Finanziaria

L’esame della Commissione bilancio e gli emendamenti del relatore Corsaro (Pdl). I provvedimenti sul lavoro: aumento dell’indennità di disoccupazione, sgravi alle imprese che assumono disoccupati e lavoratori in mobilità

di Valerio Strinati

Prosegue alla Camera dei deputati l’esame della manovra di finanza pubblica
Si è concluso, presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, l’esame congiunto in sede referente, dei disegni di legge n. 2936, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e n. 2937, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012, già approvati dal Senato. Nella seduta di venerdì 4 novembre, sono stati presentati gli emendamenti del relatore Corsaro (PdL), che costituiscono una nuova stesura degli emendamenti già presentati dal Governo e di parte degli emendamenti della maggioranza.

Per la parte relativa al lavoro, l’emendamento del relatore, nel testo approvato, assorbe in larga misura il pacchetto di proposte contenuto nell’emendamento del Governo. Tra le misure previste, si segnala in particolare:

a modifica della norma vigente e in via sperimentale, per il biennio 2010-2011, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascun anno, e nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una indennità una tantum pari al 30 per cento del reddito (nella disciplina vigente è pari al 20 per cento) percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS che: operino in regime di monocommittenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; con riguardo all'anno di riferimento abbiano almeno un mese accreditato presso la predetta gestione separata e almeno tre mesi nell’anno precedente, e risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

in via sperimentale, per il solo 2010, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l'indennità ordinaria di disoccupazione, si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane;
in via sperimentale, per il solo 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino una offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta una contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010;

in via sperimentale per l'anno 2010 la riduzione contributiva prevista dalla normativa vigente per l’assunzione di lavoratori in mobilità è estesa, non oltre il 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione ordinaria che abbiano almeno 50 anni di età; la durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento. Il beneficio è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010;

sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008. Si tratta della possibilità: di erogare trattamenti di mobilità per i lavoratori che ne sono privi, in deroga alla legislazione vigente, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro; di concedere la CIGS e il trattamento di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali e delle agenzie turistiche con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori di aziende che impiegano fino a 15 dipendenti; di prorogare alcuni contratti di solidarietà; di rifinanziare le proroghe a 24 mesi della CIGS. È altresì prorogato per il 2010, il trattamento di integrazione salariale già previsto dal decreto legge n. 185 del 2008 (art. 19, comma 12) in favore dei lavoratori portuali;

il Ministro del lavoro può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione ovvero la proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. La misura dei trattamenti è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive; dopo la seconda proroga, i trattamenti stessi possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego organizzati dalla regione;

l’art. 19 del decreto-legge n. 185 del 2008 è integrato con la previsione che l’INPS comunichi al Ministero del lavoro, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente preveda, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare una offerta formativa o una offerta di lavoro congruo; è altresì prevista la proroga al 2010 dell’intervento integrativo degli enti bilaterali, nonché del concorso dei fondi interprofessionali per la formazione con riferimento al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi, nel caso di proroga della cassa integrazione o della mobilità;

viene inoltre abrogato il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e sono ripristinate le disposizioni previgenti in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

sono previsti incentivi in favore delle agenzie del lavoro, per ogni assunzione, graduati secondo la natura del rapporto di lavoro instaurato;

viene rivisto l’art. 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel senso di ampliare la casistica per lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali;

in via sperimentale, per l'anno 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

La manovra di finanza pubblica passa ora all’esame dell’Assemblea, dove non si esclude il ricorso al voto di fiducia.
 

09/12/2009