Collegato lavoro: breve nota dell'Ufficio giuridico sulle novità apportate dal Senato in materia di contenzioso del lavoro
 
01/10/2010 - ufficio giuridico della Cgil

Il provvedimento passerà alla Camera dove la conferenza dei capogruppo ha già calendarizzato il collegato lavoro in aula per lunedì 18 e martedì 19 ottobre, contingentando i tempi della discussione a complessive 13 ore. Il programma di lavoro di ottobre delle commissioni non è ancora accessibile.

Le disposizioni sul contenzioso del lavoro approvate dal Senato (d.d.l. 1167 B-bis)

Il 29 settembre scorso l’Aula del Senato ha approvato in sesta lettura il disegno di legge n. 1167 B-bis recante, com’è noto, alcune disposizioni incidenti sul contenzioso del lavoro (artt. 30-32).

Abbiamo già avuto modo più volte di intervenire sui molteplici passaggi parlamentari che il disegno di legge ha attraversato, sfociando poi nell’intervento di rinvio alle Camere del Capo dello Stato Napolitano. A seguito delle osservazioni di quest’ultimo, il Parlamento è quindi ritornato ad esaminare il provvedimento con altre due letture, l’ultima delle quali è quella di cui stiamo parlando.

Occorre subito dire che, se pur propagandate come ossequiose nei confronti delle osservazioni del Presidente della Repubblica, le modifiche apportate dalla maggioranza non hanno in realtà eliminato i motivi di preoccupazione che in più di un’occasione la CGIL ha espresso nei confronti di questo vero e proprio disegno controriformatore del processo e del diritto del lavoro.

 Rinviando, quindi, alle osservazioni già svolte, occorre mettere in luce i punti sui quali è intervenuta l’ultima lettura del Senato:

A)    Arbitrato secondo equità (art. 31): è stata confermata la modifica tendente a circoscrivere i confini del giudizio di equità, nel senso del “rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari”. La modifica sembrerebbe piuttosto incisiva se solo si consideri che tra i principi generali (e regolatori) dell’ordinamento lavoristico vi è senz’altro quello della inderogabilità dei diritti derivanti da norme di legge e di contratto collettivo. Ma allora non si vede quale sia la “ratio” di una modifica di tal genere, se non quella di confondere ancora di più le idee agli interpreti.

B)    La sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 31, comma 10): com’è noto, nel corso della precedente lettura alla Camera, era stato approvato un emendamento proposto da Cesare Damiano che imponeva la verifica della volontà di devolvere ad arbitri la controversia solo al momento dell’insorgere della stessa (quindi non, preventivamente, all’atto della stipula del contratto di lavoro). La modifica, di grande rilievo, è stata però cancellata da quest’ultima lettura. Si ritorna quindi alla sottoscrizione della clausola compromissoria in un momento antecedente l’insorgere della controversia stessa.

C)    Momento in cui sottoscrivere la clausola compromissoria: siamo in presenza di una vera e propria ipocrisia. Di fronte ai penetranti rilievi del Presidente della Repubblica, che aveva fatto notare come la sottoscrizione della clausola nel momento di massima debolezza contrattuale (ovvero l’assunzione) fosse assolutamente da cambiare, la maggioranza ha avuto la brillante idea di spostare la stipula della clausola arbitrale dopo il periodo di prova o, in mancanza di quest’ultimo, dopo 30 giorni dalla stipula del contratto. Come a dire che il lavoratore, superato il periodo di prova o dopo 30 giorni dall’assunzione, ha maturato un tale potere contrattuale da consentirgli liberamente di devolvere le future controversie ad arbitri…

D)    Regime delle decadenze (art. 32, commi 1 e 2): due sono le novità, anche piuttosto importanti. La prima riguarda l’estensione del lasso di tempo a disposizione del lavoratore per depositare il ricorso giudiziario (a partire dall’impugnazione del provvedimento), che passa da 6 a 9 mesi e la possibilità di “produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso” stesso.

La seconda modifica, assai più incisiva, è quella riguardante l’esclusione dei licenziamenti “orali” dalla disciplina delle decadenze introdotta dal disegno di legge in commento. Viene così meno, fortunatamente, una disposizione che avrebbe permesso ai datori di lavoro un utilizzo di massa del licenziamento orale in forza dell’imposizione di un termine decadenziale il cui dies a quo sarebbe stato difficilmente individuabile. Ma c’è da dire che, se pur importante, questa modifica non scalfisce minimamente la portata devastante dell’introduzione del termine decadenziale in parola. C’è infatti da ricordare che il nuovo regime da una parte ha una portata amplissima (applicandosi non solo ai licenziamenti, ma anche ai contratti a termine, ai trasferimenti etc…), dall’altra, pur non applicandosi più ai licenziamenti orali, rimane in piedi (odiosamente) per tutte le fattispecie di “invalidità” dei licenziamenti, ovvero anche per quelli nulli perché discriminatori o per violazione di norme imperative di legge (v. i licenziamenti delle lavoratrici madri, quelli per causa di matrimonio etc…).