29.12.2009 - dal www.rete28aprile.it

Nella Finanziaria reintrodotto lo staff leasing

E' stata reintrodotta nella finanziaria 2010 la somministrazione e tempo indeterminato (staff leasing). Un atto di gravità contro il precariato, i giovani in particolare. La tipologia, a parte i giochi di parola, significa  nient'altro che: "precari per sempre". (...)

Segue una nota dall'ufficio provinciale del lavoro di Modena.
 

REINTRODUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E

MODIFICHE ALLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO

L’art. 1,comma 46, della legge n. 247/2007, aveva cancellato lo “staff leasing”, ossia la somministrazione a tempo indeterminato: ora il Legislatore lo reintroduce ampliandone anche l’ambito di applicazione.

Cambiano (comma 143), innanzitutto, le ipotesi nelle quali la somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, è vietata. Oltre ai casi della sostituzione di lavoratori in sciopero ed alla mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, per effetto della mutazione della lettera b) del comma 5 dell’art. 20 del D.L.vo n. 276/2003, la somministrazione non può essere effettuata “salva diversa disposizione
degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei
sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a meno che tale contratto sia stipulato per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi
dell’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (sono i contratti a termine dei lavoratori in
mobilità), ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre. Salvo diversa disposizione degli
accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia “operante una
sospensione di rapporti”.

Da quanto appena detto, il campo dei divieti si è ristretto, atteso che con l’accordo  sindacale (anche a livello aziendale) è possibile derogare al limite dei 6 mesi termine entro il quale, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, i lavoratori espulsi dall’azienda a seguito di una procedura collettiva di riduzione di personale, hanno diritto (si tratta, in ogni caso, di un diritto disponibile) alla riassunzione per essere adibiti
alle stesse mansioni : ma questo principio già c’era nel testo originario. Ciò che cambia è il
passaggio successivo: l’accordo collettivo non serve se il contratto di somministrazione è
stato concluso per sostituire lavoratori assenti (es. malattia, maternità, ecc.) o sia
concluso per agevolare, attraverso un’esperienza a termine, lavoratori in mobilità (art. 8,
comma 2, della legge n. 223/1991), o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi, cosa
che potrebbe, a questo punto, essere considerata una ipotesi legittima di “aggiramento” del
blocco di sei mesi in favore dei lavoratori con diritto di precedenza.

Ovviamente, il riferimento al periodo di sei mesi di “blocco” per le imprese che hanno proceduto a licenziamenti collettivi per riduzione di personale fa sì che, a mio avviso, seguendo il tenore letterale della norma, la disposizione non trovi applicazione presso i datori di lavoro9 con un organico sotto dimensionato alle quindici unità ove non è applicabile la procedura prevista dagli articoli 4, 5, 16 e 24 della legge n. 223/1991.

C’è, poi, un ulteriore ampliamento, finalizzato a favorire il reinserimento produttivo dei lavoratori in mobilità. Il nuovo comma 5 –bis, inserito nel “corpus”
dell’art. 20 del D.L.vo n. 276/2003, afferma che se le agenzie di lavoro utilizzano nei loro contratti di somministrazione contratti a tempo determinato con lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991) non trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 20. Il comma 3 individua le ipotesi nelle quali la somministrazione è ammessa, il comma 4, riferendosi alla somministrazione a tempo determinato, afferma che la stessa deve riferirsi a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, demandando i limiti quantitativi alla contrattazione collettiva. Il nuovo testo consente di non tenere conto di detti limiti riferiti sia alle attività che alle motivazioni, qualora ci si trovi di fronte a lavoratori in mobilità da ricollocare: tale precisazione appare coerente con l’impegno, più volte sottolineato in sede politica ed amministrativa, di favorire, in qualunque modo, la ricollocazione dei soggetti licenziati.

Ovviamente, tale disposizione non può che essere messa in relazione con quella contenuta al comma 145 con la quale vengono riconosciuti determinati incentivi alle Agenzie di Lavoro ed agli operatori pubblici e privati che, ex art. 7, su base regionale, sono accreditati e che ricollocano personale in disponibilità.

Come si diceva, lo “staff leasing”, ossia la somministrazione a tempo indeterminato, viene reintrodotto e ampliato nel suo “modus operandi”.

Dal 1° gennaio 2010 esso è possibile:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione di reti intranet o extranet, siti internet, sviluppo di software applicativi, caricamento dati, ecc.;

b) per servizi di pulizia, custodia e portineria;

c) per servizi da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, economato;

e) per attività di consulenza direzionale;

f) per attività di marketing;

g) per la gestione di call-center, per l’avvio di attività imprenditoriali nelle c.d. “aree Obiettivo 1”;

h) per le costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni e smontaggio di macchinari, per particolari attività produttive, con riferimento all’edilizia ed alla cantieristica navale, le quali richiedano per
fasi successive, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata;

i) in tutti gli altri casi previsti dalla contrattazione nazionale, territoriale (e qui è la novità) o aziendale stipulati da associazioni datoriali o dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

j) in tutti i settori produttivi pubblici o privati (altra grossa novità introdotta), per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.

Ovviamente, a regime, tale voce sembra “impattare” su realtà che finora, con interpretazioni lasciate alla discrezionalità degli organi di vigilanza e dei giudici di merito, hanno visto molte società (cooperative o a responsabilità limitata) operare con contratti di appalto o con l’invio di personale dalla dubbia “autonomia”.

Da ultimo, per completezza di informazione, va ricordato che il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un interpello (prot. n. 81/2009) dell’Università di Modena e Reggio Emilia – Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi – in data 22 dicembre 2009, ha affermato la piena legittimità della certificazione del contratto di somministrazione tra l’Agenzia del Lavoro (che deve possedere tutti i requisiti legali) e l’utilizzatore, pur essendo tale tipologia di natura prettamente contrattuale.