|
Futuro a due vie per lo Statuto
di Maurizio Sacconi - sul Sole24ore del 20.5.2010
La legge 300 del 20 maggio 1970, a tutti nota come Statuto dei diritti
dei lavoratori, ha determinato cambiamenti profondi nella società
italiana, fornendo un contributo decisivo alla modernizzazione delle
relazioni industriali e di lavoro del nostro paese. Con essa, si è
giustamente detto, i diritti del lavoro, solennemente sanciti nella
Costituzione del 1948, fanno finalmente il loro ingresso nelle fabbriche
e nelle dinamiche quotidiane dei luoghi di lavoro.
Oggi, a quarant'anni dalla sua entrata in vigore, tutte le forze
politiche e sindacali celebrano lo Statuto e riconoscono quanto esso
abbia concorso a portare nei luoghi di lavoro i diritti fondamentali e
le tutele della persona che lavora rispetto a un tempo precedente nel
quale tanta parte dell'attività lavorativa risultava sottratta anche
alle più elementari protezioni sociali.
Così non fu, tuttavia, nelle fasi di approvazione del testo di legge
fortemente voluto da Giacomo Brodolini, sindacalista socialista e
ministro del Lavoro, che, con l'aiuto di tecnici dello spessore di Gino
Giugni, avviò un lungimirante percorso riformatore duramente osteggiato
dal massimalismo ideologizzato nella politica e nel sindacato. È
sufficiente ricordare le parole che l'onorevole Giuseppe Sacchi,
deputato del partito comunista, pronunciò verso la fine del suo
intervento alla Camera, nel dibattito parlamentare sull'approvazione
della legge, il 13 maggio 1970: «Se la maggioranza di questo Parlamento
vorrà assumersi la responsabilità di approvare una legge che autorizza i
padroni a continuare a calpestare la Costituzione nei luoghi di lavoro,
ebbene, di questo atto giudicheranno i lavoratori. E non sarà certo un
giudizio positivo per la maggioranza, ma una severa condanna».
Né più né meno di quanto è accaduto trent'anni dopo, per la legge Biagi,
e di quanto ancora oggi avviene - lo dimostra il dibattito
sull'introduzione dell'arbitrato nelle controversie di lavoro - per ogni
laborioso tentativo di adeguare la strumentazione giuridica e le
relative tecniche promozionali e di tutela del lavoro agli incessanti
mutamenti dell'economia e della società.
Riflettere sul clima del tempo è così non solo un esercizio storico al
servizio della verità ma anche, e soprattutto, un doveroso contributo
per riflettere sui limiti e i pesanti condizionamenti del più recente
dibattito sulle riforme del lavoro che, non possiamo dimenticare, ha
conosciuto esperienze drammatiche, una delle quali proprio il 20 maggio
di undici anni fa, con l'assassinio del professor Massimo D'Antona. Con
il risultato, invero paradossale, che chi ha sistematicamente mancato
tutti i più importanti appuntamenti con la storia, in un comprensibile
quanto deleterio istinto di conservazione dell'esistente, ritiene oggi
immodificabile quanto solo pochi anni prima veniva additato alla stregua
di una contro-riforma che calpesta la Costituzione nei luoghi di lavoro.
Quarant'anni di Statuto indicano oggi l'idea di una legislazione
sussidiaria che si occupi, da un lato, di garantire i diritti
fondamentali di tutte le persone che lavorano e che affidi, dall'altro
lato, al libero e responsabile incontro tra le parti sociali la
promozione e l'effettività delle tutele del lavoro. Rispetto alla
prevalente economia fordista del passato, il mercato del lavoro appare
ora sempre più terziarizzato e plurale. Con nuove istanze di
conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro dettati dal massiccio - ma
non ancora soddisfacente - ingresso delle donne nel mercato del lavoro.
Con nuovi e crescenti dualismi (Nord e Sud, grande e piccola impresa,
lavoratori pubblici e privati, uomini e donne, giovani e anziani,
stabili e temporanei, occupati e inoccupati, autoctoni e immigrati) che
ampliano il divario tra i diversi gruppi di lavoratori.
La stessa maggiore produttività del lavoro - e la possibilità
d'incrementare in connessione ad essa i salari - si realizza attraverso
la capacità dell'azienda e dei suoi lavoratori di adattare
reciprocamente le rispettive esigenze. Così come gli accordi nei
territori, nei settori e nelle stesse singole imprese possono
determinare, anche attraverso gli organismi bilaterali, modi efficaci
per dare valore alla persona nel lavoro, a partire dagli investimenti
nelle competenze e, quindi, nell'occupabilità. Anche l'estensione delle
forme di protezione del reddito nel caso di forzosa inattività del
lavoratore non potrà che realizzarsi su una base assicurativa,
espressione di accordi tra le parti sociali. Là dove nel lavoro
indipendente, spesso economicamente subalterno, la soluzione della
mutualità appare, in sussidiarietà, la più idonea non solo per i vincoli
di finanza pubblica, ma anche per la responsabilizzazione degli stessi
lavoratori. Lo Statuto dei lavoratori vive proprio nella misura in cui i
valori fondamentali che vuole promuovere risultano diffusamente
effettivi nella realtà che cambia. Perché uno statuto rigido, ancorato
ai modelli e alle logiche di un passato che non c'è più, tradirebbe la
sua funzione storica. Quella cioè di approntare, al di là delle tecniche
e delle norme di dettaglio di volta in volta adottate, un sistema di
tutele sostanziali e quanto più adattate a ciascuna persona nelle
condizioni date.
Maurizio Sacconi è ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali
|