Prosegue alla Camera dei deputati l’esame della manovra di
finanza pubblica
Si è concluso, presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati,
l’esame congiunto in sede referente, dei disegni di legge n. 2936,
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010) e n. 2937, Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio
2010-2012, già approvati dal Senato. Nella seduta di venerdì 4 novembre,
sono stati presentati gli emendamenti del relatore Corsaro (PdL), che
costituiscono una nuova stesura degli emendamenti già presentati dal
Governo e di parte degli emendamenti della maggioranza.
Per la parte relativa al lavoro, l’emendamento del relatore, nel testo
approvato, assorbe in larga misura il pacchetto di proposte contenuto
nell’emendamento del Governo. Tra le misure previste, si segnala in
particolare:
a modifica della norma vigente e in via sperimentale, per il biennio
2010-2011, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascun anno, e nei
soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una indennità una tantum pari
al 30 per cento del reddito (nella disciplina vigente è pari al 20 per
cento) percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000
euro, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via
esclusiva alla gestione separata presso l'INPS che: operino in regime di
monocommittenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo
non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; con riguardo
all'anno di riferimento abbiano almeno un mese accreditato presso la
predetta gestione separata e almeno tre mesi nell’anno precedente, e
risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
in via sperimentale, per il solo 2010, ai fini del perfezionamento del
requisito contributivo per l'indennità ordinaria di disoccupazione, si
computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva
sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, nella misura massima di tredici settimane;
in via sperimentale, per il solo 2010, ai beneficiari di qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal
lavoro, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino una
offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo
inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle
mansioni di provenienza, è riconosciuta una contribuzione figurativa
integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento
e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. Tale beneficio è
concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010;
in via sperimentale per l'anno 2010 la riduzione contributiva prevista
dalla normativa vigente per l’assunzione di lavoratori in mobilità è
estesa, non oltre il 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono
i beneficiari della indennità di disoccupazione ordinaria che abbiano
almeno 50 anni di età; la durata della riduzione contributiva è
prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano
dell'indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 35 anni di
anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento. Il beneficio è concesso a domanda nei limiti di 120
milioni di euro per l'anno 2010;
sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis,
11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.
Si tratta della possibilità: di erogare trattamenti di mobilità per i
lavoratori che ne sono privi, in deroga alla legislazione vigente, in
caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro; di
concedere la CIGS e il trattamento di mobilità ai dipendenti delle
imprese esercenti attività commerciali e delle agenzie turistiche con
più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15
dipendenti; di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori di aziende
che impiegano fino a 15 dipendenti; di prorogare alcuni contratti di
solidarietà; di rifinanziare le proroghe a 24 mesi della CIGS. È altresì
prorogato per il 2010, il trattamento di integrazione salariale già
previsto dal decreto legge n. 185 del 2008 (art. 19, comma 12) in favore
dei lavoratori portuali;
il Ministro del lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
vigente normativa, la concessione ovvero la proroga di trattamenti di
cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale,
anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. La
misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive; dopo la seconda proroga, i trattamenti
stessi possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di
specifici programmi di reimpiego organizzati dalla regione;
l’art. 19 del decreto-legge n. 185 del 2008 è integrato con la
previsione che l’INPS comunichi al Ministero del lavoro, per la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro, i
dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali
la normativa vigente preveda, a favore dei datori di lavoro, incentivi
all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di
accettare una offerta formativa o una offerta di lavoro congruo; è
altresì prevista la proroga al 2010 dell’intervento integrativo degli
enti bilaterali, nonché del concorso dei fondi interprofessionali per la
formazione con riferimento al trattamento spettante ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi, nel caso di
proroga della cassa integrazione o della mobilità;
viene inoltre abrogato il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247 e sono ripristinate le disposizioni previgenti in
materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
sono previsti incentivi in favore delle agenzie del lavoro, per ogni
assunzione, graduati secondo la natura del rapporto di lavoro
instaurato;
viene rivisto l’art. 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel
senso di ampliare la casistica per lo svolgimento di prestazioni di
lavoro occasionali;
in via sperimentale, per l'anno 2010, nei limiti di 12 milioni di euro,
ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi
precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei
lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che
senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori
destinatari dell'indennità di disoccupazione, è concesso dall'INPS un
incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa
del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di
contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di
sostegno al reddito non erogate.
La manovra di finanza pubblica passa ora all’esame dell’Assemblea, dove
non si esclude il ricorso al voto di fiducia.