Riportiamo di seguito una nota, definita di intesa,
con le categorie della FP e della FLC e i dipartimenti confederali
Politiche del Lavoro e Giuridico relativa all’applicazione nei settori
pubblici e privati afferenti alle categorie del lavoro pubblico e
della conoscenza sull’art. 32 del Collegato Lavoro.
Il 23 gennaio 2011 scadono i
termini temporali illegittimamente posti dal Collegato Lavoro per
impugnare i licenziamenti individuali contro legge già intervenuti; i
contratti a tempo determinato e di somministrazione già conclusi alla
data di entrata in vigore della legge 183/2010 (24 novembre 2010). Per
i contratti a termine, invece, non ancora scaduti, i 60 giorni
previsti dalla legge decorreranno dalla data di loro scadenza; dal
mese di gennaio ciò riguarderà anche tutti i collaboratori.
Il taglio del 50% delle spese sostenute nell’anno 2009 dalle
Amministrazioni centrali e le norme di contenimento della spesa per i
lavoratori non a tempo indeterminato nei settori degli enti locali,
delle regioni e della sanità, nonché i tagli relativi al sistema
dell’istruzione, determineranno dal 2011 moltissimi licenziamenti o
mancati rinnovi dei contratti nel frattempo scaduti. Occorre che i
lavoratori precari non siano lasciati soli nella loro decisione o nel
loro dramma. Tutti i lavoratori precari debbono essere informati delle
nuove procedure. Occorre assumere tutte le necessarie iniziative
vertenziali perché alla scadenza, o al mancato rinnovo si possa
ricorrere in giudizio nei tempi previsti dalle nuove norme di legge.
Le impugnazioni in tutti i settori pubblici delle Amministrazioni
dovranno riguardare sia i contratti scaduti e la cui durata
complessiva sia stata superiore ai 3 anni previsti dal d.lgs.
368/2001; sia la stessa legittimità dell’apposizione del termine,
soprattutto laddove i lavoratori a tempo determinato siano stati
adibiti a funzioni relative ai servizi propri delle amministrazioni;
sia in ogni altro caso (quale ad esempio il licenziamento o la
conclusione del rapporto di lavoro o della collaborazione senza atti
formali o precedentemente alla scadenza).
Nei settori pubblici, in costanza dell’art.97/Cost. ed in assenza
dello svolgimento e della positiva conclusione di procedure
concorsuali, o in assenza di specifiche disposizioni contrattuali che
definiscono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato, oggetto dell’impugnazione sarà la
richiesta di risarcimento economico con le modalità definite dal comma
5 dell’art. 32 della Legge 183/10.
Per i settori privati “gestiti” dalle categorie FP e FLC invece
l’oggetto dell’impugnativa deve essere anche la trasformazione del
contratto in uno a tempo indeterminato, oltre che il risarcimento
monetario nei termini previsti.
Per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, attualmente esistenti solo nel lavoro pubblico, la
vertenzialità va accompagnata da una iniziativa di carattere nazionale
rivolta al Parlamento perché l’esistenza solo nei settori pubblici di
questa fattispecie non sia fonte di disuguaglianze e di mancanza di
garanzie sotto il profilo economico (ad es. indennità una tantum
valida per i collaboratori a progetto) e della prestazione, in
relazione al servizio.