L'articolo 8 della manovra anti-crisi di ferragosto (legge
148/2011) spiana la strada alla disseminazione di una quantità
imprecisabile di particolarismi regolativi incistati nelle
periferie aziendali e/o territoriali del sistema paese. Il che
lascia prevedere l'incontrollata disgregazione di un corpus
normativo come il diritto del lavoro che, sia pure con fatica,
aveva acquistato ed era riuscito a conservare una propria
organicità e una propria identità. Per questo tutti i
commentatori concordano che l'articolo 8, anche se la mentalità
perversa del suo autore gli attribuisce una valenza liberatoria,
ha materializzato un incubo da Apocalisse. Finora, però, non è
stato notato che in greco questa parola non significa soltanto
distruzione. Significa anche rivelazione di cose nascoste.
In effetti, è come se l'art. 8 sollevasse un velo, rendendo
palese quel che celava una prassi circondata da vasti consensi.
La norma cioè estremizza la logica privatistica sulla quale si è
venuto costruendo con dogmatica durezza, nel dopo-Costituzione,
l'impianto politico-culturale di un settore cruciale
dell'esperienza giuridica. Pur non essendone a rigore la
conseguenza necessitata e inevitabile, non segna nemmeno una
netta cesura. Tutt'al contrario, si colloca lungo una linea di
continuità col processo di de-costituzionalizzazione che ha
fatto defluire ed ha allontanato il lavoro, le sue regole e il
sindacato, dalla sfera dell'interesse pubblico rappresentato
dallo Stato e presidiato dalle leggi. Essendone l'approdo
finale, la norma ne svela l'interna coerenza di svolgimento fino
a celebrarne l'apologia. Peraltro, l'autore dell'art. 8 si
propone di andare oltre la dissoluzione in ambito privatistico
del diritto del lavoro. Si propone di esorcizzare programmi di
politica del diritto che, come lo Statuto dei lavoratori, sono
uno sviluppo deduttivo del seguente principio: senza la libertà
dei privati il lavoro non può spostare in avanti l'equilibrio
dei rapporti di forza col capitale, ma la libertà dei privati da
sola non basta a metterlo in sicurezza. Ecco, allora, il
messaggio trasmesso dall'art. 8: lo Stato con le sue leggi e i
suoi apparati coercitivi o di controllo deve rimpicciolire il
suo ruolo, ritrarsi e poi sparire dall'orizzonte del diritto
sindacale e del lavoro - irrilevante essendo che lo Stato abbia
la forma di «una Repubblica democratica fondata sul lavoro».
Fondata sul lavoro legale, la cui accessibilità essa medesima si
obbliga a promuovere (art. 4), retribuito con un salario
«sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa» (art. 36), protetto da un welfare idoneo a
fornire mezzi adeguati per fronteggiare situazioni di bisogno
(art. 38), munito del diritto di auto-organizzarsi, sia per
negoziare i trattamenti minimi inderogabili (art. 39), che per
gestire la lotta sindacale (art. 40).
La descritta chiave di lettura dell'art. 8 offre la ghiotta
opportunità di verificare come e quanto i fideismi possano alla
fine risultare deleteri, malgrado la bontà delle motivazioni
originarie. Con ciò intendo dire che non ha senso demonizzare
l'opzione di politica del diritto, risalente agli anni
Cinquanta, secondo la quale la privatizzazione del diritto
sindacale e del lavoro è sinonimo di libertà intesa come potere
dei privati di gestire i propri interessi senza le stampelle del
potere pubblico e dunque senza doverne pagare il prezzo. Sarebbe
saggio, invece, contestualizzarla.
La ripresa degli studi giuridici decollò sull'onda di
un'indignazione per l'orgia pubblicistica dell'età fascista che
faceva apparire prioritaria l'esigenza di evitare ogni
contaminazione con un regime che aveva vampirizzato il diritto
sindacale, trasformandolo in altro-da-sé, e aveva penalizzato il
diritto del contratto di lavoro, riducendone drasticamente lo
spazio di autonomia creativa che soltanto il conflitto sociale
può procurargli. Viceversa, il rischio di contaminazioni era
nelle cose, dal momento che si era concordemente deciso di
demandare la responsabilità politica di defascistizzare
l'ordinamento (ereditato con beneficio d'inventario stante la
pessima fama del de cuius) alle future maggioranze parlamentari
e, nel frattempo, al ceto professionale politicamente meno
responsabile e culturalmente più legato al passato: ossia, ai
giudici ordinari, al giudice delle leggi (che si sarebbe
insediato soltanto nella seconda metà degli anni Cinquanta) e in
genere agli operatori giuridici. Come dire che la giovane
democrazia ha dovuto imparare a vivere senza Costituzione - e
non solo in materia sindacale e del lavoro - perché occorreva
tempo per bonificare il terreno nel quale era germogliata la
normativa fascista. E ciò soprattutto perché il giudizio di
disvalore che si era guadagnato la legificazione cingolata
emanata in età fascista non era affatto generalizzato; anzi,
erano in molti a ritenere che fosse possibile democratizzarla
previo un intelligente maquillage. In un clima culturale così
ambiguo, la soluzione della disputa sull'attuazione dell'art. 39
(che portava con sé, per una sorta di automatismo, l'attuazione
dell'art. 40 secondo il quale lo sciopero è «un diritto che si
esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano») venne
facilitata dalla larga condivisione del pregiudizio favorevole
di cui godeva il diritto privato codificato nel 1942.
Un pregiudizio avvalorato da un'accomodante storiografia,
secondo la quale l'elaborazione del codice era riuscita a
sottrarsi a pesanti compromissioni col regime. Pertanto,
l'ancoraggio privatistico del diritto sindacale e del lavoro
venne enfatizzato perché consentiva di dare una giustificazione
politico-culturale ad un'inadempienza costituzionale.
L'essenziale era che a un movimento sindacale come il nostro,
con enormi ritardi da colmare quanto a esperienza di libertà,
non fosse negata la chance di costruirsi la sua al di fuori di
schemi regolativi prefabbricati con materiali avariati.
Insomma, la delegittimazione della costituzione del 1948 in
materia sindacale e del lavoro è iniziata in nome della
democrazia.
Buttato lì con una franchezza che rasenta la ruvidità, l'assunto
fa una certa impressione. Eppure, è ovvio che la Cgil non si
fidasse di un Parlamento che nell'età dei governi centristi
detestava tutto ciò che aveva odore di sinistra di classe e che,
da parte sua, la neo-nata Cisl premesse sulla Dc per dissuaderla
dall'approvare una legge che, trasferendo il principio di
maggioranza nella dinamica delle relazioni collettive di lavoro
formulato dall'art. 39, rischiava di strozzarla nella culla.
Casomai, bisognerebbe chiedersi quale significato abbia finito
per acquistare la disattivazione costituzionale che i sindacati
hanno continuato a reclamare anche dopo che la Cisl, raggiunte
le dimensioni di un'organizzazione di massa, non aveva più
bisogno di protezioni; dopo che il Muro di Berlino è crollato e
la conventio ad excludendum su cui si reggeva la Repubblica dei
partiti non è un esangue anacronismo soltanto per Silvio
Berlusconi - anche perché non si sa che fine abbia fatto la
sinistra: desaparecida come un soldato spedito al fronte i cui
cari attendono con apprensione il ritorno a casa, c'è chi dice
che sia morta, chi dice che sia prigioniera del nemico, chi dice
che abbia disertato.
Il tasso di ascolto della reiterata denuncia del pericolo
mortale che correrebbe il lavoro a gravitare nell'orbita del
diritto dello Stato per il quale si è combattuta una guerra
civile è troppo elevato per non insospettire. Il fatto è che fa
comodo crederci, allo Stato e ai partiti, perché li
de-responsabilizza in ordine all'attuazione di mezza
Costituzione; che viene così appaltata a soggetti privati il cui
coinvolgimento istituzionale si sviluppa in una cornice di bassa
politica.
Per questo, domina la tendenza a premiare la fatalistica
credenza dell'immutabilità di ciò che, dovendo essere, è stato -
irrilevante essendo l'entità dello sbrego subito dal tessuto
della democrazia costituzionale.
Infatti, a furia di rivendicare all'auto-determinazione delle
parti sociali la regolazione del lavoro e del sindacato, un poco
alla volta esse hanno finito col maturarne una concezione
proprietaria finalizzata alla crescita del loro potere di
rappresentanza ed al consolidamento organizzativo del loro
ruolo. Ne costituisce un sicuro indizio la postilla dell'accordo
del 28 giugno 2011 dalla quale si desume che le confederazioni
giudicano l'art. 8 non tanto come un indebolimento della tutela
del lavoro quanto piuttosto come un fattore di disturbo della
propria primazia.
È un sintomo che pesca nel profondo. Per questo, bisognerebbe
analizzarlo. Sia pure dicendo, con Massimo Troisi, «scusate il
ritardo».