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L'Assemblea dei delegati de La CGIL che
Vogliamo tenuta oggi a Roma ha condiviso i contenuti del
documento allegato che motiva le ragioni del No dell'Area
Programmatica.
L'assemblea ha deciso di promuovere
la costituzione dei Comitati per la democrazia a livello
territoriale e di favorire i Comitati per il No nei luoghi di
lavoro.
L'assemblea infine ha discusso sulla gravità della
manovra economica del Governo e di operare perché la Cgil
intensichi la mobilitazione di contrasto alla stessa.
PUNTO PER PUNTO -
UNA ANALISI DELL’ACCORDO CHE NON VOGLIAMO
1. Ai fini della certificazione della
rappresentanza delle OO.SS per la contrattazione collettiva
nazionale di categoria, si assumono come base i dati
associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi
sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe
viene certificato dall'INPS tramite un’apposita sezione nelle
dichiarazioni aziendale (Uniemens) che verrà predisposta a
seguito di convenzione tra INPS e le parti stipulanti il
presente accordo interconfederale. I dati così raccolti e
certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da
ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche
delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre
anni, e trasmessi dalla Confederazioni sindacali al CNEL. Per
la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di
rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione
sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della
categoria cui si applica il CCNL
L’elezione generalizzata delle RSU è legata alla stipula di
una convenzione con l’INPS, alla comunicazione delle deleghe
da parte delle imprese e alla successiva comunicazione di
questi dati al CNEL. Successivamente a questa prima
certificazione, i regolamenti di categoria dovranno provvedere
ad indicare e definire modalità e tempi di voto per le RSU.
Non vi è alcuna previsione, ne’ tanto meno prescrizione che
individui una data, anche ragionevolmente lontana (ad es:
12/18 mesi), entro la quale il processo debba compiersi
determinando di conseguenza incertezza circa tutti gli altri
conseguenti adempimenti. Non c’è un dispositivo che quindi
indichi una successione di eventi tra l’accertamento della
rappresentanza associativa, il voto, l’accesso ai tavoli della
contrattazione e la validazione degli accordi sottoscritti.
I firmatari dell’accordo sostengono la sostanziale
eguaglianza tra la legge per il settore pubblico e l’intesa
con Confindustria. Come si può facilmente constatare questa
eguaglianza non c’è ne’ formalmente, ne’ sostanzialmente. In
particolare l’esigibilità delle elezioni è incerta e non è
ottenibile anche a richiesta di uno solo dei sindacati
firmatari, ma, per l’appunto, viene rimessa a regolamenti da
varare unitariamente. Per l’emanazione di questi regolamenti,
inoltre, non è fissato alcun limite. In questo quadro, risulta
inspiegabile perché la soglia minima di rappresentanza sia
fissata nel 5% degli addetti e non dei sindacalizzati, come
avviene nella legge per il lavoro pubblico.
E ancora: a differenza di quanto avviene nel lavoro
pubblico, nel quale la legge impone la generalizzazione delle
RSU, nei settori interessati da questo accordo non solo non è
previsto quest'obbligo, ma si conferma un modello a doppio
binario RSU/RSA che riduce significativamente l'incidenza del
voto dei lavoratori nel mix tra deleghe certificate all’INPS e
voti nelle elezioni delle RSU.
La compresenza, inoltre, di RSU e RSA è di fatto un
incentivo per CISL e UIL a ridurre il numero delle RSU,
essendo, quello della rappresentanza, terreno a loro
sfavorevole.
Ricapitolando: la certificazione
della rappresentanza col mix suddetto è di là da venire, con
tempi e procedure incerte.
Non possibilità di voto dei lavoratori, deroghe al
contratto nazionale, divieto di sciopero sono esigibili da
subito.
2. IL Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro ha funzione di garantire la certezza dei trattamenti
economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del
settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Tale norma, corretta in via di principio, è palesemente
contraddetta da quanto viene affermato nei successivi punti 3
e 7.
3. La contrattazione collettiva
aziendale si esercita, per le materie delegate in tutto o in
parte, dal CCNL di categoria o dalla legge.
Il riferimento al Contratto Nazionale come fonte
del diritto si fa più elastico: come va letta infatti la
delega in parte del CCNL?
Che significa che essa può esercitarsi anche su materie
delegate dalla legge? Anche per la CGIL dunque, a differenza
di quanto fin qui contestato, a Brunetta per il lavoro
pubblico e a Sacconi per il Collegato al Lavoro, la legge
assume capacità d’intervento sulle materie della
contrattazione tra le parti? Dopo la rilegificazione del
rapporto di lavoro pubblico, si andrebbe dunque incontro, a
seconda delle mutevoli stagioni politiche, ad una curiosa
specie di legificazione del rapporto di lavoro privato.
4. I contratti collettivi aziendali
per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il
personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali
firmatarie del presente accordo interconfederale operanti
all'interno dell'azienda se approvati dalla
maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regole
interconfederali vigenti.
QUESTO E' IL PUNTO PIÙ NEGATIVO DI TUTTO L'ACCORDO PER DUE
RAGIONI:
-
UNA VOLTA SUPERATE LE SOGLIE PREVISTE DALLA
CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA, QUALSIASI ACCORDO È
VALIDO SENZA CHE I LAVORATORI E LE LAVORATRICI POSSANO
ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ SULL' INTESA SOTTOSCRITTA.
-
UN 'ORGANIZZAZIONE NON FIRMATARIA, FOSSE ANCHE
RAPPRESENTATIVA DEL 49% DEGLI ISCRITTI, NON HA NESSUNA
POSSIBILITÀ DI CHIEDERE LA VERIFICA DEI LAVORATORI, È
VINCOLATA DA UN ACCORDO CHE NON CONDIVIDE, NE SUBISCE
EFFETTI E SANZIONI, COME AL SUCCESSIVO PUNTO 6. NON ESISTE
DEMOCRAZIA CHE NON PREVEDA IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI
DELLE MINORANZE.
I firmatari dell'accordo sostengono che i lavoratori hanno
votato i loro rappresentanti( e tanto deve bastare). Non funziona così la democrazia sindacale.
Il lavoratore non può essere privato della possibilità di
giudicare quanto quel delegato ha contrattato in suo nome su
questioni così importanti come le condizioni della sua
prestazione lavorativa, i suoi orari, il suo salario.
Non funziona così, in realtà, nessuna democrazia, per la
quale sono sempre previsti organismi e strumenti di
controbilanciamento e garanzia del potere degli eletti.
Tant'è che lo statuto della CGIL recita:
La CGIL considera decisivo, per la crescita di
qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio
della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò
comporta il rifiuto, in via di principio, di
qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la
verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle
lavoratrici e dai lavoratori; pertanto considera
necessario agire perché da tutte le componenti
dell'associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso
il principio della costante verifica, democratica e
trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei
lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua
azione, in un sistema giuridico istituzionale basato
sull'efficacia generale degli accordi sindacali.
Il principio di fondo che questa intesa mette fortemente in
discussione attiene alla natura del sindacato da mandatario
dell’esercizio del potere negoziale, a nome e per conto dei
lavoratori che conferiscono tale mandato, a titolare unico e
sostanzialmente insindacabile del potere negoziale.
Il sindacalismo confederale nel nostro paese non è mai
stato questa roba qui.
Meno che mai lo è stata la CGIL, per la quale i diritti
dell’organizzazione non hanno mai saturato i diritti in capo
al lavoratore, nostro referente primo, anche rispetto agli
iscritti.
Peraltro, proprio in questa fase storica, nella quale parte
dalle singole coscienze civili una nuova volontà di
protagonismo e partecipazione che fondi una differente idea e
pratica di comunità e di democrazia.
Ricapitolando: l’accordo si
configura come un patto tra organizzazioni che si autotutelano,
una sorta di conventio ad escludendum
di chiunque non sia d’accordo, singolo o organizzazione che
sia.
5. In caso di presenza delle RSA,
costituite ex art.19 della L.300/70, i suddetti contratti
collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati
dalle RSA costituite nell'ambito delle Associazioni sindacali
che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie
della maggioranza delle deleghe relative ai contributi
sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno
precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e
comunicati direttamente dall'azienda. Ai fini di garantire
analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le RSU,
anche le RSA, di cui all'art.19 della L.300, quando presenti,
durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi
aziendali, approvati dalle RSA con le modalità sopra indicate,
devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle
RSA a seguito di una richiesta avanzata, entro 10gg. dalla
conclusione del contratto da almeno un'organizzazione
firmataria del presente accordo o almeno dal 30% dei
lavoratori dell'impresa. Per la validità della consultazione è
necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi
diritto al voto. L'intesa è respinta col voto espresso dalla
maggioranza semplice dei votanti.
Le RSA, per avere il potere della firma devono
rappresentare il 50% più uno degli iscritti a tutti i
sindacati, dunque non dei lavoratori. Perché
il referendum sia valido occorre, invece, che vi partecipi il
50% più uno degli aventi diritto, cioè di tutti i
lavoratori.
Facciamo un
esempio: in un'Azienda dove il tasso di
sindacalizzazione sia del 20%, le RSA con il 10% più uno degli
iscritti possono firmare un accordo con validità erga omnes,
per respingere il quale deve votare il 50% più uno degli
aventi diritto e cioè il 500% di quanto è servito alla RSA per
firmarlo.
Tale meccanismo produrrà inevitabilmente il fiorire di
sindacati di comodo che consentiranno alle aziende di
controllare le trattative e imporre legalmente le proprie
scelte.
6. I contratti collettivi aziendali
approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono
clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire
l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione
collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte
le rappresentanze sindacali dei lavoratori e associazioni
sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale
operanti all'interno dell'azienda e non per i singoli
lavoratori.
IL CERCHIO SI CHIUDE: IN VIRTU’ DI QUESTA NORMA,
UN’ORGANIZZAZIONE DISSENZIENTE NON PUO’ NE’ CHIAMARE I
LAVORATORI AL VOTO NE’ MENO CHE MAI ALLO SCIOPERO, PENA
SANZIONI DI QUALSIASI TIPO, STABILITE DAGLI STESSI CONTRATTI
CHE QUELL’ORGANIZZAZIONE NON HA CONDIVISO.
I firmatari sostengono di aver ottenuto un grande risultato
per aver escluso i lavoratori dalle sanzioni. A titolo di
cronaca si ricorda che il diritto allo sciopero è un diritto
costituzionale individuale, dunque indisponibile.
Non siamo in presenza di istituti già noti come
procedure di raffreddamento di conflitti, o moratorie in base
alle quali le parti si astengono da azioni unilaterali per un
certo periodo antecedente o durante lo svolgimento del
negoziato. Siamo in presenza di un vero e proprio divieto che
prevede sanzioni per le OO.SS. che lo violino.
Il paradossale effetto della norma sarà che le tante
motivazioni che quotidianamente provocano la
microconflittualità aziendale (quella non promossa dalle
OO.SS., ma rappresentata su richiesta dei lavoratori) non
potranno più trovare una risposta nell’azione delle
organizzazioni sindacali firmatarie.
La norma, che in teoria nasce per venire incontro alla
Fiat, non soddisfa la Fiat medesima che reclama la legge
perché i sindacati non firmatari dell'accordo confederale
sarebbero infatti liberi di proclamare lo sciopero.
Il risultato è che per fare un favore alla Fiat - che
ringrazia e rifiuta - si estendono a tutte le aziende per la
prima volta queste norme capestro che nelle intese sindacali
non ci sono mai state.
Ricapitolando: un'organizzazione
della CGIL che non condivida un’intesa, a qualsiasi livello,
non potrà scioperare. Un sindacato di base o gruppi di lavoratori sì.
7. I contratti collettivi aziendali
possono attivare strumenti di articolazione contrattuale
mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze
degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi
aziendali possono pertanto definire, anche in via sperimentale
temporanea, specifiche intese modificative delle
regolamentazioni contenute nei CCNL nei limiti e con le
procedure previste dagli stessi CCNL. Ove non previste, e in
attesa che i rinnovi definiscano la materia nel CCNL applicato
nell'azienda, i contratti collettivi aziendali conclusi con le
rappresentanze sindacali operanti in azienda, d'intesa con le
organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente
accordo interconfederale, al fine di gestire situazioni di
crisi in presenza di investimenti significativi per favorire
lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa possono
definire intese modificative con riferimento agli istituti del
CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e
l'organizzazione del lavoro. Le intese modificative così
definite esplicano l'efficacia generale come disciplinata nel
presente accordo.
L'affermazione contenuta nel punto 2, che il CCNL ha
funzione di garantire certezza di trattamenti economici e
normativi comuni è palesemente contraddetta dal punto 7 nel
quale si afferma la possibilità che i contratti collettivi
possano definire ANCHE in via sperimentale e
temporanea (e dunque ANCHE IN VIA DEFINITIVA) intese
modificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL nei
limiti e con le procedure previste dagli stessi. Tale
genericità è resa concreta e specifica dalla normazione della
fase transitoria, nella quale si possono definire intese
modificative con riferimento alla disciplina della prestazione
lavorativa, degli orari, dell'organizzazione del lavoro, di
fatto allargando quanto previsto nell'accordo separato del
2009.
Tale possibilità è in capo alle rappresentanze sindacali
aziendali d'intesa con le organizzazioni territoriali.
Prima
domanda: Organizzazioni territoriali
confederali o di categoria? L’ambiguità della
formulazione lascia intendere che di volta in volta, a seconda
della convenienza, le aziende possano scegliere con quale
organizzazione sindacale territoriale concordare le deroghe.
Seconda
domanda: Tutte le organizzazioni?
O per traslazione si trasferisce anche qui il modello
del 50% più uno? Se così fosse, non sarebbe scongiurato il
pericolo degli accordi separati neanche in questa delicata
fase, col rischio concreto che predeterminino le scelte dei
contratti nazionali.
Ricapitolando: la contrattazione
aziendale può cominciare da subito a svuotare il contratto
nazionale e quindi a predeterminare i contenuti del suo
rinnovo.
Una strampalata gerarchia delle fonti con un
vertice in basso. Un capovolgimento di 360°.
8. Le parti con il
presente accordo intendono dare ulteriore sostegno allo
sviluppo della contrattazione collettiva aziendale per cui
confermano la necessità che il Governo decida di incrementare,
rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le
misure - che hanno già dimostrato reale efficacia - volte ad
incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la
contrattazione di secondo livello che collega aumenti di
retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed altri elementi rilevanti
ai fini del miglioramento della competitività nonché ai
risultati legati all'andamento economico delle imprese,
concordati fra le parti in sede aziendale.
A conferma della volontà di depotenziamento del Contratto
Nazionale, l’accordo fa esplicita richiesta al Governo di
incrementare, rendere strutturali e certe le detassazioni e le
decontribuzioni del salario aziendale.
In maniera netta, facciamo nostra l’impostazione Bonanni/Sacconi
che sposta interessi verso il II livello negoziale, allarga la
forbice tra lavoratori, restringe la platea dei beneficiari.
Si è voluta chiudere definitivamente la porta a ipotesi
negoziali quali la detassazione della quota di salario del
contratto nazionale legata alla redistribuzione della
produttività.
Ricapitolando: ancora una volta
si conferma, in questo come nella gran parte dei punti
dell’accordo, che RIENTRARE ai tavoli per la CGIL significa
sostanzialmente accettare le condizioni poste dagli altri,
Confindustria, CISL, UIL.
INTESA CGIL CISL UIL
Intese di
valenza generale
Le piattaforme sindacali vengono proposte unitariamente
dalle Segreterie e dibattute negli organismi direttivi
interessati, i quali approvano le piattaforme da sottoporre
successivamente alla consultazione dell’insieme dei lavoratori
e pensionati.
Tutto il percorso negoziale dalla piattaforma alla
firma è accompagnato da un costante coinvolgimento degli
organismi delle Confederazioni, prevedendo momenti di verifica
con gli iscritti e assemblee di tutti i lavoratori e i
pensionati.
Le segreterie assumono le ipotesi di accordo e le
sottopongono alla valutazione dei rispettivi organismi
direttivi per la firma da parte delle stesse, previa
consultazione certificata tra tutti i lavoratori, le
lavoratrici, le pensionate e i pensionanti, come già avvenuto
nel 1993 e nel 2007.
Accordi di
categoria
Le Federazioni di categoria nel quadro delle scelte di
questo documento, definiranno specifici regolamenti sulle
procedure per i loro rinnovi contrattuali, al fine di
coinvolgere sia gli iscritti che tutti i lavoratori e le
lavoratrici.
Tali regolamenti dovranno prevedere sia il percorso per
la costruzione delle piattaforme che per l’approvazione delle
ipotesi di accordo.
Queste intese potranno prevedere momenti di verifica
per l’approvazione degli accordi mediante il coinvolgimento
delle lavoratrici e dei lavoratori in caso di rilevanti
divergenze interne alle delegazioni trattanti.
Le categorie definiranno, inoltre, regole e criteri per
le elezioni delle RSU e per la consultazione dei lavoratori e
delle lavoratrici per gli accordi di II livello.
Non solo non abbiamo la legge, ma addirittura
Confindustria si è chiamata fuori!
Vale solo la pena ricordare che accordi come questo, e
anche molto più precisi e vincolanti sono stati sottoscritti
nel passato,vedi terziario, lavoro pubblico e metalmeccanici.
A poco sono serviti, dato che di fronte a divergenze CISL e
UIL non li hanno rispettati, come nei contratti separati del
2008 e 2010 del Terziario, nell’ultimo contratto dei Ministeri
e dei Metalmeccanici.
L’intesa a latere
tra organizzazioni sindacali è
totalmente inefficace e priva di valore sul piano
giuridico/contrattuale. Per Confindustria varrà
l’accordo valido col 50% più uno, a prescindere da qualsiasi
risultato di una eventuale consultazione dei lavoratori.
Per gli accordi di valenza generale è
prevista la consultazione certificata dei lavoratori, prima
del pronunciamento dei rispettivi direttivi.
CHE BASTI, COME STIAMO VEDENDO, IL PARERE DI UNA
SOLA ORGANIZZAZIONE – IN QUESTO CASO LA CISL – PER DEFINIRE SE
UN ACCORDO E’ DI VALENZA GENERALE O NO, DIMOSTRA TUTTA L’
INCONSISTENZA DI QUESTA NORMA.
Parere analogo vale per gli accordi di categoria,
che rimandano alla definizione di regolamenti di categoria per
la consultazione dei lavoratori, ipotizzata solo come mera
POSSIBILITA’.
Possibilità solo virtuale: perché mai CISL
e UIL dovrebbero sottoscrivere un’intesa che preveda il voto
dei lavoratori avendo la certezza di accordi validi con il
loro insindacabile assenso?
Ricapitolando:l’accordo
non esclude accordi separati, anzi, per certi versi, li
legittima. La strada maestra per impedire accordi separati è
consentire la libera espressione di voto dei lavoratori e
delle lavoratrici.
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