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Lavoro:
messaggio INPS su 10.000 lavoratori in mobilità "derogati"
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25/10/2011
Con
messaggio n. 20062 del 21 ottobre, l'INPS ha finalmente
definito la lista dei 10.000 lavoratori derogati, dando
indicazioni operative alle sedi territoriali per la verifica
degli elenchi.
La positività del messaggio INPS, purtroppo, finisce qui, visto
che l'Istituto fa riserva di successive istruzioni per la
liquidazione delle pensioni per coloro che hanno presentato la
domanda con decorrenza 1 luglio e 1 ottobre 2011, mentre per
quanto riguarda coloro che eccedono la lista dei 10.000 l'INPS
si è premurato di specificare che il mantenimento delle
prestazioni a sostegno del reddito sarà garantito
solo previa emanazione
del decreto interministeriale (Lavoro e Tesoro) previsto dal
comma 5 bis della legge 122 del 2010.
L'INPS quindi non è stato autorizzato dal Ministero del lavoro
a pagare i mesi di settembre e ottobre, con la conseguenza che
molti lavoratori resteranno senza alcun sostegno economico.
Nel messaggio INPS, inoltre, vi sono altre spiacevoli sorprese.
L'Istituto ha infatti sempre affermato che una volta individuati
e verificati i 10.000, le sedi territoriali avrebbero inviato
agli interessati la certificazione del diritto a pensione. Nel
messaggio in questione, invece, si parla di una semplice
“informativa” che viene inviata agli interessati direttamente
dalla Direzione generale dell'INPS. Tale informativa non
certifica alcunché, visto che l'istituto prevede la possibilità
di cambiare l'informativa stessa annullando la precedente
comunicazione!
Nel messaggio, l'INPS precisa che l'informativa circa la
possibilità di accedere alla salvaguardia verrà inviata tre mesi
prima della finestra di accesso al pensionamento. E' onere del
lavoratore far presente nella domanda di pensione che vuole
avvalersi della salvaguardia. L'INPS ha poi precisato che sono
in corso di spedizione le comunicazioni relative ai lavoratori
che hanno maturato il diritto a pensione con decorrenza nel 2011
e nel gennaio 2012.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'elenco dei 10.000
l'INPS ha ribadito quanto previsto dal comma 6 dell'art.12 della
legge 122 del 2010 e cioè che il monitoraggio dei 10.000 deve
essere fatto sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro. L'INPS ha quindi precisato i criteri in base ai quali ha
redatto gli elenchi da inviare alle strutture territoriali per
la verifica del conto assicurativo:
-
lavoratori in mobilità ordinaria, cessati dal lavoro alla
data del 30 aprile 2010, per i quali l'indennità di mobilità
era in pagamento alla data del 31 gennaio 2011. A tale
proposito non condividiamo l'interpretazione data dall'INPS,
visto che la legge 122 del 2010 parla di lavoratori collocati
in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010. Ciò, a nostro
avviso, significa che l'INPS avrebbe dovuto prendere a
riferimento, per una corretta applicazione della legge 122 del
2010, (salvaguardia dei 10000 e mantenimento delle prestazioni
di sostegno al reddito fino al raggiungimento della nuova
decorrenza della pensione prevista dalla finestra mobile di 12
mesi) tutti gli accordi sindacali sottoscritti prima del 30
aprile 2010, anche se i lavoratori sono stati collocati in
mobilità ordinaria successivamente a tale data. Rispetto a
tali lavoratori l'INPS invece precisa soltanto che, in attesa
di un'ulteriore rilevazione, le sedi potranno segnalare i
lavoratori cessati successivamente al 30 aprile 2010, previa
verifica della data degli accordi sulla base dei quali è stato
effettuato il collocamento in mobilità;
-
lavoratori in mobilità lunga (legge 176 del 1998,legge 81
del 2003, legge 296 del 2006) e destinatari della legge 127
del 2006, per i quali l'indennità di mobilità era in pagamento
alla data del 31 gennaio 2011;
-
lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di
settore, titolari di prestazione straordinaria alla data del 1
maggio.
Dal messaggio INPS si evince che “la data di cessazione del
rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio della
salvaguardia, individuata con riferimento al lavoratore che si
colloca alla posizione n. 10.000, è il 30 ottobre 2008” (data
del tutto casuale, raggiungimento dei 10.000) e che potranno
usufruire della salvaguardia tutti i lavoratori cessati dal
lavoro entro il 30 ottobre 2008. I lavoratori cessati dal 31
ottobre 2008 al 30 aprile 2010 sono stati, invece, segnalati
dall'INPS ai Ministeri del lavoro e del Tesoro per l'emanazione
dell'apposito decreto interministeriale previsto dal comma 5 bis
della legge 122 del 2010, mentre l'Istituto non ha ancora
effettuato alcuna rilevazione per coloro che sono cessati dal
lavoro successivamente al 30 aprile 2010.
E' evidente come si sia di fronte ad una lettura riduttiva delle
stesse norme di legge da parte dell'Istituto, e che la
perdurante assenza del decreto interministeriale rischi di
collocare molti lavoratori in un “limbo senza reddito”
inaccettabile sotto ogni profilo. Vi ricordiamo altresì che in
data 28 settembre 2011 avevamo scritto unitariamente al Ministro
e all'INPS affinché fosse comunque assicurata a tutti i
lavoratori che terminassero la permanenza in mobilità la
prosecuzione dell'indennità, cosa che è espressamente negata dal
messaggio 20062.
La CGIL sta intervenendo sull'INPS affinché modifichi il
messaggio, ha chiesto a CISL e UIL di reiterare la richiesta
d'incontro al Ministro, e segnalato la cosa a parlamentari
affinché ne facciano oggetto di interrogazioni e altre azioni
parlamentari, tra cui anche la prosecuzione per il 2012 della
copertura della mobilità per chi si trovasse escluso dalla lista
dei 10.000.
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