Super-addizionale nelle buste paga 2012
09 dicembre 2011 Sole24ore Con l'ultima versione del decreto «salva-Italia» i contribuenti italiani hanno scoperto che l'addizionale Irpef regionale ha visto salire con effetto sull'anno d'imposta 2011 la propria aliquota di base dallo 0,9% all'1,23 per cento. Oltre a pesare sulla busta paga di lavoratori e pensionati,
la misura complica i calcoli da parte di datori di lavoro e case
di software, già chiamate a recepire le novità arrivare con
tutti gli ultimi provvedimenti in materia fiscale. I tempi
stretti potrebbero non essere sufficienti per aggiornare le
procedure software già da questo mese, con la conseguenza che i
sostituti dovranno riaprire il conguaglio a gennaio o febbraio
2012, come previsto dall'articolo 23 del Dpr 600/1973.
In realtà l'addizionale non deve essere trattenuta in sede di
conguaglio, ma a rate nei mesi da gennaio a novembre del 2012,
per cui, per i dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà
nel corso del 2012, l'addizionale potrà essere determinata anche
nei mesi di gennaio o febbraio. Anche se la prima o la seconda
rata sarà di importo inferiore a quella effettivamente dovuta, a
rilevare è che entro novembre venga trattenuto e versato
l'intero importo dovuto. Per i dipendenti che cessano nel mese
di dicembre, invece, se non sarà possibile seguire da subito i
nuovi parametri, sarà necessario annotare sul Cud l'obbligo di
presentare la dichiarazione dei redditi per versare la
differenza.
Sulla busta paga incide però ovviamente anche la riduzione
dell'acconto Irpef, dal 99% all'82%, deciso con il Dpcm
del 21 novembre. Poiché il sostituto d'imposta, che deve tenerne
conto per i lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza
fiscale, non ha avuto il tempo per procedere al ricalcolo del
secondo acconto, nel mese di dicembre dovrà restituire al
dipendente la maggior imposta trattenuta e, quindi, recuperarla
nei confronti dell'Erario. Il sostituto, non disponendo del 730 né del prospetto di liquidazione (730/2), dovrà partire dall'importo degli acconti (primo e secondo) indicati nel 730/4, che complessivamente ammontano al 99% dell'imposta dovuta, e riproprozionarli affinché rappresentino l'82% dell'Irpef totale 2010. In tal modo potrà quantificare l'Irpef da rimborsare, in misura pari alla differenza tra l'acconto del 99% e quello ridotto dell'82%. Contestualmente il sostituto dovrà recuperare nei confronti dell'Erario le stesse somme rimborsate al pensionato. L'altro elemento da considerare è quello del contributo di solidarietà, che rimane in capo ai contribuenti che dichiarano un reddito lordo complessivo superiore ai 300mila euro all'anno. Le prime versioni del decreto «salva-Italia», infatti, avevano sostituito questo contributo, e quelli a carico di pensionati e dipendenti statali, con un aumento dell'ultima aliquota Irpef, ma nella versione definitiva del testo l'incremento dell'Irpef nazionale non ha trovato spazio e quindi i vecchi contributi sopravvivono. La disciplina di quello relativo ai redditi superiori a 300mila euro lordi all'anno è contenuta nel decreto ministeriale dell'Economia del 21 novembre 2011, che attua quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del Dl 138/2011 per il triennio 2011-2013 (su questo tema si veda anche l'articolo pubblicato qui in basso). |
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