| 27/10/2009
- da Cgil ufficio giuridico
Il Giudice del lavoro di Monza ha emesso una interessante sentenza
il 6 ottobre 2009 ( L.S. c. Sira S.r.l.) che riguarda la verifica
della legittimità di un contratto a termine e le conseguenze
sanzionatorie a seguito di invalidità della clausola di apposizione
del termine al contratto.
L’interesse trae origine dalle motivazioni portate dal giudice
Cristina Dani là dove respinge l’eccezione di illegittimità
dell’assunzione a termine relativa al superamento dei limiti
quantitativi previsti dal CCNL dei metalmeccanici del 1999.
Il giudice sostiene che il contratto del 1999 firmato da FIM, FIOM,
UILM, è ultrattivo fino alla definizione di un nuovo contratto
firmato da tutti e tre (CCNL 2008) e non è sostituito da quello
firmato da FIM e UILM del 2003 con la bizzarria che “il settore
metalmeccanico industria sia (è) stato caratterizzato dalla anomala
coesistenza di due diversi CCNL.”
Rileva, altresì, il giudice che la legge 368/2001 dispone che “ …
l’individuazione dei limiti quantitativi è affidata ai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più
rappresentativi” (sottolineato nel testo).
Questo, però, vale solo per i contratti successivi alla legge.
Ciò può significare che i rimandi di legge alla contrattazione
collettiva ai sindacati comparativamente più rappresentativi,
qualora esercitati da chi non è comparativamente più
rappresentativo, non produce effetti legittimi.
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