Con l’imminente entrata in vigore del “collegato lavoro”,
approvato dal Parlamento il 19 ottobre, una vera e propria strage
minaccia i diritti dei lavoratori precari, da anni in attesa di
ottenere la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro. Di questa
legge si è sinora parlato soprattutto per le norme che favoriscono il
ricorso alla giustizia arbitrale e che sono state bocciate dal
Presidente della Repubblica per la loro portata restrittiva
dell’autonomia dei lavoratori. A questo tentativo di prevaricazione il
Parlamento ha in qualche misura posto rimedio seguendo le indicazioni
del Quirinale in materia di arbitrato. Ma è rimasto in piedi il
meccanismo che, per compiacere la Confindustria, il Ministro Sacconi
ha istituito al fine di privare i precari dei diritti acquisiti.
Questi lavoratori si dividono in due categorie: quelli che non ancora
si sono rivolti al Giudice, nella speranza di vedere riconosciuto, per
accordi sindacali, il loro diritto ad accedere a un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, dopo anni di contratti temporanei irregolari
subiti per necessità e quelli che hanno già chiesto l’intervento della
magistratura per conseguire questo obiettivo. La massa è quella dei
lavoratori che non hanno ancora trovato la forza di far valere i loro
diritti in sede giudiziaria, ben sapendo che qualsiasi iniziativa di
questo tipo, anche se solo preannunciata, ha come primo effetto quello
di essere esclusi da future assunzioni a termine, in attesa che il
Magistrato si pronunci: il che, con esclusione di alcuni centri come
Torino, comporta abitualmente processi pluriennali. A questi
lavoratori, che, per non mettere a repentaglio la loro precaria
occupazione, hanno sinora taciuto, la nuova legge pone una drastica
alternativa: entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore essi dovranno
comunicare all’azienda, in forma scritta, l’impugnazione di tutti i
contratti irregolari sino ad oggi subiti; se non lo faranno, i loro
diritti saranno colpiti da decadenza.
Inoltre, nel caso che abbiano comunicato all’azienda l’impugnazione,
questa diventerà inefficace se non sarà seguita, entro il successivo
termine di 270 giorni, dal deposito del ricorso davanti al Giudice del
Lavoro. Sino ad oggi la legge ha consentito di far valere in sede
giudiziaria, senza limiti di tempo e senza necessità di preventiva
impugnazione scritta, la nullità dell’apposizione del termine al
rapporto di lavoro. Per questo i precari hanno potuto rivolgersi ai
giudici anche dopo aver subito in silenzio anni di assunzioni
irregolari. D’ora in avanti per chi manterrà il silenzio, dopo 60
giorni scatterà la decadenza, che potrà travolgere i diritti maturati
nel corso di anni di tacita soggezione dovuta al bisogno di lavorare.
Anche se vi sono ragioni per dubitare della costituzionalità di questa
norma, è bene che coloro che sinora hanno taciuto escano dal silenzio
e comunichino per iscritto al datore di lavoro, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge, la volontà di far valere di loro
diritti. Altro colpo alle tutele dei precari viene dato dal “collegato
lavoro” con un’altra norma, quella limita a un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione il risarcimento del danno subito dal precario
per essere rimasto disoccupato in attesa della decisione del Giudice.
Sinora la giurisprudenza ha commisurato il risarcimento all’intero
importo delle retribuzioni maturate, detratti eventuali guadagni
ottenuti mediante altri impieghi. Ciò ha comportato che, in caso di
processi di lunga durata, i lavoratori hanno potuto recuperare
l’intera retribuzione perduta nel periodo precedente alla pronuncia
della sentenza. D’ora in avanti, anche se la disoccupazione, in attesa
della decisione giudiziaria, durasse alcuni anni (caso non infrequente
in numerosi Tribunali) il lavoratore, in caso di vittoria, vedrà
drasticamente limitato il suo diritto al risarcimento.
Anche questa norma, che addossa ai lavoratori gli oneri della durata
irragionevole del processo, appare viziata da illegittimità
costituzionale. Ma, prima che la Consulta possa pronunciarsi, passerà
un notevole lasso di tempo. Le storture del “collegato lavoro”, che
bastona una categoria già duramente provata, devono essere eliminate
immediatamente in sede legislativa, anche perché la normativa
dell’Unione Europea vieta di peggiorare le condizioni dei precari..
Domenico D'Amati