Se lo sciopero blocca la fabbrica, il diritto alla retribuzione non viene meno per il dipendente in malattia
 
dall'ufficio giuridico della Cgil

Con la sentenza n. 13256/2010 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato un principio importante in tema di sciopero e malattia del lavoratore, che espressamente si discosta dal difforme orientamento della Cassazione.

Alcuni lavoratori di un’azienda chimica del nucleo industriale di Termoli non hanno trovato in busta paga nel 2002 la retribuzione di alcuni giorni di malattia coincidenti con uno sciopero al quale aveva partecipato la stragrande maggioranza dei lavoratori di tale azienda. Si rivolgono quindi al Giudice del Lavoro. Secondo la tesi aziendale, anche i lavoratori in malattia, nonostante non avessero effettivamente partecipato allo sciopero, perdevano il diritto alla retribuzione, atteso che, a causa della paralisi dell’attività dell’azienda per via dello sciopero e del picchettaggio, si era verificata una impossibilità incolpevole, per il datore di lavoro, di ricevere la prestazione.

Di contrario avviso, con una impostazione condivisa dal giudice di primo grado, dalla Corte d’Appello e in ultimo dalla Cassazione con la pronuncia qui segnalata, gli avvocati dei lavoratori hanno sostenuto – in sintesi - che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell’impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile (nella specie, per adesione ad uno sciopero da parte della stragrande maggioranza del personale dipendente e la conseguente inutilizzabilità del personale residuo non scioperante), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto sia sospeso per malattia ai sensi dell’art. 2110 c.c.. Difatti la speciale disciplina dettata per ragioni di carattere sociale dell’art. 2110 c.c. investe in via esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, rapporto autonomo e distinto da quello degli altri dipendenti in servizio.