Monza: una sentenza sull'ultrattività del CCNL metalmeccanici
Pubblichiamo una nota dell'ufficio giuridico della Cgil ed il testo della sentenza di cui si parla
 

27/10/2009  - da Cgil ufficio giuridico

 
Il Giudice del lavoro di Monza ha emesso una interessante sentenza il 6 ottobre 2009 ( L.S. c. Sira S.r.l.) che riguarda la verifica della legittimità di un contratto a termine e le conseguenze sanzionatorie a seguito di invalidità della clausola di apposizione del termine al contratto.

L’interesse trae origine dalle motivazioni portate dal giudice Cristina Dani là dove respinge l’eccezione di illegittimità dell’assunzione a termine relativa al superamento dei limiti quantitativi previsti dal CCNL dei metalmeccanici del 1999.

Il giudice sostiene che il contratto del 1999 firmato da FIM, FIOM, UILM, è ultrattivo fino alla definizione di un nuovo contratto firmato da tutti e tre (CCNL 2008) e  non è sostituito da quello firmato da FIM e UILM del 2003 con la bizzarria che “il settore metalmeccanico industria sia (è) stato caratterizzato dalla anomala coesistenza di due diversi CCNL.”

Rileva, altresì, il giudice che la legge 368/2001 dispone che “ … l’individuazione dei limiti quantitativi è  affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi” (sottolineato nel testo).

Questo, però, vale solo per i contratti successivi alla legge.

Ciò può significare che i rimandi di legge alla contrattazione collettiva ai sindacati comparativamente più rappresentativi, qualora esercitati da chi non è comparativamente più rappresentativo, non produce effetti legittimi.