Il collegato lavoro ha apportato una serie di
modifiche alla disciplina sui permessi per
l’assistenza ai disabili in situazioni di gravità. Infatti,
l’art 24 del ddl lavoro va a modificare l’art 33
della l 104/92.
Tali modifiche valgono sia per le
pubbliche amministrazioni che per i privati. In particolare,
il comma 3 dell’art 33 è stato sostituito;
per cui, attualmente, il permesso retribuito di tre
giorni per l’assistenza è concesso:
-
al coniuge, parente o affine entro il secondo grado
(in precedenza era sino al terzo grado);
-
ai parenti entro il terzo grado qualora i genitori o
il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Inoltre:
Il predetto diritto non può essere riconosciuto
a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla
stessa persona con handicap in
situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio
con handicap in situazione di gravità, il
diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente»
E’ stato aggiunto all’art 33 il comma 7 bis, il quale
prevede il decadimento dal diritto al permesso
retribuito qualora”il datore di lavoro o l’INPS
accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni
richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”.
L’art 24 del collegato lavoro, va a modificare
anche l’articolo 42 (riposi e permessi per figli con
handicap gravi) del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151.
In particolare è sostituito il comma 2; per cui:
Successivamente al compimento del terzo anno di
età del bambino con handicap in
situazione di gravità, il diritto a fruire dei
permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della
legge 104/921, è riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, anche in maniera continuativa
nell’ambito del mese».
Infine sono previsti una serie di obblighi
gravanti sulle P.A., individuati dall’art 1 del
d.lgs 165/2001, che devono comunicare Dipartimento della
funzione pubblica:
-
i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati
i permessi di cui all’articolo 33, L.104/92, ivi compresi
i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici
madri, specificando se i permessi sono fruiti dal
lavoratore con handicap in situazione di gravità,
dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al
proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza
a parenti o affini;
-
il nominativo della persona con handicap assistita,
l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione
pubblica e la denominazione della stessa, il comune di
residenza dell’assistito;
-
l rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o
paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente
tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la
persona assistita;
-
per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla
lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o
minore di tre anni del figlio;
-
il contingente complessivo di giorni e ore di permesso
fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno
precedente e per ciascun mese.
Tutto ciò sarà propedeutico alla creazione di una banca
dati informatica, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
(diciamo o grazie Brunetta e Sacconi, di non
aver abolito del tutto la fruizione di tali permessi)