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di Piergiovanni Alleva, Giovanni Naccari
Il Pd e il lavoro, un disegno preoccupante
Disegno di legge Nerozzi-Marini per introdurre in Italia il CUI ed abolire con esso l'articolo 18
VENERDI' 30 APRILE 2010 (MANIFESTO)
Un nuovo scenario per il lavoro, diverso da quello percorso dal ministro Sacconi e dai sindacati «collaborativi», si profila con il disegno di legge presentato da un folto gruppo di senatori del maggiore partito di opposizione. Tale disegno, tuttavia, appare poco congruente con le motivazioni di rinvio alle Camere del Ddl governativo sul lavoro da parte del Capo dello Stato e appare, altresì, preoccupante nei contenuti. Preoccupazioni sono state suscitate nello stesso responsabile del lavoro del Pd. Ma in attesa dell'articolazione di una diversa proposta, non possiamo che analizzare il disegno formalmente presentato.
Esso affronta la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e la lotta alle forme di lavoro precario. Per sanare la piaga del precariato propone che le nuove assunzioni avvengano attraverso un nuovo tipo contrattuale: il contratto unico di ingresso (c.u.i.). Questo, tuttavia, altro non è che un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato privo di stabilità reale, ossia di sanzioni di reintegro in caso di licenziamento illegittimo per i primi tre anni. Inoltre il c.u.i sarebbe irrilevante in tutto il mondo della piccola impresa in cui non esiste stabilità reale al di sotto dei sedici dipendenti, e si qualifica proprio come mirato verso la realtà delle imprese maggiori in cui la stabilità esiste, per escluderla in un periodo iniziale di ben tre anni.
Proposta poco credibile
Gli autori del progetto tengono ad evidenziare che questo limite verrebbe attutito con la specificazione che la diminuzione di tutela non varrebbe per i licenziamenti disciplinari e per quelli discriminatori. E dunque in realtà varrebbe soltanto per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo di tipo economico produttivo. Ma questo non fa altro che rendere la proposta poco credibile, in quanto evidentemente tutti i licenziamenti in quei tre anni verrebbero posti in essere con formale causale economico produttiva o organizzativa.
Il lavoratore ingiustamente licenziato dovrebbe allora opporre una complicatissima questione di simulazione, alla fine della quale ci si troverebbe in un groviglio logico giuridico quasi inestricabile. Infatti cosa sarebbe un licenziamento per un motivo economico produttivo in realtà insussistente, emesso durante i primi tre anni del contratto unico? Sarebbe pur sempre un licenziamento per motivo oggettivo ancorché infondato, che darebbe luogo per tale infondatezza alla (sola) sanzione monetaria? Oppure dovrebbe essere riqualificato come licenziamento per motivo soggettivo mascherato con applicazione della sanzione di annullamento e reintegra? L'oggettività non esisteva e allora il licenziamento sarebbe illegittimo per mancata comunicazione del (vero) motivo soggettivo con applicazione, allora, della sanzione di annullamento e reintegra che, secondo il disegno, per i licenziamenti soggettivi e disciplinari resta intatta? In altri termini se si dà un diverso regime sanzionatorio, si entra inevitabilmente in un dedalo logico giuridico dal quale è praticamente impossibile uscire.
Per altro verso nella proposta vi è la buona intenzione di limitare il ricorso ai contratti a termine reintroducendo causali obiettive. Ma accanto ad esse si provoca poi un enorme allargamento della loro possibilità , consentendoli tutte le volte in cui il lavoratore consegua una retribuzione annua lorda superiore ai 25mila euro. Questo significa consentire l'assunzione a termine senza alcun limite di tutti gli impiegati o della massima parte di essi. Infatti 25mila euro lordi annui sono circa 1.900 euro lordi mensili. Il che significa non più di 1.300/1.400 euro netti al mese.
Ognuno vede da sé che tutto il lavoro intellettuale sarebbe precarizzato in modo generale e indiscriminato. Non si comprende, inoltre, a cosa serve limitare, per gli altri lavoratori di reddito ancor più basso, la possibilità di contratti a termine attraverso la reintroduzione di causali specifiche e non modificare in modo del tutto analogo la disciplina del contratto di lavoro somministrato, che altro non è se non un contratto di lavoro a termine ossia tramite agenzia. Nel concreto si avrebbe allora una superprecarizzazione dell'intero mondo del lavoro. Infatti gli impiegati potrebbero sempre essere assunti a termine e per gli altri dilagherebbe il lavoro interinale ovvero somministrato tramite Agenzia, che è una delle forme più disperate e disperanti, perché senza futuro, di lavoro precario.
Il problema è rovesciato
Un altro punto che lascia sbigottiti è quello per cui i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto diventerebbero contratti «unici» di lavoro subordinato, qualora il compenso annuo superi i 30mila euro annui. Vengono comunque esclusi i contratti conclusi con un prestatore iscritto a un albo o a un ordine professionale «incompatibile con la posizione di dipendenza dall'azienda». La perplessità nasce dal fatto che il contratto a progetto è un contratto di lavoro autonomo che non può diventare subordinato e viceversa, solo in base a un dato quantitativo retributivo. Inoltre, l'iscrizione a un ordine professionale non è mai incompatibile con la prestazione di lavoro subordinato. Tutt'al più potrebbero esserci, al contrario, questioni di incompatibilità nell'esercizio professionale. Ma si tratterebbe di un problema diverso e rovesciato.
Un'altra previsione che suscita altrettante riserve è quella di un salario minimo garantito intercategoriale istituito per atto legislativo o amministrativo, in sovrapposizione alla contrattazione collettiva. Il problema sotteso è molto importante, ma lo strumento utilizzato è notoriamente il mezzo migliore per distruggere la contrattazione collettiva nazionale di categoria, come molte esperienze straniere dimostrano.
Potremmo continuare ad elencare varie «perle» nella collana delle buone intenzioni del disegno. Ma ci fermiamo qui.
Il disegno riprende una vecchia e criticata proposta giuridica, riproposta poi con alcune modifiche non sostanziali da sintonici esperti economici per trasformarla, con ulteriori aggiustamenti, nel Ddl del c.u.i.
Tale disegno ripercorre la linea di difesa dei lavoratori attraverso il c.d. contenimento del danno, che è sempre finita, anche alla luce delle cause e dei risultati della crisi interna e internazionale, in perdenti compromessi al ribasso. Pertanto si dovrebbe pensare ad un diverso alternativo riposizionamento.