|
25/10/2010
A fronte di una situazione sociale di gravità estrema
(disoccupazione crescente, redditi reali calanti), governo e
maggioranza sono tornati ad occuparsi delle questioni del lavoro nei
termini a loro più consueti: con l’approvazione definitiva di una
legge che porterà nuovi e gravi elementi di squilibrio fra imprese e
lavoratori, a tutto svantaggio di quest’ultimi. Dopo essere stato
rinviato alle camere dal presidente della repubblica, il famigerato
Collegato lavoro è ormai pronto a dispiegare i suoi effetti.
Rispetto alla versione iniziale il testo presenta qualche
miglioramento: il che, peraltro, non impedisce di coglierne
l’obiettivo di fondo, riconoscibile nel tentativo di circoscrivere
gli spazi della giurisdizione ordinaria, rendendo per i lavoratori
più difficile ed incerta la possibilità di far valere in sede
giudiziaria la lesione dei propri diritti.
Resta vero, comunque, che tale obiettivo risulta perseguito con
norme di diverso grado di pericolosità. La nuova disciplina della
certificazione dei contratti di lavoro, che tanti allarmi ha
suscitato, rappresenta, a ben vedere, null’altro che un ballon
d’essai. Una volta che il giudice abbia accertato che nel contratto
di lavoro certificato le parti hanno voluto inserire clausole
contrastanti con norme inderogabili di legge e contratto collettivo,
infatti, niente potrà impedirgli di dichiararne la conseguente
nullità; né egli potrà sentirsi costretto a considerare legittimo un
licenziamento per il mero fatto che nel contratto collettivo o,
peggio ancora, nel contratto individuale certificato vengano
considerati come giusta causa o giustificato motivo dello stesso
comportamenti di rilievo irrisorio (un ritardo di pochi minuti nel
presentarsi sul posto di lavoro, per fare un esempio, resta un
comportamento di limitatissimo rilievo disciplinare, che nessun
contratto certificato potrà legittimamente far rientrare nelle
nozioni legali di giusta causa o giustificato motivo).
La nuova disciplina dell’arbitrato d’equità (che, stando alle
intenzioni iniziali, avrebbe dovuto consentire di destabilizzare
radicalmente l’impianto del diritto del lavoro, legittimando gli
arbitri a decidere secondo propri, soggettivi criteri di giustizia
e, ciò che più conta, senza tener conto di norme inderogabili di
legge e contratto collettivo) è stata significativamente
ridimensionata. L’accordo fra le parti (ovvero la clausola
compromissoria), che costituisce il presupposto della procedura
arbitrale, non potrà riguardare le controversie in materia di
licenziamento. In secondo luogo è stato precisato che il collegio
arbitrale, per quanto d’equità, dovrà giudicare non più soltanto nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento, ma anche dei
principi regolatori della materia: fra i quali notoriamente rientra
il carattere normalmente inderogabile della norma di legge
lavoristica e delle clausole dei contratti collettivi. Lo spazio
dell’arbitrato d’equità sembrerebbe ridotto all’osso. Ciò non toglie
che, su una materia così delicata, sono state scritte norme confuse
e pasticciate, foriere di un’infinità di controversie interpretative
ed applicative, che nuoceranno ai lavoratori, ma, a ben vedere, alle
stesse imprese. Né si può sottacere che non basta aver stabilito che
la clausola compromissoria non possa essere stipulata prima della
conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure almeno trenta
giorni dopo la stipulazione del contratto in tutti gli altri casi,
per far venir meno il carattere sostanzialmente obbligatorio
dell’arbitrato, che continua a renderne la disciplina fortemente
sospetta di illegittimità costituzionale. Soltanto ragionando in
termini astratti e formalistici, infatti, si potrebbe sostenere che
nella fase iniziale del rapporto i lavoratori (soprattutto quelli
delle piccole imprese e gli assunti con contratti precari)
potrebbero manifestare liberamente il proprio consenso alla rinuncia
alla giustizia ordinaria in favore di quella arbitrale.
Le disposizioni più pericolose, anche per il loro carattere
immediatamente operativo (quelle sull’arbitrato necessitano il
previo raggiungimento di un’intesa fra le parti sociali), sono
quelle che subordinano al rispetto di drastici termini di decadenza
la possibilità di agire in giudizio. Non ha ottenuto alcun ascolto
l’obiezione che la norma, che impone ai lavoratori precari (a
termine, interinali, a progetto) di rispettare un breve termine di
sessanta giorni per contestare la legittimità della cessazione del
proprio contratto di lavoro, nella pratica si tradurrà in una
sanatoria preventiva degli abusi: stante la notoria riluttanza di
questi lavoratori ad attivarsi tempestivamente, nella speranza di
non compromettere una nuova assunzione. L’aspetto più inaccettabile
delle nuove regole va comunque visto nella forfettizzazione del
risarcimento del danno spettante al lavoratore che si sia visto
riconoscere l’illegittimità del termine apposto al contratto di
lavoro. Sino ad oggi il risarcimento andava ragguagliato in misura
integrale alle retribuzioni perdute per effetto dell’illegittima
cessazione del rapporto di lavoro; d’ora in poi andrà liquidato fra
un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità di retribuzione,
indipendentemente dall’entità del danno effettivo che, in ragione
della durata del processo, potrebbe risultare ben superiore. Il
principio costituzionale d’eguaglianza e quello del giusto processo
sono stati messi all’angolo in un colpo solo.
Il Collegato lavoro rappresenterà adesso un doppio banco di prova.
In prospettiva per l’opposizione, che, dopo averne ripetutamente
contestato i contenuti, dovrà dimostrare la sua coerenza, assumendo
inequivocabili impegni abrogativi nel contesto del programma con cui
si presenterà alle prossime elezioni (anticipate o meno che siano).
Nell’immediato per Confindustria, CISL e UIL: se esse, nonostante la
notoria contrarietà della CGIL, dovessero insistere sull’arbitrato
d’equità, procedendo alla stipula dell’accordo prefigurato dalla
legge, va da sé che si tratterebbe di un ulteriore colpo alle
possibilità di ricucitura dei rapporti fra sindacati, che priverebbe
di credibilità, al tempo stesso, la proclamata volontà di
coinvolgere il sindacato più rappresentativo in un nuovo patto
sociale
|