Emilia Recchi è avvocato del Foro di Roma, fa parte del
collegio difensivo della Fiom nazionale nella causa
contro la Fiat e, come gli altri colleghi del collegio,
è una componente della Consulta Giuridica della Fiom. Le
abbiamo chiesto una prima considerazione sulla sentenza
di sabato e sulle sue possibili conseguenze.
Possiamo dare ora un giudizio più ponderato
sulla sentenza di Torino?
In assenza delle motivazioni (che saranno rese
note entro 60 giorni, ndr), possiamo dire con certezza
che il giudice, accogliendo una delle due domande del
ricorso, ha qualificato come antisindacale il
comportamento della Fiat, a seguito del quale la Fiom è
stata estromessa dallo stabilimento di Pomigliano.
Ovvero la tesi di fondo che noi sostenevamo in questa
causa.
Da questo punto di vista, la Fiom riavrebbe
tutti i diritti di agibilità interna allo stabilimento?
Esattamente. I diritti di assemblea, i
permessi, il diritto di costituire una rappresentanza
sindacale e gli altri previsti dal Titolo Terzo dello
Statuto dei lavoratori.
Ma a questo punto non si capisce se nel rapporto
interno alla fabbrica ci saranno Rsu (elette dai
lavoratori, ndr) o Rsa (nominate dai sindacati) o
cos'altro?
Nei diritti dello Statuto sono disciplinate le
Rsa. Le Rsu derivano invece da una normativa
contrattuale che risale al 1993, non da una legge.
Ma, in pratica, come possono coesistere due
regimi differenti dentro lo stesso stabilimento?
In base all'accordo separato - non sottoscritto
dalla Fiom - solo i sindacati firmatari dello stesso
potevano costituire le Rsa. Ora anche la Fiom potrà
nominare una propria rappresentanza secondo quanto ha
stabilito il Giudice. Certamente ci saranno dei
problemi, che affronteremo man mano che si presentano.
Senza essere tenuta al rispetto della «clausola
di responsabilità»?
La Fiom non ha firmato quell'accordo, quindi
non è vincolata alla clausola di responsabilità.
Il giudice, però, ha ritenuto legittima la
costituzione della newco. Questo non è
in pesante contraddizione con quanto voi avevate
chiesto?
Non si poneva un problema di legittimità della
Newco, ma semmai del fatto che la sua costituzione
rientrava nell'operazione volta ad escludere la Fiom,
sotto il profilo cioè dell'antisindacalità. La domanda
che è stata rigettata era invece relativa alla nullità
delle clausole in violazione dell'art.2112 in materia di
trasferimento di azienda, Infatti, avevamo impugnato gli
accordi separati nella parte in cui prevedevano che
l'operazione societaria non si configurava come
trasferimento d'azienda e che quindi i lavoratori
sarebbero stati assunti con «cessione di contratto»,
ovvero - secondo l'accordo del febbraio 2011 - ex novo,
come poi è avvenuto. Per quale motivo il giudice ha
diversamente ritenuto, si saprà dalle motivazioni.
Ma nella sentenza non c'è alcun riferimento
all'art. 2112 (la «clausola sociale» in caso di
trasferimento d'azienda, ndr)?
Nel dispositivo, no. Vedremo come il Giudice
motiverà il rigetto della nostra domanda.
Ma questo può aprire la strada a ricorsi
individuali perché sia applicato l'art. 2112?
In ogni caso, i profili di violazione della
normativa in materia di trasferimento di azienda, che
riteniamo sussistenti, saranno fatti valere nelle
controversie individuali che i lavoratori - sostenuti
dalla Fiom - potranno proporre, e ciò a prescindere
dalla sentenza.
Ma le motivazioni potrebbero concedere un
margine maggiore o minore alla richiesta...
Le cause individuali sono comunque autonome
rispetto a questo giudizio. E come ho già detto, noi
riteniamo che gli elementi del trasferimento d'azienda -
in questa operazione - ci siano tutti.
Ma non era su questo che doveva esprimersi il
giudice?
Nel dispositivo non lo ha fatto. Vedremo nella
motivazione se la domanda è stata rigettata perché non
ha ritenuto sussistente il trasferimento d'azienda o per
altri motivi.
Quindi il giudizio resta positivo?
Sicuramente la nostra tesi di fondo - che
l'operazione societaria e contrattuale era finalizzata
all'estromissione della Fiom dallo stabilimento di
Pomigliano - è stata confermata. Ed è certamente un
successo il fatto che la Fiom rientri nello stabilimento
di Pomigliano, e nel in godimento dei diritti sindacali.