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Collegato lavoro:
breve nota dell'Ufficio giuridico sulle novità apportate dal Senato
in materia di contenzioso del lavoro |
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| 01/10/2010
- ufficio giuridico
della Cgil
Il provvedimento passerà alla Camera dove la conferenza dei
capogruppo ha già calendarizzato il collegato lavoro in aula per
lunedì 18 e
martedì 19 ottobre,
contingentando i tempi della discussione a complessive 13 ore. Il
programma di lavoro di ottobre delle commissioni non è ancora
accessibile.
Le disposizioni sul contenzioso
del lavoro approvate dal Senato (d.d.l.
1167 B-bis)
Il 29 settembre scorso l’Aula del Senato ha approvato in sesta
lettura il disegno di legge n. 1167 B-bis recante, com’è noto,
alcune disposizioni incidenti sul contenzioso del lavoro (artt.
30-32).
Abbiamo già avuto modo più volte di intervenire sui molteplici
passaggi parlamentari che il disegno di legge ha attraversato,
sfociando poi nell’intervento di rinvio alle Camere del Capo dello
Stato Napolitano. A seguito delle osservazioni di quest’ultimo, il
Parlamento è quindi ritornato ad esaminare il provvedimento con
altre due letture, l’ultima delle quali è quella di cui stiamo
parlando.
Occorre subito dire che, se pur propagandate come ossequiose nei
confronti delle osservazioni del Presidente della Repubblica, le
modifiche apportate dalla maggioranza non hanno in realtà
eliminato i motivi di preoccupazione che in più di un’occasione la
CGIL ha espresso nei confronti di questo vero e proprio disegno
controriformatore del processo e del diritto del lavoro.
Rinviando, quindi, alle osservazioni già svolte, occorre mettere
in luce i punti sui quali è intervenuta l’ultima lettura del
Senato:
A) Arbitrato secondo
equità (art. 31): è stata confermata la modifica tendente a
circoscrivere i confini del giudizio di equità, nel senso del
“rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei princìpi
regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari”.
La modifica sembrerebbe piuttosto incisiva se solo si consideri
che tra i principi generali (e regolatori) dell’ordinamento
lavoristico vi è senz’altro quello della inderogabilità dei
diritti derivanti da norme di legge e di contratto collettivo. Ma
allora non si vede quale sia la “ratio” di una modifica di tal
genere, se non quella di confondere ancora di più le idee agli
interpreti.
B) La sottoscrizione
della clausola compromissoria (art. 31, comma 10): com’è noto, nel
corso della precedente lettura alla Camera, era stato approvato un
emendamento proposto da Cesare Damiano che imponeva la verifica
della volontà di devolvere ad arbitri la controversia solo al
momento dell’insorgere della stessa (quindi non, preventivamente,
all’atto della stipula del contratto di lavoro). La modifica, di
grande rilievo, è stata però cancellata da quest’ultima lettura.
Si ritorna quindi alla sottoscrizione della clausola
compromissoria in un momento antecedente l’insorgere della
controversia stessa.
C) Momento in cui
sottoscrivere la clausola compromissoria: siamo in presenza di una
vera e propria ipocrisia. Di fronte ai penetranti rilievi del
Presidente della Repubblica, che aveva fatto notare come la
sottoscrizione della clausola nel momento di massima debolezza
contrattuale (ovvero l’assunzione) fosse assolutamente da
cambiare, la maggioranza ha avuto la brillante idea di spostare la
stipula della clausola arbitrale dopo il periodo di prova o, in
mancanza di quest’ultimo, dopo 30 giorni dalla stipula del
contratto. Come a dire che il lavoratore, superato il periodo di
prova o dopo 30 giorni dall’assunzione, ha maturato un tale potere
contrattuale da consentirgli liberamente di devolvere le future
controversie ad arbitri…
D) Regime delle
decadenze (art. 32, commi 1 e 2): due sono le novità, anche
piuttosto importanti. La prima riguarda l’estensione del lasso di
tempo a disposizione del lavoratore per depositare il ricorso
giudiziario (a partire dall’impugnazione del provvedimento), che
passa da 6 a 9 mesi e la possibilità di “produrre nuovi documenti
formatisi dopo il deposito del ricorso” stesso.
La seconda modifica, assai più incisiva, è quella riguardante
l’esclusione dei licenziamenti “orali” dalla disciplina delle
decadenze introdotta dal disegno di legge in commento. Viene così
meno, fortunatamente, una disposizione che avrebbe permesso ai
datori di lavoro un utilizzo di massa del licenziamento orale in
forza dell’imposizione di un termine decadenziale il cui dies a
quo sarebbe stato difficilmente individuabile. Ma c’è da dire che,
se pur importante, questa modifica non scalfisce minimamente la
portata devastante dell’introduzione del termine decadenziale in
parola. C’è infatti da ricordare che il nuovo regime da una parte
ha una portata amplissima (applicandosi non solo ai licenziamenti,
ma anche ai contratti a termine, ai trasferimenti etc…),
dall’altra, pur non applicandosi più ai licenziamenti orali,
rimane in piedi (odiosamente) per tutte le fattispecie di
“invalidità” dei licenziamenti, ovvero anche per quelli nulli
perché discriminatori o per violazione di norme imperative di
legge (v. i licenziamenti delle lavoratrici madri, quelli per
causa di matrimonio etc…).
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