il ccnl metalmeccanico sottoscritto da FIM e UILM è ANTISINDACALE!!

pubblicata da Erika Morselli il giorno venerdì 22 aprile 2011 alle ore 17.28

 

Una splendida notizia.

Il Tribunale di Modena, nelle sette cause riunite contro altrettante società, ha depositato oggi un decreto che accoglie integralmente le nostre richieste risolvendo la problematica dei non iscritti in modo diverso da Torino.

di seguito alcuni brani del provvedimento

 

scrive il Giudice:

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Nel caso in esame, le aziende convenute, venendo meno agli impegni assunti, per il tramite dell’associazione di categoria, con il ccnl 20.1.08, a partire da gennaio 2010 hanno disapplicato il contratto del 2008 nonostante fosse ancora vigente e hanno dato esclusiva applicazione, nei confronti di tutti i dipendenti, all’Accordo di rinnovo del 15.10.09.

Ai lavoratori dipendenti delle aziende convenute, iscritti alla Fiom, si applica da gennaio 2010 un contratto collettivo che la Fiom non ha sottoscritto e rispetto al quale ha manifestato netto dissenso, nonostante sia tuttora in vigore e sia vincolante il contratto 20.1.08 sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali, Fiom compresa.

Ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato e ai quali era applicato il ccnl 2008, si applica da gennaio 2010 l’Accordo del 2009 senza che gli stessi siano stati informati della contemporanea vigenza dei due ccnl e senza che abbiano potuto esprimere una adesione consapevole e libera al nuovo contratto.

(…)

Non possono le aziende convenute invocare l’accettazione tacita da parte dei lavoratori iscritti alla Fiom degli aumenti retributivi e quindi del nuovo contratto, data la posizione esplicita manifestata al riguardo dalla Fiom nella lettera del 4.12.09.

Né possono invocare una accettazione tacita del ccnl 2009 da parte dei lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, in mancanza di una informazione completa e chiara sulla contemporanea vigenza dei due contratti collettivi e sulle implicazioni a ciò connesse, anche in relazione agli effetti sulla retribuzione dell’art. 36 Cost..

(…)

Inoltre, il riconoscimento della perdurante applicazione del ccnl 20.1.08 deve avvenire a favore non solo dei lavoratori iscritti alla Fiom ma anche di coloro che, non iscritti ad alcun sindacato, non abbiano manifestato di aderire al nuovo ccnl, sulla base di una adeguata informazione.

Deve quindi dichiararsi antisindacale il comportamento delle società convenute consistente nell’aver negato la perdurante applicazione del ccnl 20.1.08, sottoscritto anche dalla Fiom-Cgil, applicando l’Accordo “separato” del 15.10.09 ai lavoratori iscritti alla Fiom-Cgil e ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato sulla base del criterio della tacita accettazione non preceduta dalla necessaria informazione sulla contemporanea vigenza ed applicazione dei due contratti collettivi.

(…)

5.Vi è un ulteriore profilo di antisindacalità nel comportamento delle aziende convenute che riguarda la gestione della cd quota contratto.

Le società hanno richiesto ai lavoratori non iscritti il versamento della contribuzione sindacale straordinaria a favore di Uilm e Fim in occasione dell’Accordo di rinnovo del 15.10.09.

e quale somma in cui fosse assorbita la dovuta indennità di vacanza contrattuale, elementi necessari di conoscenza e che soli avrebbero permesso ai non iscritti, che già avevano versato euro 30,00 come contribuzione sindacale straordinaria per il ccnl 2008, la possibilità di scegliere, a ragion veduta, se manifestare o meno il dissenso rispetto al nuovo contratto 2009.ai sensi quindi dell’art. 36 Cost.,Non hanno fatto cenno nelle comunicazioni ai lavoratori della contemporanea applicazione in azienda dei due contratti, quello del 2008 e quello del 2009, dell’erogazione a tutti i lavoratori dei miglioramenti economici: agli iscritti Fim e Uilm in base al ccnl 2009, agli iscritti Fiom “

Con tale condotta omissiva e incurante delle prerogative del sindacato dissenziente, hanno impedito il realizzarsi di una scelta consapevole da parte dei lavoratori non iscritti, agevolando la manifestazione di un consenso tacito in favore del nuovo contratto, apparentemente l’unico applicato, e anche un ulteriore finanziamento in favore delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo 2009.

(…)

p.q.m.

 

dichiara l’antisindacalità del comportamento delle società convenute consistente nell’aver negato la perdurante applicazione del ccnl 20.1.08, sottoscritto anche dalla Fiom-Cgil, applicando l’Accordo “separato” del 15.10.09 ai lavoratori iscritti alla Fiom ed ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, non previamente informati della contemporanea vigenza ed applicazione dei due contratti collettivi.

Ordina alle società convenute la cessazione del comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti mediante applicazione del ccnl 20.1.08, fino alla cessazione della sua efficacia, ai lavoratori iscritti alla Fiom e ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato che, all’esito di una informazione completa in ordine alla contemporanea vigenza ed applicazione dei due contratti collettivi, non manifestino adesione al ccnl 15.10.09.

 

Dichiara l’antisindacalità del comportamento delle società convenute consistito nell’avere richiesto ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato il versamento della contribuzione straordinaria in favore di Fim e Uilm per il contratto 2009 omettendo di informare i lavoratori stessi della contemporanea applicazione in azienda del ccnl 2008.

 

Ordina alle società convenute di inviare alla Fiom ricorrente una dichiarazione scritta di impegno ad applicare il ccnl 20.1.08, fino alla cessazione della sua efficacia, ai lavoratori iscritti alla Fiom e ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato che, all’esito di una informazione completa in ordine alla contemporanea vigenza dei due contratti, non manifestino adesione al ccnl 15.10.09 e ordina alle stesse di affiggere il presente decreto nelle singole aziende in luogo accessibile a tutti per la durata di giorni venti.

 

Condanna le società convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00, di cui euro 200,00 per spese, euro 2.000,00 per diritti ed euro 2.800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Si comunichi.

Modena, 22.4.2011

                                                  Il giudice del lavoro

                                                  Dott.ssa Carla Ponterio