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Se lo sciopero
blocca la fabbrica, il diritto alla retribuzione non viene meno per
il dipendente in malattia |
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dall'ufficio giuridico della Cgil
Con la
sentenza n. 13256/2010 la Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione ha affermato un principio importante in tema di
sciopero e malattia del lavoratore, che espressamente si discosta
dal difforme orientamento della Cassazione.
Alcuni lavoratori di un’azienda chimica del nucleo industriale di
Termoli non hanno trovato in busta paga nel 2002 la retribuzione
di alcuni giorni di malattia coincidenti con uno sciopero al quale
aveva partecipato la stragrande maggioranza dei lavoratori di tale
azienda. Si rivolgono quindi al Giudice del Lavoro. Secondo la
tesi aziendale, anche i lavoratori in malattia, nonostante non
avessero effettivamente partecipato allo sciopero, perdevano il
diritto alla retribuzione, atteso che, a causa della paralisi
dell’attività dell’azienda per via dello sciopero e del
picchettaggio, si era verificata una impossibilità incolpevole,
per il datore di lavoro, di ricevere la prestazione.
Di contrario avviso, con una impostazione condivisa dal giudice di
primo grado, dalla Corte d’Appello e in ultimo dalla Cassazione
con la pronuncia qui segnalata, gli avvocati dei lavoratori hanno
sostenuto – in sintesi - che, nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro si trovi nell’impossibilità di ricevere la prestazione
lavorativa per causa a lui non imputabile (nella specie, per
adesione ad uno sciopero da parte della stragrande maggioranza del
personale dipendente e la conseguente inutilizzabilità del
personale residuo non scioperante), il diritto alla retribuzione
non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto sia sospeso per
malattia ai sensi dell’art. 2110 c.c.. Difatti la speciale
disciplina dettata per ragioni di carattere sociale dell’art. 2110
c.c. investe in via esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e
singolo lavoratore, rapporto autonomo e distinto da quello degli
altri dipendenti in servizio.
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