Licenziamenti senza giusta causa che si chiudono con un indennizzo ma senza il reintegro; la retribuzione che diventa una variabile decisa dai contratti di prossimità; mansioni e inquadramenti a prescindere dai titoli e dal curriculum; orari, pause, notti in deroga agli accordi nazionali; part time sempre più simile al lavoro a chiamata. Ecco come il contestato articolo 8 può ulteriormente cambiare la condizione dei lavoratori in Italia
ROMA - Tra le pieghe della manovra correttiva
settembrina, il Governo ha inserito un articolo, l'articolo 8, che
poco ha a che fare con la salute dei conti pubblici e molto con la
salute del diritto del lavoro. Nei mesi del declassamento del debito
pubblico italiano e dei conti in rosso, il Ministro Sacconi non
rinuncia a mettere le mani su Contratto Collettivo Nazionale e
Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. L'articolo 8 prevede la
possibilità di derogare, con intese a livello territoriale, sia ai
contratti collettivi nazionali di lavoro che alla legge, su un ampio
ventaglio di materie: dal licenziamento, agli orari di lavoro, alla
regolamentazione del part-time, alle mansioni e agli inquadramenti,
fino alla disciplina delle assunzioni e dei rapporti di lavoro.
Concretamente significa che i diritti dei lavoratori sanciti dalla
Legge e le condizioni previste nei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro potrebbero non valere più. O, almeno, non per tutti, non
ovunque. I contratti di "prossimità" (questa la dicitura utilizzata
per le intese da attivare a livello aziendale o territoriale)
potrebbero stabilire cose anche molto diverse tra luogo e luogo.
Titolati a firmare queste intese i sindacati "comparativamente più
rappresentativi" anche sul piano territoriale o aziendale: un
sindacato presente in una sola impresa, magari perché gradito
all'azienda e quindi magari meno autonomo dagli interessi
dell'impresa, è, insomma, investito dello stesso ruolo di un
sindacato nazionale.
Addio al principio di eguaglianza di trattamento tra lavoratori?
Addio allo Statuto dei Diritti dei Lavoratori? Questa è la posta in
gioco? Lo si vedrà a partire dalle (presumibilmente) numerose cause
di lavoro che partiranno non appena questa norma farà i primi passi.
Sì, perché la norma, oltre ad essere stata fin da subito molto
contestata in ambito sindacale, tanto da scatenare
una
dura reazione della CGIL partita con lo sciopero generale del 6
Settembre 2011, è anche particolarmente confusa, ragion per cui è
diventata oggetto di una pioggia di critiche da parte di una
consistente porzione di giuslavorasti.
In realtà ciò che ispira l'articolo 8 sembra essere la
generalizzazione a tutto il mondo del lavoro delle condizioni e del
trattamento oggi riservate ai lavoratori precari. Per questo il modo
migliore per raccontare le possibili ripercussioni di quella norma è
raccontare la condizione di vita e di lavoro dei così detti
"atipici", ormai sempre più numerosi, ormai sempre più "tipici".
Licenziamenti, mansioni e inquadramenti, orario di lavoro, compenso,
malattia, disciplina: sono tutti temi sui quali a chi ha un
contratto precario non è data alcuna garanzia, né alcuna certezza,
come denuncia la campagna
Giovani
NON+ disposti a tutto della Cgil, che sulla condizione dei
lavoratori precari
e sui rischi dell'articolo 8 della manovra economica ha promosso la
campagna
"La precarietà non
paga".
E' ipotizzabile, dunque, che un "contratto di prossimità"
preveda che, a seguito di un licenziamento senza giusta causa, non
ci sia la reintegra nel posto di lavoro, ma solo un indennizzo,
magari irrisorio. Ecco che l'instabilità dei lavoratori precari
irrompe anche nella vita di tutti gli altri.
Oppure ci si può attendere che a livello aziendale vengano
attribuiti ai lavoratori mansioni e inquadramenti a prescindere dai
titoli e dall'esperienza. Ed ecco quindi l'iper-qualificato a cui
viene chiesto di svolgere compiti di segreteria o il dirigente con
venti anni di anzianità spostato all'ufficio timbri. Oppure, il
contrario: un lavoratore inquadrato a un basso livello cui viene
chiesta un'assunzione di responsabilità sproporzionata. Esattamente
come avviene oggi per quell'esercito di parasubordinati e lavoratori
a termine a cui viene chiesto di far di tutto e di più pur di
assicurarsi il rinnovo del contratto.
Si tratta degli stessi soggetti per cui lo stipendio lo decide,
quasi sempre, il datore di lavoro. Ora, con l'articolo 8, rischiano
di essere in larga compagnia. La retribuzione potrebbe diventare per
tutti, anche per chi ha un contratto collettivo di riferimento, una
variabile su cui intervengono i contratti di prossimità: stipulare
intese sull'inquadramento del personale, infatti, potrebbe
comportare anche un abbassamento della retribuzione, senza alcun
rispetto per la professionalità e le competenze del lavoratore.
Ma l'articolo 8 interviene anche nel concreto svolgimento della
propria prestazione di lavoro: sull'orario di lavoro, per esempio,
si rischia di dire addio al limite delle 40 ore settimanali, così
come sarà possibile una stretta sulle pause, sui riposi giornalieri
e settimanali o sul lavoro notturno. Uno scenario simile a quanto
accaduto nella nota vicenda della Fiat di Pomigliano (a cui
l'articolo 8 della manovra dà il suo imprimatur) e a quello dei
lavoratori precari costretti a lavorare con orari che lasciano poco
spazio alla programmazione della propria esistenza, chiamati senza
preavviso a coprire turni improvvisamente vaganti o a svolgere
lavoro extra a parità di retribuzione.
Una stretta è assai probabile anche sul part-time, su cui potrebbe
accadere quasi di tutto: il tempo di lavoro potrebbe essere
organizzato a seconda delle esigenze dell'impresa e distribuito in
modo variabile da periodo a periodo. Qualcosa di simile a quanto
avviene oggi ai lavoratori con contratto "a chiamata": una delle
tipologie contrattuali introdotte con la legge 30 e ritenute tra le
più "precarizzanti".
E ancora, nell'universo delle possibili ripercussioni della nuova
norma, ritroviamo la tutela della malattia, potenzialmente soggetta
a restrizioni, e tutto ciò che attiene alla "disciplina del rapporto
di lavoro", che significa uno spettro particolarmente ampio di
ambiti: dal possibile allungamento del "periodo di prova" (oggi di
massimo 6 mesi da previsione legislativa) producendo anche per
questa via una surrettizia eliminazione dell'articolo 18; alla
drastica riduzione degli scatti d'anzianità; all'ampliamento a
dismisura dello spettro di sanzioni disciplinari possibili, alla
limitazione dei diritti sindacali. Tutte cose che i precari non
hanno sostanzialmente mai conosciuto.