Dopo una gestazione parlamentare di oltre due anni, compreso
il tempo necessario al riesame conseguente al messaggio di
rinvio del Capo dello Stato (il primo da quando Giorgio
Napolitano è stato eletto Presidente della Repubblica), il
disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica
per il 2009 è stato definitivamente licenziato dalla Camera
dei deputati, nella seduta del 19 ottobre, in un breve
passaggio parlamentare che ha fatto seguito a un frettoloso
transito al Senato.
Il provvedimento è passato in un clima di scarso interesse da
parte dei media ed anche del dibattito politico, entrambi
concentrati in maggiore misura sulle priorità dell’agenda del
Governo, a partire dal Lodo Alfano e dalla riforma della
giustizia, nonché sulle divisioni che si registrano
all’interno di una maggioranza la cui coesione, vantata
all’inizio della Legislatura, appare sempre più come un
lontano ricordo.
L’andamento dell’ultima fase del dibattito parlamentare è
dunque già di per sé eloquente, poiché pone in evidenza
la scelta della maggioranza, di continuare a sottovalutare
l’effettiva dimensione delle problematiche del lavoro
e ad ostentare un ottimismo che appare sempre meno credibile
alla luce dell’ormai imminente scadenza degli ammortizzatori
sociali in deroga ed in proroga, dalla quale emergeranno i
numeri effettivi della flessione dell’occupazione; al tempo
stesso, però, non si possono non registrare difficoltà ed
incertezze da parte delle forze di opposizione nello sforzo di
riaffermare la centralità del lavoro e della garanzia dei
diritti sociali fondamentali.
Il dibattito parlamentare, non privo di
momenti di tensione, specialmente al Senato, si è concentrato
in larga misura sulle materie oggetto del messaggio
presidenziale di rinvio del disegno di legge alle Camere, a
partire dalle modifiche relative al processo del lavoro.
Come è noto, il principale rilievo del Capo dello
Stato riguardava la disciplina dell’arbitrato (art.
31): in particolare, il messaggio esprimeva alcune riserve
sulla formulazione della disposizione, suscettibile di
configurare una forma di arbitrato obbligatorio, tale da
accentuare la posizione di subalternità contrattuale del
prestatore rispetto al datore di lavoro, nella fase, inoltre,
di maggiore debolezza del lavoratore, quella cioè della
stipula del contratto.
La riformulazione dell’articolo proposta
dalla maggioranza ha riguardato l’esclusione delle
controversie individuali aventi ad oggetto i licenziamenti
dalle materie oggetto della clausola compromissoria, e la
stipula della clausola stessa non al momento dell’assunzione,
come previsto in origine, bensì al termine del periodo di
prova e, ove esso non sia previsto, trenta giorni dopo
l’assunzione: comunque, non nel momento in cui sorge la
controversia, come affermava un emendamento dell’opposizione,
accolto dalla Camera dei deputati e prontamente soppresso dal
Senato. Inoltre è stato attribuito alle commissioni di
certificazione l'accertamento dell'effettiva volontà delle
parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro,
all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria,
che ha ad oggetto le controversie che dovessero
successivamente insorgere dal rapporto di lavoro.
Un'altra modifica riferita all'intervento del Capo
dello Stato sostituisce la potestà del Ministro di
provvedere con proprio decreto alla disciplina dell'arbitrato
una volta esaurita negativamente la prova negoziale affidata
direttamente alle parti sociali, con una procedura più
articolata: in caso di insuccesso delle parti nel rinvenimento
di un'intesa, dopo dodici mesi il Ministro convoca le parti
stesse al fine di promuovere l'accordo; fa trascorrere
ulteriori sei mesi e, se ancora l'accordo non viene raggiunto
dalle parti accompagnate e coordinate dal Ministro, questi
emana un proprio decreto, tenendo conto delle risultanze
istruttorie, del negoziato nel frattempo svoltosi, e con
un'indicazione che assume un carattere sperimentale.
Sia al Senato che successivamente alla Camera, le
critiche dell'opposizione hanno posto in rilievo
l'inadeguatezza delle modifiche introdotte rispetto ai rilievi
contenuti nel messaggio presidenziale di rinvio: sia le norme
sulla certificazione, sia quelle che ribadiscono il carattere
irrituale dell'arbitrato, ovvero la possibilità dell'arbitro
di decidere in deroga alle leggi ed ai contratti, sia pure nel
limite non solo dei principi generali dell'ordinamento, come
previsto nel testo originario, ma anche "dei principi
regolatori della materia, anche derivanti da obblighi
comunitari".
In particolare, illustrando una questione pregiudiziale, i
senatori Treu ed Ichino, del Partito Democratico, hanno
criticato la farraginosità delle norme predisposte dal
Governo segnalando che la questione dell'arbitrato
nelle controversie di lavoro avrebbe potuto essere affrontato
in modo infinitamente più efficace, perché più chiaro, più
semplice e più immediatamente comprensibile, con una semplice
norma che affermasse la sovranità della contrattazione
collettiva per la soluzione delle controversie sulle materie
di sua esclusiva competenza. Il che, tra l'altro, avrebbe
risolto anche la questione, anch'essa sollevata dal Capo dello
Stato, relativa all'applicabilità della riforma dell'arbitrato
al pubblico impiego. Analogamente, nell'intervento in
discussione generale, il senatore Roilo (PD) ha posto il
problema della costituzionalità delle norme sull'arbitrato,
nel presupposto che esse, pur modificate, non assicurano il
carattere volontario del ricorso a tale istituto, e pertanto
violano gli articoli 24 e 25 della Costituzione, dove si
afferma che è diritto di tutti i cittadini agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi
legittimi. Sullo stesso argomento, la sen. Carlino (IdV) ha
contestato il testo all'esame del Senato, poiché a suo avviso
esso non recepisce la raccomandazione contenuta nel messaggio
del Capo dello Stato, di verificare attentamente la coerenza
delle relative disposizioni con i principi della volontarietà
dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata
tutela del contraente debole.
Se l'arbitrato ha costituito uno degli assi portanti del
confronto, anche altre disposizioni del collegato sono state
al centro di un confronto, spesso animato: lo stesso sen.
Roilo ha sottolineato il rischio che l'art. 30 limiti
i poteri di accertamento del giudice, vincolandolo
alla volontà delle parti espressa attraverso la
certificazione, anche nei contenziosi che riguardano i
licenziamenti individuali, così che la disposizione si
configura come un potenziale aggiramento dell'art. 18 dello
Statuto dei lavoratori: una critica - ha precisato lo stesso
oratore - rivolta non all'istituto della certificazione in sé,
ma all'uso che se ne fa per condizionare l'autonomia del
giudice.
Alla Camera dei deputati, il punto di vista del Partito
democratico è stato illustrato da Cesare Damiano che, dopo
avere ribadito le critiche espresse in materia di arbitrato,
riprendendo anche analoghi rilievi contenuti nell'intervento
di Giovanni Paladini (IdV), si è soffermato su un altro
aspetto, riguardante l'inserimento, all'art. 7, di una
disposizione che consente di derogare le norme legislative
sull'orario di lavoro del personale marittimo
mediante specifiche disposizioni nei contratti collettivi
nazionali, e, in loro assenza, nei contratti territoriali o
aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale. Anche se riferito ad una platea molto limitata,
l'art. 7 introduce - secondo Damiano - un pericoloso
precedente, che investe il sindacato e la sua
rappresentatività, introducendo la clausola della
rappresentatività territoriale del sindacato stesso: non si
tratta in questo caso di negare il valore del livello
territoriale e aziendale della contrattazione, la cui
importanza è stata sostenuta fattivamente dal precedente
governo di centro sinistra, ma di non contrapporlo
strumentalmente alla rappresentatività nazionale, e quindi
confederale e solidale, e capace di svolgere una funzione di
coesione nell’ambito di regole concordemente riconosciute nel
mondo del lavoro.
Secondo Damiano, il fine ultimo del Governo è di
sostituire la rappresentatività nazionale con quella
territoriale, senza considerare che tale scelta
potrebbe condurre alla creazione di una molteplicità di
sindacati di comodo a livello territoriale, e che tutto
questo, inevitabilmente, potrebbe portare ad una situazione
nella quale la solidarietà verrebbe soppiantata dal
corporativismo territoriale e dalla rappresentanza degli
egoismi, il che, soprattutto in un contesto di crisi, finisce
con il penalizzare inevitabilmente i più deboli. A ciò si è
aggiunta una ulteriore considerazione, sullo smantellamento
progressivo di norme e di regole che la precedente legislatura
aveva in qualche modo definito, attraverso la concertazione
sociale, con la sottoscrizione unitaria da parte di CGIL,
CISL, UIL e di Confindustria di un patto sociale che aveva
anche consentito di ri-regolare consensualmente i rapporti di
lavoro, mentre attraverso le norme che hanno ripristinato lo
staff leasing, esteso nuovamente l'ambito di applicazione del
lavoro a chiamata e ridimensionato le tutele previste per il
lavoro a tempo determinato si è andati in direzione opposta a
quella di una buona flessibilità, che, per essere tale,
dovrebbe preludere alla stabilizzazione del rapporto di
lavoro.
Differenziandosi dalle altre forze di opposizione, l'UdC,
nell'intervento di Renzo Lusetti, ha ritenuto adeguate,
rispetto ai rilievi del Quirinale, le modifiche introdotte al
disegno di legge dalla Camera e dal Senato; pur ribadendo le
numerose perplessità sul merito di alcune
delle misure prospettate, in particolare in ordine alla
effettiva tutela del prestatore di lavoro come contraente
debole, perplessità già enunciate anche nel corso della
discussione al Senato, dove il voto del Gruppo UdC era stato
peraltro contrario, Lusetti ha espresso un giudizio
complessivamente positivo sul collegato lavoro, giudizio
tradottosi nel voto favorevole annunciato da Nedo Poli.
Alla Camera, chiusa la discussione generale, il relatore
Giuliano Cazzola (PdL) ha ribadito la sua convinzione sul
fatto che l'arbitrato irrituale, così come è stato
confezionato e rettificato a seguito delle indicazioni del
Capo dello Stato, realizzi le tutele di cui l'opposizione ha
lamentato l'assenza e costituisca un istituto rispettoso dei
diritti dei lavoratori e in grado di far fare un passo avanti
al sistema delle relazioni industriali.
La posizione del Governo, che ha ripreso i
numerosi interventi dei parlamentari della maggioranza, è
stata illustrata dal ministro del lavoro Sacconi,
che ha anche annunciato la presentazione di un disegno di
legge governativo di delega per il riordino in un testo unico
della disciplina che si è sedimentata progressivamente in
materia di lavoro (sono circa quindicimila i provvedimenti che
devono essere sottoposti a riordino), non soltanto in termini
compilativi, ma anche innovativi, e soprattutto coerenti con
il provvedimento in corso di esame.
Nel richiamare l'importanza che il Governo ha sempre
attribuito alla collaborazione con le parti sociali,
concretizzatasi in intese che peraltro hanno registrato l'"importante
assenza" della CGIL, il Ministro ha sottolineato che
la disciplina dell'arbitrato in discussione poggia su una
concezione di “robusta sussidiarietà” dello Stato nei
confronti delle parti sociali (principio che orienterà anche
il futuro “Statuto dei lavori”), coerente con una filosofia
che attribuisce al contratto un ruolo centrale nella
definizione del diritto sul lavoro, secondo un approccio che a
suo avviso non è stato compreso dall'opposizione, concentrata
non sulla critica dell'arbitrato in sé, ma delle modalità con
cui esso è stato disciplinato nel testo in discussione.
Sempre in tema di arbitrato, il Ministro ha poi ricordato che
le nuove norme si ispirano all’elaborazione di Marco
Biagi, nella quale il riferimento all’arbitrato per
equità occupa un posto centrale, poiché, una volta definito il
limite dei principi generali dell’ordinamento, di quelli
specifici della materia e infine di quelli riconducibili
all’ordinamento comunitario, dai quali ultimi non si intende
prescindere, sarebbe poi assurdo, sempre ad avviso del
Ministro, che gli arbitri dovessero essere incaricati di
ripercorrere lo stesso procedimento giudiziario e di avere lo
stesso approccio del giudice alla decisione.
Altri punti toccati nella replica del Ministro hanno
riguardato la riforma degli ammortizzatori sociali,
per la quale sono stati ripresi, con una proroga per
l’esercizio della delega, i principi e i criteri direttivi
adottati nella passata Legislatura, ma per l'attuazione dei
quali si ripropone il problema della difficoltà di attingere a
consistenti risorse aggiuntive. A tale proposito il Ministro
ha avanzato due ipotesi: in primo luogo di procedere ad un
“opportuno riordinamento degli strumenti in essere” e in
secondo luogo di non escludere “un uso moderato della
contribuzione, anche se è intenzione del Governo non
accentuare la pressione contributiva, già elevata, in un
contesto di pressione fiscale già elevata”. Sempre su questo
tema, appaiono poi significative due affermazioni del titolare
del dicastero del lavoro, circa il fatto che all’innalzamento
della contribuzione per la collaborazione a progetto non ha
conseguito un’utilizzazione del maggior gettito per costruire
un sistema di protezione del reddito nel momento in cui si
determina la cessazione del rapporto, nonché sul sostanziale
insuccesso, per la scarsa adesione, della forma di protezione
una tantum del reddito all'atto della cessazione di un
rapporto in condizioni di monocommittenza.
Il provvedimento definitivamente licenziato dalla Camera si
compone di 50 articoli (rispetto ai 9 originari),
che toccano aspetti tra loro molto diversi. Anche su questa
eterogeneità il messaggio presidenziale non aveva mancato di
pronunciarsi con accenti critici, ammonendo il legislatore
“sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni,
sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza
del diritto; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento
legislativo, per la impossibilità di coinvolgere a pieno
titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni
parlamentari competenti per ciascuna delle materie
interessate”.
Tra le diverse disposizioni, non sono mancate varie critiche
da parte delle opposizioni, in particolare per quel che
concerne la norma che ha portato a quindici anni l’età
minima per l’accesso all’apprendistato, con la
possibilità di sostituire l’ultimo anno di scuola con un anno
in azienda, o le norme che hanno introdotto criteri più
restrittivi per i permessi dei dipendenti pubblici per fruire
dei congedi per l’assistenza a parenti disabili.
Con l’approvazione delle deleghe, inoltre, si apre il
termine entro il quale dovranno essere emanati i decreti
legislativi di attuazione; non solo sugli
ammortizzatori sociali, ma anche sul pensionamento anticipato
delle persone che svolgono attività usuranti, materia per il
quale sono stati adottati i principi e i criteri di delega
varati nella scorsa Legislatura con le legge n. 247 del 2007,
pur con limitazioni di carattere finanziario.
Per questi aspetti occorrerà dunque valutare le soluzioni
proposte dal Governo in sede di esercizio delle deleghe;
peraltro sono già individuabili alcuni punti fermi che in
qualche misura danno conto di una strategia globale
dell’attuale maggioranza in materia di lavoro, consistente non
soltanto in una riforma del processo del lavoro orientata a
circoscrivere e condizionare il potere del giudice di
accertare i fatti oggetto della controversi, ma anche in un
progetto di riassetto del rapporto tra legge e contratto tra
contrattazione nazionale e a livello decentrato, basato
sull’idea di una generalizzata “cedevolezza” sia, in parte,
della legge, sia soprattutto del contratto collettivo
nazionale, derogabile dal livello decentrato della
contrattazione, non solo territoriale o aziendale ma anche
individuale.
Ciò che viene presentato come sussidiarietà del Governo nei
confronti dell’autonomia delle parti sociali non mira tanto a
valorizzare il decentramento contrattuale (valorizzazione che
peraltro rappresenta un approccio largamente condiviso dalle
organizzazioni sindacali) quanto a creare una
contrapposizione tra quest’ultimo e il livello
nazionale della contrattazione, con la conseguente potenziale
frammentazione della rappresentanza che, tra l’altro, laddove
si è realizzata, ha sempre costituito un fattore di
ingovernabilità del sistema delle relazioni industriali. Si
vedrà nei prossimi mesi se il Governo intende intraprendere
questa strada, sulle orme di una parte dell’imprenditoria,
FIAT in testa, evidentemente preoccupata più di riaffermare la
propria centralità ed autorità in azienda che di operare per
superare una crisi che sul piano occupazionale non si è ancora
pienamente manifestata nei suoi aspetti più distruttivi.
fonte (www.rassegna.it)