Tra le novità di maggior rilievo nel collegato lavoro vi sono
certamente le norme in materia di arbitrato. La nuova disciplina
contempla diverse forme di arbitrato, alle quali possono accedere
tutti i lavoratori subordinati, pubblici e privati, i collaboratori
coordinati e continuativi, gli agenti che operano in forma personale.
Oltre all'arbitrato che può instaurarsi durante il tentativo di
conciliazione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), vi sono infatti: a)
l'arbitrato previsto dai contratti collettivi sottoscritti dalle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative, i quali possono
decidere le sedi e le modalità di svolgimento della procedura; b)
l'arbitrato presso le camere arbitrali costituite dagli organi di
certificazione; c) l'arbitrato che si svolge innanzi a un collegio di
conciliazione e arbitrato irrituale costituito, a iniziativa delle
parti individuali del rapporto di lavoro, per risolvere una specifica
controversia. Per quest'ultima forma di arbitrato la procedura è
dettagliatamente disciplinata. Il collegio è composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un presidente scelto di
comune accordo o, in mancanza, dal presidente del tribunale competente
per territorio. La procedura si attiva con un ricorso, che indica
l'oggetto della domanda, le ragioni sulle quali si fonda, i mezzi di
prova e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi
regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Sono
stabiliti i termini per il deposito di memorie e repliche. Vi è quindi
un'udienza in cui il collegio tenta la conciliazione, interroga le
parti, ammette e assume le prove. La controversia è decisa entro 20
giorni dall'udienza finale con un lodo. Ciascuna parte paga l'arbitro
da essa nominato e metà del compenso del presidente, fissato nel 2%
del valore della controversia. Il lodo può disporre che la parte
soccombente rimborsi all'altra le spese legali e arbitrali.
Trattandosi di arbitrato irrituale, il lodo ha valore di un contratto
tra le parti, che può validamente disporre anche di diritti del
lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei
contratti collettivi. Il lodo arbitrale è annullabile dal giudice, su
ricorso delle parti, solo in determinati casi: se la convenzione
arbitrale è invalida o se gli arbitri hanno deciso su conclusioni che
esorbitano da essa; se gli arbitri sono stati nominati irregolarmente
o non potevano essere nominati; se gli arbitri non si sono attenuti
alle regole stabilite dalle parti; se non è stato osservato il
principio del contraddittorio.
Ma la novità più controversa del
collegato consiste nella possibilità di pattuire clausole
compromissorie, con le quali lavoratore e datore di lavoro si
impegnano a far decidere eventuali controversie anche future ad
arbitri, invece che al giudice del lavoro. La validità della clausola
è subordinata a due condizioni: la certificazione dell'accordo
individuale da parte delle apposite commissioni (che devono accertare
l'effettiva volontà delle parti) e la previsione di questa possibilità
nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per tener conto dei rilievi formulati dal presidente della Repubblica,
è previsto che la clausola compromissoria possa essere pattuita solo
una volta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero decorsi
30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro e non possa
riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di
lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono
farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale. Se,
trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, non sono
intervenuti accordi collettivi che prevedano e disciplinino la
possibilità di stipulare clausole compromissorie, il ministero del
Lavoro convoca le associazioni sindacali comparativamente
rappresentative per promuovere un accordo. Se ciò non è possibile,
decorsi sei mesi dalla convocazione, individua con decreto in via
sperimentale, tenuto conto delle risultanze del confronto sindacale,
le modalità di attuazione della norma, fatta salva la possibilità che
i contratti collettivi integrino e deroghino, in un momento
successivo, le disposizioni ministeriali.