Ecco, in sintesi, i principali punti del
decreto approvato dal Consiglio dei ministri
A - Norme generali sulle liberalizzazioni.
1. Liberalizzazione delle attività economiche e
riduzione degli oneri amministrativi delle imprese - la norma
dispone l'abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze,
nulla osta o preventivi atti di assenso, per l'avvio di un'attività
economica, non giustificati da un interesse generale,
costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento
comunitario. Sono escluse dall'ambito di applicazione della
disciplina il trasporto di persone e cose su autoveicoli non di
linea, i servizi finanziari e di comunicazione come definiti
dall'art. 5 Del decreto legislativo 59/2010, nonchè le attività
specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita
autorità indipendente.
2. Riduzione degli oneri di accesso ai piani di
rateazione dei debiti tributari - si prevede un piano di rateazione
dei debiti tributari, con rate inizialmente basse e progressivamente
crescenti. Si prevede, inoltre, che in caso di dilazione del
pagamento non si proceda ad iscrizione ipotecaria, salvo che il
debitore sia moroso per due rate consecutive. La permanenza
dell'ipoteca accesa sui beni immobili del debitore d'imposta,
infatti, impedisce a quest'ultimo, ancorchè in regola con i
pagamenti, di accedere al sistema bancario per alimentare attività
industriali o commerciali.
3. Accesso dei giovani alla costituzione di società
a responsabilità limitata - con l'inserimento nel codice civile
dell'art. 2463-Bis, è istituita a favore dei soggetti con età
inferiore a 35 anni la "società semplificata a responsabilità
limitata", sottoposta ad un regime agevolato sia per quanto riguarda
l'ammontare del capitale (minimo di un euro) che le formalità di
costituzione.
4. Norme a tutela e promozione della concorrenza
nelle regioni e negli enti locali e a tutela dei consumatori - è
attribuito alla presidenza del consiglio dei ministri il compito di
monitorare la normativa regionale e locale al fine di individuare
disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della
concorrenza ed eventualmente sollecitare l'adozione dei poteri
governativi sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120 della
costituzione, per la tutela dell'unità giuridica ed economica dello
stato.
B - Tutela dei consumatori.
1. Tutela amministrativa contro le clausole
vessatorie - si inserisce nel codice del consumo l'articolo 37-bis
che, posto dopo l'articolo 37 in tema di azione inibitoria concessa
alle associazioni dei consumatori nei confronti dei professionisti
che utilizzano condizioni generali di cui sia accertata l'abusività,
offre un'ulteriore tutela amministrativa contro la vessatorietà
delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e
consumatori. E' prevista, al riguardo, l'attribuzione di maggiori
poteri all'autorità garante per la concorrenza e il mercato.
2. Norme per rendere più efficace l'azione di
classe - sono apportate modificazioni all'articolo 140-bis del
codice del consumo, rimuovendo taluni limiti soggettivi e
procedurali nell'esercizio della c.D. Class action.
3. Tutela delle microimprese da pratiche
commerciali ingannevoli e aggressive - sono rafforzati gli strumenti
di tutela a favore delle imprese di minori dimensioni, estendendo
anche alle microimprese (con meno di 10 dipendenti e un fatturato
annuo inferiore ai 2 milioni di euro) le tutele attualmente previste
dal codice del consumo in favore delle sole persone fisiche.
4. Contenuto delle carte di servizio - la norma
integra in dettaglio il contenuto minimo delle c.D. "Carte di
servizio" ai concessionari, stabilendo che nelle stesse debbano
essere indicati in modo specifico i diritti, anche di natura
risarcitoria, che i consumatori e le imprese utenti possono esigere
nei confronti dei gestori del servizio.
C - Servizi professionali.
1. Abrogazione tariffe professionali e obblighi del
professionista - la disposizione abroga le tariffe delle professioni
regolamentate. Il compenso per le prestazioni professionali è
pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico
professionale. Al cliente è data facoltà di chiedere un preventivo.
Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della
polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio
dell'attività professionale.
2. Accesso dei giovani all'esercizio delle
professioni - tra i principi di carattere organizzativo che
disciplinano l'autonomia delle università, è introdotta la
possibilità di prevedere, nei rispettivi statuti e regolamenti, che
lo studente possa svolgere il tirocinio o la pratica, finalizzati
all'iscrizione negli albi professionali, nel corso dell'ultimo
biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea
specialistica o magistrale. Il tirocinio o la pratica sono
equiparati a quelli previsti per l'iscrizione agli albi
professionali.
3. Estesione ai liberi professionisti della
possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi - la
disposizione è finalizzata ad integrare il comma 7 dell'art. 39 Del
dl n.
201/2011, Che prevede che al capitale sociale dei confidi e delle
banche possano partecipare imprese non finanziarie di grandi
dimensioni, con la previsione della possibilità anche per i liberi
professionisti di poter partecipare al capitale sociale con i
medesimi limiti societari previsti per i predetti enti.
4. Potenziamento del servizio di distribuzione
farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e disciplina
della somministrazione dei farmaci generici - si perseguono varie
finalità. In particolare, viene abbassato a 3000 abitanti il
"quorum" di popolazione previsto per l'apertura di una farmacia (in
luogo di 4000-5000). Si prevede inoltre la possibilità che le
regioni, in deroga al criterio del rapporto farmacia-popolazione,
istituiscano nuove farmacie in luoghi maggiormente frequentati. E'
inoltre estesa la vendita di medicinali di fascia c. Viene poi
abbreviato il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a
persone non aventi i necessari requisiti professionali.
5. Incremento del numero dei notai e concorrenza
nei distretti - viene aumentata la pianta organica dei notai di 500
posti, da coprire per concorso nel biennio 2012-2014. E' inoltre
assicurata all'utenza un rapporto più diretto ed immediato con il
professionista.
D - Energia.
1. Misure per la riduzione del prezzo del gas per i
clienti vulnerabili - è previsto che nel meccanismo con cui
l'autorità per l'energia elettrica ed il gas aggiorna il prezzo del
gas per le famiglie e le piccole e medie imprese si riduca
gradualmente il riferimento ai prezzi internazionali del petrolio
per considerare anche i prezzi sui mercati europei del gas, con
effetti di contenimento delle bollette.
2. Misure per ridurre i costi di approvvigionamento
di gas per le imprese - si istituisce un nuovo tipo di servizio di
stoccaggio del gas per consentire alle imprese utilizzatrici di
approvvigionarsi direttamente all'estero a prezzi più competitivi.
3. Disposizioni in materia di separazione
proprietaria - si riattiva la procedura per definire la separazione
della rete gas dall'eni nella prospettiva di un operatore di rete
con proiezione europea che potenzi le capacità di trasporto del gas
in italia e verso l'europa.
4. Sviluppo di risorse energetiche naturali
strategiche - si introducono vantaggi per i residenti dei territori
interessati dagli impianti di estrazione di idrocarburi a valere su
una parte delle future entrate fiscali connesse.
5. Distribuzione carburanti - pluralità di
contratti possibili tra gestori degli impianti e compagnie
petrolifere, da regolamentare in sede sindacale. Ampliamento delle
possibilità di vendita di altri articoli di commercio presso gli
impianti di distribuzione. Rimozione dei vincoli non giustificati
all'apertura di impianti presso i centri commerciali. Maggiore
trasparenza sui prezzi effettivi dei carburanti a vantaggio dei
consumatori. Promozione della diffusione del metano per autotrazione
presso gli impianti di distribuzione.
6. Mercato elettrico - aggiornamento della
disciplina per tener conto della crescita dell'energia prodotta da
fonti rinnovabili e maggiore integrazione con i mercati elettrici
europei a fini di contenimento delle bollette e del prezzo
dell'energia per le imprese utilizzatrici. Migliorare la concorrenza
aumentando la trasparenza informativa nei rapporti tra imprese e
clienti.
7. Smantellamento dei siti nucleari dismessi -
accelerazione delle procedure per smantellare gli impianti nucleari
dismessi e rafforzamento della sicurezza dei rifiuti nucleari.
E - Servizi pubblici locali.
1. Promozione della concorrenza dei servizi
pubblici locali - accelerazione della costituzione di ambiti
territoriali ottimali di dimensioni adeguate per una organizzazione
più efficiente dei servizi; incentivi per favorire l'aggregazione
delle aziende in soggetti imprenditoriali più competitivi.
Premialità per gli enti locali che si orientano verso la messa a
gara dei servizi e per le aziende che migliorano l'efficienza e la
qualità dei servizi. Rafforzamento dei poteri dell'autorità
antitrust in materia di servizi pubblici locali. Previsione delle
gare anche per il servizio di trasporto ferroviario regionale alla
scadenza dei contratti di servizio in essere.
F - Servizi bancari e assicurativi.
1. Promozione della concorrenza in materia di conto
corrente o conto di pagamento di base - la disposizione applica a
regime la norma prevista dall'art. 12 Del dl.
201/2011 Solo nell'ipotesi di mancata stipula della convenzione tra
il ministero dell'economia e delle finanze, la banca d'italia,
l'associazione bancaria italiana, la società poste italiane spa e le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, per la
definizione delle caratteristiche di conti correnti e conti base,
nonchè dell'ammontare degli importi delle commissioni da applicare
sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite sportelli
automatici presso una banca diversa da quella del titolare della
carta.
2. Efficienza produttiva del risarcimento diretto e
risarcimento in forma specifica - l'articolo: a) sopprime il secondo
periodo dell'art. 149 Del codice delle assicurazioni private,
eliminando la procedura del risarcimento diretto del danno subito
dal conducente non responsabile; b) modifica talune disposizioni del
codice delle assicurazioni private, introducendo il criterio
dell'efficienza produttiva e del controllo dei costi nel sistema di
risarcimento diretto; c) riduce del 30% l'ammontare del risarcimento
per equivalente, qualora questo sia accompagnato da idonea garanzia,
in relazione alle riparazioni eseguite, fatte di validità non
inferiore a due anni.
3. Repressione delle frodi - la disposizione
introduce l'obbligo, a carico delle imprese assicuratrici
autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile, a
trasmettere a cadenza annuale una relazione all'isvap, recante
informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è
ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di
frodi, oltre ad altre informazioni che pongano l'organo di controllo
in grado di valutare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e
dei sistemi di liquidazione dei sinistri nell'ottica di contrasto
alle frodi.
4. Ispezioni del veicolo, scatola nera, attestato
di rischio, liquidazione dei danni - mediante modifiche agli
articoli 132, 134 e 148 del codice delle assicurazioni private, il
complesso delle disposizioni recate dall'articolo tende a rendere
più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva,
altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e di
ridurre, in generale, l'entità della spesa nel relativo settore.
5. Sanzioni per frodi nell'attestazione delle
invalidità derivanti da incidenti - l'articolo interviene sulla
materia delle false certificazioni relative agli stati di invalidità
conseguenti ad incidenti stradali, da cui derivi l'obbligo del
risarcimento del danno a carico delle società assicuratrici,
disponendo che agli esercenti una professione sanitaria, che
accertino falsamente un'invalidità, si applicano, oltre che le pene
previste al comma 1 dell'art.
55-Quinquies, del d.Lgs. 30 Marzo 2001, n, 165, anche le sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le
disposizioni sono estese ai periti assicurativi, in presenza delle
medesime fattispecie.
6. Obbligo di confronto delle tariffe r.C. Auto -
l'articolo vieta alle compagnie assicurative la distribuzione dei
prodotti o servizi ai clienti finali, disponendo, nel contempo, che
i distributori offrano ai clienti prodotti e servizi assicurativi di
più compagnie. Previste sanzioni per le compagnie assicurative che
limitano, di fatto o con previsioni contrattuali, la libertà
dell'agente nell'offrire servizi e prodotti ritenuti più adeguati.
G - Autorità di regolazione dei trasporti.
La norma apporta modifiche all'art. 37 Del dl 201/2011, 214, con cui
sono state dettate disposizioni in materia di liberalizzazione del
settore dei trasporti, individuando nell'autorità per l'energia
elettrica ed il gas (che assume la denominazione di autorità per le
reti) l'autorità competente ad esercitare funzioni di
regolamentazione nei settori autostradale, ferroviario,
aeroportuale, portuale e della mobilità urbana collegata a stazioni,
aeroporti e porti. La norma definisce inoltre le competenze
dell'autorità negli specifici settori delle autostrade e del
servizio taxi.
H - Finanza di progetto e nuove misure per infrastrutture ed
edilizia.
1) Per incentivare l'attrazione di capitali privati
nelle infrastrutture, si è stabilito di: rivedere la disciplina in
materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di
progetto nell'ambito delle operazioni di finanza di progetto,
introducendo i cosiddetti "project bond" garantiti, da parte del
sistema finanziario e dei fondi privati, anche durante il periodo di
costruzione dell'opera, tradizionalmente scoperto; introdurre nella
finanza di progetto per le infrastrutture strategiche il diritto di
prelazione, per incentivare gli investitori privati ad assumere il
ruolo di promotore in grandi opere, anche non previste negli
strumenti di programmazione; individuare il partenariato
pubblico-privato quale strumento idoneo per la realizzazione in
tempi brevi, e la gestione (ma solo dell'infrastruttura e dei
servizi connessi) di nuove strutture carcerarie; disporre che i
bandi e i piani economico-finanziari per le opere da affidare in
concessione siano definiti in modo da assicurare adeguati livelli di
bancabilità delle opere, consentendo agli istituti finanziatori di
poter contare almeno su un progetto definitivo dell'opera da
realizzare in concessione; misure di correzione delle concessioni di
costruzione e gestione di opere pubbliche, per aprire nuovi spazi
alla concorrenza e rendere più flessibile il meccanismo di subentro.
Non mancano importanti norme di semplificazione e di alleggerimento
procedurale, in tema, a titolo di esempio, di approvazione di
progetti, affidamento di servizi finanziari, di documentazione a
corredo dei piani economico-finanziari.
2) Approvate misure specifiche nel settore
dell'edilizia e della casa, in relazione alla possibilità per i
comuni di concedere l'esenzione dell'imu per tre anni
sull'invenduto, nonchè norme di sterilizzazione dell'iva in favore
dei costruttori di nuove abitazioni e di interventi finalizzati
all'housing sociale.
3) Infine sono state approvate le seguenti
ulteriori misure: destinazione di parte dell'extragettito iva,
relativo alle operazioni riconducibili all'infrastruttura oggetto
dell'intervento, alle società di progetto per le opere portuali con
conseguente crescita del contributo al pil nazionale quantificabile
in 2,75 euro ogni euro di investimento pubblico o privato; anticipo
del recupero delle accise per autotrasportatori; la disposizione
garantirebbe la pace sociale nel settore dell'autotrasporto che in
caso di fermo determinerebbe effetti negativi sul pil con una
incidenza di riduzione pari all'1% settimanale; la norma ha un costo
per la finanza pubblica pari a 29 milioni di euro, già coperto con
le risorse destinate al settore.
I - Taxi, strade e contratti ferroviari.
1. Eliminazione dell'obbligo di applicare i
contratti collettivi di settore nel trasporto ferroviario - viene
eliminato l'obbligo, per le imprese ferroviarie e per le
associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano
servizi di trasporto sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, di
osservare i contratti collettivi nazionali di settore, anche con
riferimento alle prescrizioni in materia di condizioni di lavoro del
personale. Resta ferma invece l'osservanza della legislazione
nazionale e regionale.
2. Liberalizzazioni delle pertinenze delle strade -
è abrogato il comma 5-bis dell'art. 24 Del codice della strada, il
quale dispone che, per esigenze di sicurezza della circolazione
stradale, le pertinenze di servizio relative alle autostrade devono
essere previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se
individuato, dal concessionario, e approvate dal concedente. Con
l'eliminazione del vincolo della preventiva determinazione delle
pertinenze si consente l'individuazione delle pertinenze medesime
anche in diverse da quella progettuale.
3. Servizio taxi - si adeguano i livelli di offerta
del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni
alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di
ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto
di mobilità degli utenti.
L - Funzionamento del mercato unico.
1. Repertorio nazionale dei dispositivi medici - la
norma elimina la tariffa di 100 euro per ogni registrazione di un
dispositivo effettuata nel repertorio, contemporaneamente innalzando
- per esigenze di equilibrio di bilancio - il contributo a carico
delle aziende che producono o commercializzano in italia i suddetti
dispositivi.
2. Dichiarazione preventiva in caso di spostamento
del prestatore di servizi - viene eliminato l'obbligo del prestatore
di servizi transfrontaliero di comunicare l'intenzione di effettuare
la prestazione in italia con un anticipo di almeno trenta giorni,
stabilendosi esclusivamente che la comunicazione sia fatta "in
anticipo" (secondo le previsioni della direttiva 2005/36/ce).
M - Attuazione della direttiva 2009/12/ce concernente i
diritti aeroportuali.
Le norme consentono di dare attuazione completa alla direttiva
2009/12/ce, concernente i diritti aeroportuali, risolvendo così la
procedura d'infrazione n. 2011/0608
Avviata dalla commissione europea per mancato recepimento.
Viene introdotto un regime vigilato e trasparente di fissazione
delle tariffe aeroportuali, prevedendo che in attesa della nuova
autorità di regolazione die trasporti le funzioni di vigilanza
vengano temporaneamente svolte dall'Enac.
(21 gennaio 2012)
- Repubblica