Un contributo, a cura del Prof.
Luigi Mariucci, dal titolo "Dopo
Mirafiori e Pomigliano: quali regole della rappresentanza
sindacale".
dal sito dell'ufficio giuridico della Cgil
Sono molti gli aspetti problematici dell’accordo Fiat di
Mirafiori, anche sul piano della stretta legittimità. Non
intendo qui svolgere una analisi sistematica del testo. In via
generale mi limito a dire che condivido largamente le opinioni
critiche formulate da molti interventi (Cfr. in particolare
Vincenzo Bavaro, “Dall’”archetipo” al “prototipo” nella vicenda
FIAT”, in Diario del lavoro, 2011; qualche iniziale osservazione
ho svolto nel mio intervento pubblicato nel Il fatto quotidiano
del 27 dicembre 2010 e in forma più estesa col titolo “Perché
il modello proposto dalla FIAT va respinto” in
www.pietroichino.it). Ma su un punto specifico, e in verità il
più rilevante sul piano sistemico, ritengo necessario svolgere
alcune considerazioni anche per contrastare una vulgata che sta
prendendo piede, tra i colti e gli incliti, sul disinvolto
ricorso a ipotetici interventi di legge diretti, a loro dire, a
sanare l’aspetto più macroscopico della vicenda: l’abolizione
della rappresentanza elettiva dei lavoratori alla FIAT e la
conseguente esclusione della FIOM CGIL dai diritti sindacali in
azienda.
Il punto è in effetti cruciale, sotto molti aspetti. Per un
verso ha un carattere sismico rispetto all’intero sistema delle
relazioni industriali. Certamente appare poco realistica l’idea
di generalizzare il modello Fiat all’universo delle aziende
meccaniche, dato che la FIOM CGIL in molte realtà (come
l’Emilia-Romagna) non solo è il sindacato largamente
maggioritario anche in termini di soli iscritti ma costituisce
un protagonista indiscusso delle relazioni contrattuali. In
larga parte del tessuto industriale italiano insomma appare
impraticabile l’idea di espellere la FIOM dalle aziende. In
questo senso la vicenda FIAT costituisce sicuramente una
anomalia: dato che si tratta di una impresa multinazionale, che
a dispetto del suo logo sembra avere uno scarso tasso di
italianità, monopolistica sul piano produttivo ma minoritaria
nelle vendite sul mercato interno.
Sul piano giuridico l’allegato 1 sui “diritti sindacali”
dell’accordo Mirafiori (poi esteso a Pomigliano, e in seguito, a
quanto si prospetta, a Melfi e Cassino, vale a dire a ciò che
resta della FIAT in Italia) costituisce un vero e proprio
capovolgimento di quella che una volta si chiamava l’intentio
legis. Il dispositivo dell’art.19 dello Statuto dei lavoratori,
come risultante dal ritaglio effettuato da un (infausto)
referendum abrogativo del 1995 (per la serie “l’avevo detto”
rinvio al mio “Poteri dell’imprenditore, RSU e contratti
collettivi” pubblicato nel Giornale di diritto del lavoro, n.66,
1995), per il quale il diritto dei lavoratori di costituire
rappresentante sindacali aziendali si esercita nell’ambito dei
sindacati firmatari di contratti collettivi applicati nei luoghi
di lavoro, viene rovesciato nel suo contrario. Quella norma
nella sua genesi aveva questo significato: un sindacato non
ammesso alle trattative e quindi alla stipulazione del contratto
collettivo non è evidentemente rappresentativo, e quindi non
merita di accedere alla fruizione dei diritti sindacali. La
normativa FIAT rovescia l’assunto: il sindacato indubbiamente
rappresentativo che non stipula il contratto perché dissente dal
suo contenuto viene escluso dai diritti sindacali. Si tratta di
una evidente distorsione dei principi elementari del diritto
alla libertà sindacale sancito dal primo comma dell’art.39 cost.
e di un rovesciamento della logica dello Statuto dei lavoratori,
che rafforza la libertà sindacale con il divieto delle
discriminazioni (art.14), attribuisce ai lavoratori il diritto
di costituire rappresentanze sindacali aziendali, e, non ultimo,
vieta la costituzione di sindacati di comodo (art.17).
Al dunque, e in concreto, se da qui a qualche mese, a Pomigliano
o Mirafiori dovesse accadere che la FIOM CGIL chiede di indire
una assemblea retribuita ai sensi dell’art.20 dello Statuto dei
lavoratori e la FIAT rispondesse “no, perché non avete siglato
il contratto aziendale”, qualsiasi “pretore di campagna” (come
ha detto Umberto Romagnoli) non potrebbe che dichiarare
antisindacale quel comportamento e, al massimo, deferire alla
Corte Costituzionale il giudizio di costituzionalità, la quale
Corte Costituzionale, in base alla sua costante giurisprudenza,
non potrebbe che dichiarare, con una sentenza interpretativa di
accoglimento, che il criterio di cui all’art. 19 dello Statuto
dei lavoratori va interpretato nel senso che il requisito della
stipula dei contratti collettivi applicati nei luoghi di lavoro
va inteso come un indice di rappresentatività, e non come un
indicatore assoluto, di modo che la legislazione di sostegno
dello Statuto non può non applicarsi ai sindacati
rappresentativi che non stipulano il contratto collettivo perché
dissentono dal contenuto, e possono farlo proprio in forza della
loro indubbia, sia pure non maggioritaria, rappresentatività.
Lo scopo di questo intervento non sta tuttavia, come già detto,
nell’analisi dei molteplici contenuti problematici dell’accordo
FIAT Mirafiori, ma nel prendere in esame uno specifico punto:
l’esclusione della FIOM CGIL dalla agibilità alla FIAT, ovvero
dai diritti sindacali di cui alla parte III dello Statuto dei
lavoratori (assemblea, permessi retribuiti e non retribuiti, uso
dei locali ecc.); esclusione che consegue ad una decisione
ancora più grave contenuta in quell’accordo: la pura e semplice
abolizione della rappresentanza elettiva dei lavoratori.
Cosicché la FIAT in Italia sarebbe l’unica impresa in Europa e,
si può aggiungere, nel mondo democratico dell’occidente in cui i
lavoratori non hanno più diritto ad eleggere proprie
rappresentanze. La rappresentanza elettiva dei lavoratori
verrebbe invece sostituita da ben quattro (se non cinque
considerando l’associazioni quadri Fiat) rappresentanze nominate
burocraticamente dai sindacati firmatari e tutte fruitrici
paritariamente dei diritti sindacali assicurati dallo Statuto:
FIM CISL, UIM UIL, Fismic (erede del sindacato aziendale
“giallo”, Sida), UGL (derivata dal vecchio sindacato
corporativo-fascista della Cisnal).
Sanare questa evidente distorsione del sistema della
rappresentanza sindacale sarebbe facile. Se avessimo un governo
e una maggioranza capaci di guardare all’interesse generale e
non alla loro claudicante sopravvivenza, e non un governo
accecato dall’inseguire le convenienze di breve periodo,
dominato dall’idea di lucrare sulle divisioni sindacali e quindi
impegnato nell’incentivarle, si dovrebbe fare una cosa semplice.
Emanare un provvedimento urgente, un decreto legge che
aggiungesse al requisito di cui al vigente art.19 dello Statuto
la seguente breve formula: “nonchè nell’ambito dei sindacati
rappresentativi, che superano la soglia dell’x per cento
calcolata come media tra percentuale degli iscritti e voti
ottenuti nella elezione delle rappresentanze aziendali”.
Il Partito Democratico dovrebbe proporre questo semplice
intervento legislativo e non impancarsi nella vana ricerca di
chissà quale riforma globale della rappresentanza sindacale o
evocare improbabili interventi di legge sulla partecipazione,
dalla rappresentanza dei lavoratori nei consigli di
sorveglianza fino a formule stravaganti di partecipazione agli
utili e di azionariato tra i dipendenti. Tutte cose su cui siamo
in ritardo da sessanta anni, e che certo non possono essere
recuperare nel breve periodo, specie considerando le condizioni
date.
Accade invece che prenda un certo consenso, sul piano mediatico
e della propaganda, un ipotetico intervento di legge che con
l’aria di volere sanare la ferita FIAT in realtà ne codifica il
modello. Mi riferisco al disegno di legge n. 1872 proposto dal
sen. Pietro Ichino (vedilo in
www.pietroichino.it). Quel disegno di legge, in breve,
propone di attribuire ai sindacati e/o alle coalizioni sindacali
maggioritarie il potere di negoziare contratti collettivi
aziendali, derogatori e/o sostitutivi dei contratti nazionali di
lavoro, con efficacia giuridica generalizzata, anche verso i
lavoratori iscritti a sindacati dissenzienti.
Sul piano sostanziale il disegno di legge in parola propone una
aziendalizzazione delle relazioni contrattuali, del tutto fuori
tempo e in antitesi alla consolidata tradizione italiana (e
europea) fondata sulla prevalenza di sindacati e modelli
contrattuali di tipo generale (confederali o nazionali di
categoria). Ciò accade proprio mentre la crisi della industria
automobilistica negli Usa, e in particolare della Crysler,
dimostra il drammatico collasso del modello aziendalistico: in
quella realtà al fallimento dell’impresa sarebbe conseguita non
solo la perdita dei posti di lavoro, ma anche dei trattamenti
pensionistici e sanitari per tutti i dipendenti e gli ex
dipendenti dell’azienda. Perciò Bob King e l’UAW non avevano
scelta: dovevano convertire in azioni i loro crediti salvo
perdere tutto, e accettare l’accordo negoziato tra Obama e
Marchionne.
In questa sede tuttavia interessa essenzialmente il profilo
giuridico della analisi. Il disegno di legge qui criticato va
considerato non solo sbagliato in termini sostanziali, ma per
più versi improponibile in quanto illegittimo sullo stesso piano
costituzionale, come del resto riconoscono gli stessi proponenti
dato che in parallelo si propone una revisione dell’art.39 cost
(cfr. il d.d.l a firma Ceccanti e altri, pubblicato in
www.pietroichino.it): nientemeno che una riforma
costituzionale della norma cruciale in tema di libertà
sindacale e contrattazione collettiva. Di questi tempi: si può
immaginare qualcosa di più delirante?
La prima osservazione riguarda il fatto che il disegno di legge
in parola propone un modello sindacale di tipo seccamente
maggioritario, secondo la logica del “chi vince piglia tutto”,
del tutto in antitesi rispetto al modello costituzionale,
fondato invece sul principio della “proporzionalità” rispetto
agli iscritti della “rappresentanza unitaria”. Sulle infinite
controindicazioni della applicazione brutale del principio di
maggioranza alla rappresentanza degli interessi esiste una
infinita letteratura, a partire dagli scritti di Norberto
Bobbio fino ai classici di Max Weber. Quando si tratta di
decidere sulla rappresentanza di interessi diversi, come sono
quelli che si realizzano nella attività produttiva, il principio
di maggioranza va usato con estrema cautela, per extrema ratio,
e non come principio ordinario. Basti fare l’esempio dei recenti
referendum della Fiat di Pomigliano e di Mirafiori: è sensato,
ancora prima che legittimo, un referendum che pone l’alternativa
tra il dire sì e perdere il posto di lavoro? Si prenda un
esempio più generale. In una azienda si deve decidere il ricorso
alla cassa integrazione e alla mobilità per una parte dei
dipendenti : anche se i nominativi non vengono dichiarati, i
lavoratori sanno perfettamente chi sarà destinato al
licenziamento collettivo e chi no. Si fa un referendum e la
maggioranza decide per il sì. Non è questo un classico modo
attraverso cui il voto da strumento di democrazia si traduce nel
suo contrario, nel prepotere delle maggioranze ai danni delle
minoranze? Perciò da sempre i buoni maestri ci hanno insegnato
che nelle relazioni contrattuali il principio di maggioranza è
l’ultima istanza: prima vengono la negoziazione, la mediazione,
la ricerca di un compromesso tra diversi interessi.
In secondo luogo il disegno di legge qui criticato propone di
trasferire la clausola di tregua (ovvero antisciopero) dalla
sfera delle obbligazioni collettive, in capo ai sindacati, a
quella dei rapporti individuali di lavoro, in evidente contrasto
con gli artt. 39 e 40 della costituzione, come interpretati
univocamente dalla migliore dottrina (per tutti: Mancini,
Giugni, Ghezzi, Romagnoli) e dalla univoca giurisprudenza. Qui
davvero si fa come Esau’: si vende la primogenitura per un
piatto di lenticchie. Si rinuncia a un valore strategico (la
libertà sindacale, il diritto di sciopero inteso come habeas
corpus del singolo lavoratore, pure connesso ad un esercizio
collettivo) per assecondare le esigenze contingenti di una
singola impresa.
Infine il citato disegno di legge si pone in contrasto con i
principi di fondo della libertà, della autonomia e del
pluralismo sindacale nel momento in cui intreccia sul piano
regolativo profili del tutto diversi: l’accertamento degli
indici di rappresentatività dei sindacati, l’efficacia dei
contratti collettivi e la regolazione del sistema contrattuale.
Quest’ultimo è il punto più critico: quando si pretende di
attribuire al sindacato e/o alla coalizione sindacale
maggioritaria il potere contrattuale derogatorio e/o sostitutivo
a livello aziendale rispetto ai contratti nazionali di lavoro si
legifica il sistema contrattuale, in totale contraddizione con
le culture gius-sindacali italiane e gli stessi storici
orientamenti dei due principali sindacati, la CGIL e la CISL,
che, pur divisi tra loro nel contingente, condividono tuttavia
una concezione di fondo, quella per cui le scelte relative alle
relazioni contrattuali devono essere riservate alla autonomia
collettiva e al rapporto tra le parti sociali. Le diverse
questioni vanno dunque distinte, e non ammucchiate in maniera
confusa e strumentale.
Tre sono i principali problemi che abbiamo di fronte. Il primo
consiste nel definire i criteri di accertamento della
rappresentatività dei sindacati, al fine intanto di accedere
alla legislazione di sostegno di cui allo Statuto dei
lavoratori. Il secondo riguarda il procedimento di stipulazione
dei contratti collettivi anche al fine di attribuire efficacia
giuridica generalizzata e cogente verso tutti gli interessati.
Il terzo riguarda il sistema contrattuale, ovvero la regolazione
del rapporto tra contratti collettivi di diverso livello.
La questione più urgente e anche più semplice da risolvere è la
prima. Qui, come già detto, il problema si può risolvere
aggiungendo una riga all’art.19 dello Statuto dei lavoratori,
nei termini sopra detti.
Il secondo problema, relativo al nesso tra indici di
rappresentatività, procedimenti negoziali ed efficacia giuridica
dei contratti collettivi di diverso livello, è
straordinariamente complesso: non a caso in Italia se ne discute
da 60 anni, senza essere riusciti ancora a risolverlo. E’ del
tutto irrealistico che di tale tema possa occuparsi di questi
tempi il Parlamento, in tutt’altre faccende affaccendato. E’ da
auspicare che talune regole di fondo si possano intanto
stabilire a livello intersindacale per poi essere sancite in un
accordo interconfederale. Tali regole, nell’essenziale, possono
essere così riassunte: si dovrebbe ripartire dall’accordo tra
Cgil-Cisl-Uil del 2008 e riconfermare quanto stabilito nel
protocollo del luglio 1993, che attribuisce il diritto di
partecipare alla elezione delle rappresentanze sindacali
unitarie ai sindacati firmatari dell’accordo e alle
organizzazioni che raccolgono nelle aziende almeno il 5% delle
firme dei lavoratori.
Il terzo problema, infine, relativo alla definizione dei
rapporti tra diversi livelli contrattuali, ivi inclusa la
questione dei poteri negoziali derogatori a livello aziendale,
di tipo parziale e/o sostitutivo, rispetto ai contratti
nazionali di lavoro, è di esclusiva competenza delle parti
sociali: in tema deve essere lasciato campo libero alla dinamica
del concreto svolgersi delle relazioni negoziali tra le parti,
essendo in materia sicuramente impropria, invasiva e con larga
probabilità persino illegittima una regolazione di legge.