle
prestazioni previdenziali ed
assistenziali di invalidità e
inabilità. Tali norme dovranno
ispirarsi ai seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) armonizzazione
dei requisiti medico - sanitari e
dei relativi criteri di
riconoscimento con riferimento alla
definizione di persona handicappata
introdotta dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104; b) armonizzazione dei
procedimenti di erogazione e di
revisione delle prestazioni, fermo
comunque rimanendo per il settore
invalidità civile, della cecità
civile e del sordomutismo il
princìpio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e
quella della concessione dei
benefici economici, come
disciplinato dal D.P.R. 21 settembre
1994, n. 698; c) graduazione degli
interventi in rapporto alla
specificità delle differenti tutele
con riferimento anche alla
disciplina delle incompatibilità e
cumulabilità delle diverse
prestazioni assistenziali e
previdenziali; d) potenziamento
dell'azione di verifica e di
controllo sulle diverse forme di
tutela previdenziale ed
assistenziale anche mediante forme
di raccordo tra le diverse
competenze delle amministrazioni e
degli enti previdenziali quali la
costituzione, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di una
apposita commissione tecnico -
amministrativa con funzioni di
coordinamento, nonché adozione di
misure anche organizzative e
funzionali intese a rendere più
incisiva ed efficace la difesa
diretta dell’Amministrazione nelle
controversie giurisdizionali in
materia di invalidità civile,
pensionistica, ivi compresa quella
di guerra. Decorsi due anni dalla
data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al
presente comma, il Governo procede
ad una verifica dei risultati
conseguiti con l'attuazione delle
norme delegate anche al fine di
valutare l'opportunità di pervenire
alla individuazione di una unica
istituzione competente per
l'accertamento delle condizioni di
invalidità civile, di lavoro o di
servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del
D.L. 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, in
materia di effettuazione degli
incroci automatizzati dei dati,
l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione detta le
norme tecniche ed i criteri per la
pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione e
manutenzione di sistemi informativi
automatizzati, nonché per la loro
integrazione o connessione o,
eventualmente, per altre forme di
raccordo, garantendo in ogni caso la
riservatezza e la sicurezza dei
dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di
prestazioni previdenziali o
assistenziali, il cui importo è
condizionato al reddito del soggetto
o del nucleo famigliare cui il
soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente, da parte degli
organismi erogatori,
all'Amministrazione finanziaria che
provvederà a verifica dei redditi
stessi.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996,
in luogo della pensione sociale e
delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non
reversibile fino ad un ammontare
annuo netto da imposta pari, per il
1996, a lire 6.240.000, denominato
<<assegno sociale>>. Se il soggetto
possiede redditi propri l'assegno è
attribuito in misura ridotta fino a
concorrenza dell'importo predetto,
se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se
coniugato, ivi computando il reddito
del coniuge comprensivo
dell'eventuale assegno sociale di
cui il medesimo sia titolare. I
successivi incrementi del reddito
oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno
sociale. Il reddito è costituito
dall'ammontare dei redditi
coniugali, conseguibili nell'anno
solare di riferimento. L'assegno è
erogato con carattere di
provvisorietà sulla base della
dichiarazione rilasciata dal
richiedente ed è conguagliato, entro
il mese di luglio dell'anno
successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi
effettivamente percepiti. Alla
formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione
fiscale e contributiva, di qualsiasi
natura, ivi compresi quelli esenti
da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva,
nonché gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice
civile. Non si computano nel reddito
i trattamenti di fine rapporto
comunque denominati, le
anticipazioni sui trattamenti
stessi, le competenze arretrate
soggette a tassazione separata,
nonché il proprio assegno e il
reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento
dell'assegno non concorre a formare
reddito la pensione liquidata
secondo il sistema contributivo ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, a
carico di gestioni ed enti
previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche
obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della
pensione medesima e comunque non
oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinati le modalità
e i termini di presentazione delle
domande per il conseguimento
dell'assegno sociale di cui al comma
6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie
condizioni familiari e reddituali,
la misura della riduzione
dell'assegno, fino ad un massimo del
50 per cento nel caso in cui
l'interessato sia ricoverato in
istituti o comunità con retta a
carico di enti pubblici. Per quanto
non diversamente disposto dal
presente comma e dal comma 6 si
applicano all'assegno sociale le
disposizioni in materia di pensione
sociale di cui alla legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.
8. I provvedimenti adottati
d'ufficio dall'INPS di variazione
della classificazione dei datori di
lavoro ai fini previdenziali, con il
conseguente trasferimento nel
settore economico corrispondente
alla effettiva attività svolta
producono effetti dal periodo di
paga in corso alla data di notifica
del provvedimento di variazione, con
esclusione dei casi in cui
l'inquadramento iniziale sia stato
determinato da inesatte
dichiarazioni del datore di lavoro.
In caso di variazione disposta a
seguito di richiesta dell'azienda,
gli effetti del provvedimento
decorrono dal periodo di paga in
corso alla data della richiesta
stessa. Le variazioni di
inquadramento adottate con
provvedimenti aventi efficacia
generale riguardanti intere
categorie di datori di lavoro
producono effetti, nel rispetto del
princìpio della non retroattività,
dalla data fissata dall'INPS. Le
disposizioni di cui al primo e
secondo periodo del presente comma
si applicano anche ai rapporti per i
quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, pendano
controversie non definite con
sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e
di assistenza sociale obbligatoria
si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini
di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni
di pertinenza del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e delle altre
gestioni pensionistiche
obbligatorie, compreso il contributo
di solidarietà previsto
dall'articolo 9 - bis,
comma 2, del decreto - legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni
aliquota di contribuzione aggiuntiva
non devoluta alle gestioni
pensionistiche. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 tale termine è ridotto
a cinque anni salvi i casi di
denuncia del lavoratore o dei suoi
superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre
contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui
al comma 9 si applicano anche alle
contribuzioni relative a periodi
precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, fatta
eccezione per i casi di atti
interruttivi già compiuti o di
procedure iniziate nel rispetto
della normativa preesistente. Agli
effetti del computo dei termini
prescrizionali non si tiene conto
della sospensione prevista
dall'articolo 2, comma 19, del
decreto - legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, fatti salvi
gli atti interruttivi compiuti e le
procedure in corso.
11. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di
concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro, su
proposta del competente comitato
amministratore, quale organo
dell'INPS, le misure dei contributi
di cui all'articolo 1 della legge 2
agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono
variate, per ciascuna delle gestioni
di cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, in
relazione all'andamento e al
fabbisogno gestionale, in coerenza
alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico approvato dal
competente comitato con periodicità
almeno triennale. Nei casi di
deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'INPS, per
l'utilizzazione degli avanzi delle
predette gestioni, alla
determinazione della misura degli
interessi da corrispondersi si
provvede con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, in relazione al tasso
medio del rendimento annuale dei
titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei princìpi di
autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
relativo agli enti previdenziali
privatizzati, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio
in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del
predetto decreto legislativo, la
stabilità delle rispettive gestioni
è da ricondursi ad un arco temporale
non inferiore a 15 anni. In esito
alle risultanze e in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, del predetto decreto, sono
adottati dagli enti medesimi
provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di
riparametrazione dei coefficienti di
rendimento o di ogni altro criterio
di determinazione del trattamento
pensionistico nel rispetto del
princìpio del pro rata in relazione
alle anzianità già maturate rispetto
alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti
suddetti. Nei regimi pensionistici
gestiti dai predetti enti, il
periodo di riferimento per la
determinazione della base
pensionabile è definito, ove
inferiore, secondo i criteri fissati
all'articolo 1, comma 17, per gli
enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive e al medesimo
articolo 1, comma 18, per gli altri
enti. Ai fini dell'accesso ai
pensionamenti anticipati di
anzianità, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 25 e 26, per gli enti che
gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo
1, comma 28, per gli altri enti. Gli
enti possono optare per l'adozione
del sistema contributivo definito ai
sensi della presente legge.
13. I datori di lavoro che, entro
centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, denunciano per la prima volta
rapporti di lavoro pregressi o in
atto alla anzidetta data con
cittadini extracomunitari, possono
regolarizzare, nello stesso termine,
la loro posizione debitoria nei
confronti degli enti previdenziali
ed assistenziali, attraverso il
versamento dei contributi dovuti
maggiorati del 5 per cento annuo. La
regolarizzazione estingue i reati
previsti da leggi speciali in
materia di versamento di contributi
e di premi e le obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni
altro onere accessorio, connessi con
le violazioni delle norme sul
collocamento nonché con la denuncia
e con il versamento dei contributi o
dei premi medesimi, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 51 del
testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato
con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
I lavoratori extracomunitari che
abbiano cessato attività lavorativa
in Italia e lascino il territorio
nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la
materia non sia regolata da
convenzioni internazionali, la
liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore
presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per
cento annuo. Le questure forniscono
all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso
il permesso di soggiorno; l'INPS,
sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un <<archivio
anagrafico dei lavoratori
extracomunitari>>, da condividere
con tutte le altre Amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverrà sulla base di
apposita convenzione da stipularsi
tra le Amministrazioni interessate,
entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge.
14
.......................................................
15. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, l'importo mensile in
pagamento delle pensioni, il cui
diritto sia o sia stato acquisito in
virtù del cumulo dei periodi
assicurativi e contributivi previsto
da accordi o convenzioni
internazionali in materia di
sicurezza sociale, non può essere
inferiore, per ogni anno di
contribuzione, ad un quarantesimo
del trattamento minimo vigente alla
data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero alla data di
decorrenza della pensione stessa, se
successiva a tale epoca. Il suddetto
importo, per le anzianità
contributive inferiori all'anno, non
può essere inferiore a lire 6.000
mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai
commi 14 e 15 è al netto delle somme
dovute per applicazione degli
articoli 1 e 6 della legge 15 aprile
1985, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni, e
degli articoli 1 e 6 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, nonché delle
somme dovute per prestazioni
famigliari.
17. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, il
termine previsto per l'adozione del
provvedimento sulle domande
presentate presso enti previdenziali
di Stati legati all'Italia da una
regolamentazione internazionale di
sicurezza sociale decorre, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dal
ricevimento della domanda completa
dei dati e documenti richiesti da
parte del competente ente gestore
della forma di previdenza
obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la
migliore funzionalità ed efficienza
dell'azione di vigilanza in
relazione alla concreta attuazione
degli obiettivi di cui alla presente
legge enunciati nell'articolo 1,
comma 1, e per approntare mezzi
idonei a perseguire l'inadempimento
degli obblighi di contribuzione
previdenziale inerenti alle
prestazioni lavorative, sarà
previsto, con successivo
provvedimento di legge, l'incremento
della dotazione organica
dell'Ispettorato del lavoro. Al
medesimo fine potrà essere prevista,
con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro delle
finanze, l'istituzione del Nucleo
speciale della Guardia di finanza
per la repressione dell'evasione
contributiva, fiscale, previdenziale
ed assicurativa, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle
finanze - rubrica 2 - Guardia di
finanza - per l'anno 1995 e
successivi e dei contingenti
previsti dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai
regimi aziendali integrativi di cui
al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, già rientranti nel
campo di applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, per i lavoratori e
pensionati, quale che sia il momento
del pensionamento, si applicano le
disposizioni di cui alla presente
legge in materia di previdenza
obbligatoria riferite ai lavoratori
dipendenti e pensionati
dell'assicurazione generale
obbligatoria, con riflessi sul
trattamento complessivo di cui
all'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 357 del 1990, salvo
che non venga diversamente disposto
in sede di contrattazione
collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in
materia previdenziale e assicurativa
esperiti nei confronti dei datori di
lavoro debbono risultare da appositi
verbali, da notificare anche nei
casi di constatata regolarità. Nei
casi di attestata regolarità ovvero
di regolarizzazione conseguente
all’accertamento ispettivo eseguito,
gli adempimenti amministrativi e
contributivi relativi ai periodi di
paga anteriori alla data
dell’accertamento ispettivo stesso
non possono essere oggetto di
contestazioni in successive
verifiche ispettive, salvo quelle
determinate da comportamenti
omissivi o irregolari del datore di
lavoro o conseguenti a denunce del
lavoratore. La presente disposizione
si applica anche agli atti e
documenti esaminati dagli ispettori
ed indicati nel verbale di
accertamento, nonché ai verbali
redatti dai funzionari
dell’Ispettorato del lavoro in
materia previdenziale e
assicurativa. I funzionari preposti
all’attività di vigilanza rispondono
patrimonialmente solo in caso di
danno cagionato per dolo o colpa
grave.
21. Nel rispetto dei princìpi che
presiedono alla legislazione
previdenziale, con particolare
riferimento al regime pensionistico
obbligatorio introdotto dalla
presente legge, il Governo della
Repubblica è delegato ad emanare,
entro venti mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, norme con cui, anche per
quanto attiene alle modalità di
applicazione delle disposizioni
relative alla contribuzione e di
erogazione, attività amministrativa
e finanziaria degli enti preposti
alle assicurazioni obbligatorie per
invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, si stabiliscano, in
funzione di una più precisa
determinazione dei campi di
applicazione delle diverse
competenze, di una maggiore
speditezza e semplificazione delle
procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni
esistenti tra le diverse gestioni,
modifiche, correzioni, ampliamenti
e, ove occorra, soppressioni di
norme vigenti riordinandole,
coordinandole e riunendole in un
solo provvedimento legislativo.
22. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui alla presente
legge sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della
Repubblica, almeno 60 giorni prima
della scadenza prevista per
l'esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari competenti
per la materia si esprimono entro 30
giorni dalla data di trasmissione.
Per lo schema di cui al comma 21 i
predetti termini sono,
rispettivamente, stabiliti in 90 e
40 giorni. I termini medesimi sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e
15 giorni per lo schema di cui al
comma 27 del presente articolo,
nonché per quello di cui
all'articolo 2, comma 18.
Disposizioni correttive nell'ambito
dei decreti legislativi potranno
essere emanate, nel rispetto dei
predetti termini e modalità, con uno
o più decreti legislativi, entro un
anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi.
23. Con effetto dal 1° gennaio 1996,
l'aliquota contributiva di
finanziamento dovuta a favore del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti
è elevata al 32 per cento con
contestuale riduzione delle aliquote
contributive di finanziamento per le
prestazioni temporanee a carico
della gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
procedendo prioritariamente alla
riduzione delle aliquote diverse da
quelle di finanziamento dell'assegno
per il nucleo familiare, fino a
concorrenza dell'importo finanziario
conseguente alla predetta
elevazione. La riduzione delle
aliquote contributive di
finanziamento dell'assegno per il
nucleo familiare, di cui al decreto
- legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni e
integrazioni, ha carattere
straordinario fino alla revisione
dell'istituto dell'assegno stesso
con adeguate misure di equilibrio
finanziario del sistema
previdenziale. Con decreto del
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con
il Ministro del tesoro saranno
adottate le necessarie misure di
adeguamento. Con la medesima
decorrenza, gli oneri per la
corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare, sono posti
integralmente a carico della
predetta gestione di cui
all'articolo 24 della citata legge
n. 88 del 1989 e, contestualmente,
il concorso dello Stato per i
trattamenti di famiglia previsto
dalla vigente normativa è
riassegnato per le altre finalità
previste dall'articolo 37 della
medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime
della riforma della previdenza
obbligatoria disposta dalla presente
legge e dei corrispondenti effetti
finanziari, a decorrere dal periodo
di paga in corso al 1° gennaio 1996,
le aliquote contributive dovute
all'assicurazione generale
obbligatoria per invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme
di previdenza esclusive, sostitutive
ed esonerative della medesima sono
elevate di 0,35 punti percentuali a
carico del dipendente e 0,35 punti a
carico dei datori di lavoro già
obbligati al contributo di cui
all'articolo 22 della legge 11 marzo
1988, n. 67. Con la stessa
decorrenza e fino al 31 dicembre
1998, è prorogato il contributo di
cui all'articolo 22 della citata
legge n. 67 del 1988, per la parte a
carico del datore di lavoro nella
misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche
complementari di cui al comma 1
dell'articolo 18 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed
integrazioni, possono continuare a
prevedere forme di contribuzione in
cifra fissa, fermi restando i limiti
alle agevolazioni fiscali previsti
dal predetto decreto legislativo n.
124 del 1993, e dalle successive
modificazioni ed integrazioni del
medesimo decreto.
26
.......................................................
27. All'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, le parole: <<sei esperti per
l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP>> sono
sostituite dalle seguenti: <<otto
esperti per l'INPS, sei esperti per
l'INAIL e sei per l'INPDAP>>. Con
apposite convenzioni gli enti
previdenziali pubblici regoleranno
l'utilizzo in comune delle reti
telematiche delle banche dati e dei
servizi di sportello e di
informazione all'utenza. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo
della Repubblica è delegato ad
emanare uno o più decreti
legislativi recanti norme volte a
regolamentare le dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e gli
investimenti degli stessi in campo
immobiliare nonché la loro gestione,
sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio
immobiliare non adibito ad uso
strumentale di ciascun ente entro
cinque anni dall'emanazione delle
norme delegate, procedendo in base a
percentuali annue delle cessioni
determinate dalle medesime norme;
b) definizione delle forme di
cessione e gestione del patrimonio
tramite alienazioni, conferimenti a
società immobiliari, affidamenti a
società specializzate, secondo
princìpi di trasparenza, economicità
e congruità di valutazione
economica;
c) effettuazione di nuovi
investimenti immobiliari - fatti
salvi i piani di investimento in
atto e gli acquisti di immobili
adibiti ad uso strumentale -
esclusivamente in via indiretta, in
particolare tramite sottoscrizione
di quote di fondi immobiliari e
partecipazioni minoritarie in
società immobiliari, individuate in
base a caratteristiche di solidità
finanziaria, specializzazione e
professionalità; in ogni caso,
dovranno essere adottate tutte le
misure necessarie per salvaguardare
l'obbligo delle riserve legali
previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in
relazione alle necessità di bilancio
di ciascun ente, secondo criteri di
diversificazione delle
partecipazioni e della detenzione di
quote in singole società idonee a
minimizzare il rischio e ad
escludere forme di gestione anche
indiretta del patrimonio
immobiliare;
e) verifica annua da parte del
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento
delle dismissioni e sul rispetto dei
criteri per i nuovi investimenti
degli enti, con comunicazione dei
risultati attraverso apposita
relazione da presentare ogni anno
alle competenti Commissioni
parlamentari;
f) soppressione delle società già
costituite per la gestione e
l'alimentazione del patrimonio
immobiliare dei predetti enti.
28. A far data dal 1° gennaio 1996
saranno soggette all'assicurazione
obbligatoria per la tubercolosi le
Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) o loro reparti
convenzionati con il Servizio
sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, competendo
soltanto ad esse la qualifica di
istituzione pubblica sanitaria.
4. Destinatari. - 1
......................................
2
........................................................
3
........................................................
4
........................................................
5. Costituzione dei fondi pensione
ed autorizzazione all'esercizio. -
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge,
l'autorizzazione all'esercizio
attività ai sensi del comma 3
dell'articolo 4 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ,
e successive modificazioni ed
integrazioni, è concessa
esclusivamente ai fondi pensione
costituiti nelle forme previste dal
comma 1 dell'articolo 4 del medesimo
decreto legislativo.
6. Decadenza dell'autorizzazione
all'esercizio attività dei fondi
pensione. - 1. Al comma 7
dell'articolo 4 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ,
e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole:
<<ventiquattro mesi>> sono
sostituite dalle seguenti <<dodici
mesi>>.
7. Banca depositaria. - 1
................................
8. Finanziamento. - 1
....................................
2. Per le imprese con un numero di
dipendenti non superiore a 25 la
destinazione al finanziamento dei
fondi pensione dell'accantonamento
annuale del TFR eccedente la quota
di cui all'articolo 13, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 , come
sostituito dall'articolo 11 della
presente legge, per i lavoratori di
prima occupazione, successiva alla
data di entrata in vigore della
presente legge, è sospesa per i
quattro anni successivi alla stessa
data.
9. Fondi pensione aperti. - 1
............................
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed
integrazioni, trovano applicazione,
nei diversi settori, decorsi sei
mesi dal rinnovo del primo contratto
nazionale di categoria
successivamente all'entrata in
vigore della presente legge ovvero
decorsi sei mesi dalla stipula di
diversi accordi collettivi nazionali
istitutivi di forme pensionistiche
complementari.
10. Permanenza nel fondo pensione e
cessazione dei requisiti di
partecipazione. - 1
.....................................
11. Trattamento tributario dei
contributi e delle prestazioni.
-
1
........................................................
2. agli effetti del comma 10
dell'articolo 13 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ,
come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, il riferimento
all'articolo 17, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, va inteso nel senso
che nell'importo dei contributi a
carico del lavoratore non sono
computate le quote del TFR destinate
alle forme pensionistiche
complementari e che sono comunque
consentite le anticipazioni previste
dall'articolo 7 del citato decreto
legislativo.
3
........................................................
12. Regime tributario dei fondi
pensione. - 1 ............
2. Per gli anni 1993 e 1994 il
versamento dell'imposta sostitutiva
prevista dall'articolo 14 del
decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, è eseguito,
in due rate di eguale importo, entro
il secondo e l'ottavo mese
successivi a quello di entrata in
vigore della presente legge, con una
maggiorazione a titolo di interessi,
calcolata in base al tasso annuo del
9 per cento, decorrente dal termine
previsto dal comma 2 del citato
articolo 14 del decreto legislativo
n. 124 del 1993. Il fondo può
comunque optare per il versamento in
unica soluzione dell'imposta dovuta
entro il termine previsto per il
versamento della prima rata.
3. I versamenti d'acconto
dell'imposta sui redditi delle
persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi effettuati negli
anni 1993 e 1994 da parte dei fondi
pensione si scomputano dai
versamenti dell'imposta sostitutiva
dovuta ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, fino a
compensazione.
4. Nel caso di fondi pensione
costituiti come patrimonio di
destinazione, separato e autonomo,
ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, l'imposta sostitutiva
per il fondo di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, è
corrisposta dalla società o ente
nell'ambito del cui patrimonio il
fondo è costituito.
5. L'imposta del 15 per cento di cui
al comma 5 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, nel testo previgente alle
modificazioni apportate dalla
presente legge, se già versata, può
portarsi in compensazione
dell'imposta sostitutiva dovuta a
norma del comma 1 dell'articolo 14
del suddetto decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo.
Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le relative
modalità.
13. Vigilanza sui fondi pensione. -
1 ....................
2. Per il funzionamento della
commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 16 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, è autorizzata la
spesa di lire 5.000 milioni a
decorrere dall'anno 1996. All'onere
per gli anni 1996 e 1997 si provvede
mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi
anni: per lire 3.500 milioni
dell'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e per lire 1.500
milioni dell'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica
istruzione, iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1995 - 1997, al
capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1995.
3. Il finanziamento della
commissione può essere integrato,
nella misura massima del 50 per
cento dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 2, mediante il
versamento annuale da parte dei
fondi pensione di una quota non
superiore allo 0,5 per mille dei
flussi annuali dei contributi
incassati. Gli importi e le modalità
dei versamenti sono definiti,
sentita la commissione di vigilanza,
con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il
Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
14. Compiti della commissione di
vigilanza. - 1 ..........
2. Al fine di garantire la
continuità attività di vigilanza, la
commissione di vigilanza già
istituita presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e
operante alla data di entrata in
vigore della presente legge continua
ad espletare le sue funzioni fino
all'insediamento della nuova
commissione prevista dall'articolo
16 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, come sostituito dal
comma 1 dell'articolo 13.
Successivamente e per la residua
durata dell'originario incarico, i
componenti della predetta
commissione assumono la qualifica di
esperti, ai sensi e per gli effetti
previsti al citato articolo 16,
comma 3, del decreto legislativo n.
124 del 1993.
15. Regime transitorio. - 1
..............................
2
........................................................
3
........................................................
4
........................................................
5
........................................................
6. Per i fondi pensione che abbiano
presentato istanza al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale
per l'applicazione del periodo
transitorio di cui all'articolo 18,
comma 8 - bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed
integrazioni, all'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 14 dello stesso
decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'articolo 12
della presente legge, si applica, a
decorrere dal 1995 e fino al termine
del periodo transitorio, una
addizionale nella misura dell'1 per
cento calcolata sul patrimonio netto
contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato dal fondo.
7. I fondi di cui al comma 6
presentano ai Ministeri delle
finanze e del lavoro e della
previdenza sociale, entro il 30
giugno di ogni anno a decorrere dal
1996, un prospetto da cui risulti
l'ammontare dei contributi versati
per gli iscritti successivamente
alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e quello dell'addizionale
all'imposta sostitutiva di cui al
comma 6. Il Ministro delle finanze,
con proprio decreto, di concerto con
il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, può modificare,
sulla base dei dati risultanti nel
prospetto e per ciascuno dei fondi,
la misura dell'addizionale prevista
al fine di eliminare eventuali
perdite di gettito derivanti
dall'applicazione del regime
tributario transitorio di cui
all'articolo 18, comma 8 -
quater, del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993,
introdotto dal comma 5 del presente
articolo. L'integrazione
dell'addizionale all'imposta
sostitutiva dovrà essere versata
entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del
Ministro delle finanze di cui al
precedente periodo, con le modalità
di cui all'articolo 14, comma 2,
dello stesso decreto legislativo n.
124 del 1993, come sostituito
dall'articolo 12 della presente
legge.
8. I contributi versati dal datore
di lavoro e dal lavoratore a fondi
costituiti ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed
integrazioni, definiti da accordi
collettivi antecedenti la data di
entrata in vigore della presente
legge, mantengono limitatamente agli
iscritti al 31 maggio 1993, il
trattamento fiscale previsto dallo
stesso decreto legislativo n. 124
del 1993, e successive modificazioni
ed integrazioni, fino al rinnovo
degli accordi stessi e comunque per
un periodo massimo di quattro anni
dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
16. Sanzioni. - 1
........................................
17. Entrata in vigore. - 1. La
presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Tabella A
(v. articolo 1, comma 6)
Coefficienti di trasformazione
|
Divisori | Età | Valori |
|
21,1869 | 57 | 4,720% |
|
20,5769 | 58 | 4,860% |
|
19,9769 | 59 | 5,006% |
|
19,3669 | 60 | 5,163% |
|
18,7469 | 61 | 5,334% |
|
18,1369 | 62 | 5,514% |
|
17,5269 | 63 | 5,706% |
|
16,9169 | 64 | 5,911% |
|
16,2969 | 65 | 6,136% |
|
tasso di sconto = 1,5% |
Tabella B
(v. articolo 1, comma 26)
Colonna 1: anno
Colonna 2: età
Colonna 3: anzianità contributiva
|
1996 | 52 | 36 |
|
1997 | 52 | 36 |
|
1998 | 53 | 36 |
|
1999 | 53 | 37 |
|
2000 | 54 | 37 |
|
2001 | 54 | 37 |
|
2002 | 55 | 37 |
|
2003 | 55 | 37 |
|
2004 | 56 | 38 |
|
2005 | 56 | 38 |
|
2006 | 57 | 39 |
|
2007 | 57 | 39 |
|
2008 in poi | 57 | 40 |
Tabella C
(v. articolo 1, comma 27)
Colonna 1: anzianità al 31/12/95
Colonna 2: anzianità necessaria al
pensionamento
|
da 19 a 21 | 32 |
|
da 22 a 25 | 31 |
|
da 26 a 29 | 30 |
Tabella D
(v. articolo 1, comma 27)
Riduzioni percentuali dei
trattamenti pensionistici
Anni mancanti a 37 . | 1 |2 |3 |4 |5
|6 |7 |
Penalizzazioni . . . . . |
1%|3%|5%|7%| 9%|11%|13% |
Tabella E
(v. articolo 1, comma 29)
|
Data entro la quale |
|
si matura |Data di decorrenza del
trattamento |
|
il requisito | |
|
contributivo | |
|
Lavoratori dipendenti pubblici e
privati |
|
|
|
31 dicembre 1994 |1° gennaio 1996
per i soggetti che |
|
hanno un'età pari o superiore a 57 |
|
|anni. 1° aprile 1996 per i
rimanenti |
|
|soggetti. |
|
31 dicembre 1995 |1° luglio 1996 per
i soggetti che |
|
|hanno un'età pari o superiore a |
|
|57 anni. 1° ottobre 1996 per i |
|
| rimanenti soggetti. |
|
30 giugno 1996 |1° ottobre 1996 per
i soggetti che |
|
|hanno un'età pari o superiore a |
|
|57 anni. |
|
31 dicembre 1996 |1° gennaio 1997
per i rimanenti |
|
| soggetti. |
|
30 giugno 1997 |1° luglio 1997 per i
soggetti che |
|
|hanno un'età pari o superiore a |
|
|57 anni. |
|
31 dicembre 1997 |1° gennaio 1998
per i rimanenti |
|
| soggetti. |
|
Lavoratori autonomi iscritti
all'INPS |
|
|
|
31 dicembre 1994 |1° gennaio 1996
per i soggetti che |
|
|hanno un'età pari o superiore a |
|
|57 anni. 1° aprile 1996 per i |
|
| rimanenti soggetti. |
|
31 dicembre 1995 |1° luglio 1996 per
i soggetti che |
|
|hanno un'età pari o superiore a |
|
|57 anni. 1° ottobre 1996 per i |
|
| soggetti che hanno più di 55 anni.
|
|
| 1° gennaio 1997 per i rimanenti |
|
|soggetti |
|
31 dicembre 1996 |1° gennaio 1997
per i soggetti che |
|
|hanno un'età pari o superiore a |
|
|57 anni. 1° luglio 1997 per i |
|
| rimanenti soggetti. |
Tabella F
(v. articolo 1, comma 41)
Tabella relativa ai cumuli tra
trattamenti pensionistici
ai superstiti e redditi del
beneficiario
|Reddito superiore a 3 volte il
|Percentuale di cumulabilità: |
|
trattamento minimo annuo del | 75
per cento del trattamento |
|
Fondo pensioni lavoratori di- | di
reversibilità. |
|
pendenti, calcolato in misura | |
|
pari a 13 volte l'importo in | |
|
vigore al 1° gennaio. | |
|Reddito superiore a 4 volte il
|Percentuale di cumulabilità: |
|
trattamento minimo annuo del | 60
per cento del trattamento |
|
Fondo pensioni lavoratori di- |di
reversibilità. |
|
pendenti, calcolato in misura | |
|
pari a 13 volte l'importo in | |
|
vigore al 1° gennaio. | |
|Reddito superiore a 5 volte il
|Percentuale di cumulabilità: |
|
trattamento minimo annuo del | 50
per cento del trattamento |
|
Fondo pensioni lavoratori di | di
reversibilità. |
|
pendenti, calcolato in misura | |
|
pari a 13 volte l'importo in | |
|
vigore al 1° gennaio. | |
Tabella G
(v. articolo 1, comma 42)
Tabella relativa ai cumuli tra
assegno di invalidità
e
redditi da lavoro
|
Redditi | Percentuale di riduzione |
|Reddito superiore a 4 volte il |25
per cento dell'importo |
|
trattamento minimo annuo del Fondo |
dell'assegno. |
|
pensioni lavoratori dipendenti, | |
|
calcolato in misura pari a 13 | |
|
volte l'importo in vigore al 1° | |
|
gennaio. | |
|
| |
|Reddito superiore a 5 volte il |50
per cento dell'importo |
|
trattamento minimo annuo del Fondo
|dell'assegno. |
|
pensioni lavoratori dipendenti, | |
|
calcolato in misura pari a 13 | |
|
volte l'importo in vigore al 1° | |
|
gennaio. | |